Cassazione Penale, Sentenza n. 902/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 07/07/2022 della Corte d'appello di Milano che aveva rigettato la richiesta di rescissione del giudicato relativa alla sentenza di primo grado del Tribunale di Como del 27/06/2019, poi riformata in appello il 17/06/2021. Il ricorrente deduceva che non aveva mai avuto effettiva conoscenza del processo, contestando la presunzione di conoscenza fondata sull'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio durante le indagini e lamentando la mancata notifica personale degli atti introduttivi e della "vocatio in iudicium" nel nuovo domicilio
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha revocato la sentenza del 17/11/2021 della Corte d'appello di Milano e la sentenza del 27/06/2019 del Tribunale di Como in relazione a NAASO Abdelkarim. Ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Como per un nuovo giudizio ai sensi dell'art. 629-bis, comma terzo, c.p.p. e ha ordinato l'immediata liberazione dell'imputato se non detenuto per altra causa. Motivo decisivo: mancava prova di effettiva conoscenza della vocatio in ius o di atti positivi di volontaria sottrazione al processo; la mera elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio e le notifiche al difensore (art.161 c.p.p.) non sono sufficienti di per sé a escludere l'assenza inconsapevole
Norme richiamate
legge n. 67 del 2014
Ha introdotto modifiche che orientano il sistema verso l'effettività della conoscenza del processo da parte dell'imputato
art. 420-quater c.p.p.
Il giudice, se non ha certezza che la mancata partecipazione sia addebitabile a libera determinazione, deve disporre la notificazione personale a mezzo della polizia giudiziaria
art. 420-bis c.p.p.
Consente di procedere oltre in caso di "volontaria sottrazione" alla conoscenza del procedimento; tale concetto richiede condotte positive e manifeste
art. 161, comma 4, c.p.p.
La notifica al difensore ai sensi di questo comma non è di per sé sufficiente a provare la sicura conoscenza del procedimento da parte dell'imputato quando manchino altri elementi che attestino tale conoscenza
art. 629-bis, comma terzo, c.p.p.
Norma richiamata per lo svolgimento del nuovo giudizio dopo annullamento per rescissione del giudicato
art. 626 c.p.p.
Norma procedurale richiamata nella decisione per la competenza e la trasmissione degli atti
Giurisprudenza - Sez. U., n. 14573 del 25/11/2021
"il sistema sia basato sulla effettività della conoscenza del processo da parte dell'imputato; la ritualità della notifica non è di per sé sufficiente ..."
La Sezione Unite hanno affermato che il criterio guida è l'effettività della conoscenza: non basta la sola ritualità della notifica, occorre la certezza della conoscenza dell'accusa e dell'udienza
Massime di principio
- L'elezione di domicilio effettuata presso il difensore, specialmente nella fase delle indagini, non prova da sola l'effettiva conoscenza della "vocatio in iudicium" da parte dell'imputato
- Per procedere con un processo in absentia senza violare il diritto di difesa è necessario avere elementi che attestino la conoscenza effettiva del procedimento o condotte positive e manifeste di volontaria sottrazione
- La mera notifica al difensore ai sensi dell'art.161, comma 4, c.p.p. non esclude la qualificazione dell'imputato come assente inconsapevole se non sussistono altri elementi probatori
- Se il giudice ha dubbi sull'addebitabilità dell'assenza, deve disporre la notifica personale (anche tramite polizia giudiziaria) prima di dichiarare la contumacia irreparabile
- In assenza di prova della conoscenza o di volontaria sottrazione, l'istanza di rescissione del giudicato deve essere accolta e va disposto un nuovo giudizio; se l'imputato è detenuto, verificare la liberazione immediata se non sussistono altre cause di detenzione
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