Sentenza n. 882/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. 3435/2023, resa dal Tribunale ordinario di Palermo, Sez. Lavoro, G.U. dott. Tango nel giudizio R.G. n. 8329/2023, pubblicata il 12.10.2023, notificata all’Amministrazione intimata il il 24.4.2025, passata in giudicato per mancata impugnazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto somme a titolo di retribuzione professionale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, chiedendo l’esecuzione della sentenza n. 3435/2023 del Tribunale ordinario di Palermo, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata all’Amministrazione. Ha domandato il pagamento di euro 2.201,98, relativo alla retribuzione professionale docente per gli anni scolastici 2017/2018 e 2020/2021, oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo, nonché il pagamento di interessi legali e moratori e della rivalutazione monetaria sulle somme già dovute in forza della sentenza. Ha inoltre chiesto, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., in particolare perché la sentenza del giudice ordinario non era stata impugnata, era passata in giudicato ed era decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e completa esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato Commissario ad acta il Responsabile pro tempore dell’Ufficio I della Direzione per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso plesso amministrativo, da attivarsi su istanza di parte entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Il giudice ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza; ha inoltre disciplinato le modalità di determinazione e richiesta del compenso del Commissario e i relativi adempimenti di deposito telematico. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 552,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Fondano il ricorso per l’ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del titolo, fissare il termine per adempiere e nominare, anche successivamente o condizionatamente, un Commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso concreto, presupposto per procedere all’esecuzione coattiva nei confronti dell’Amministrazione debitrice.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al Commissario ad acta, con riferimento agli artt. 55, 56 e 71.
art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per il rimborso relativo all’utilizzo del mezzo proprio da parte del Commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per le ulteriori spese sostenute nell’adempimento dell’incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede il termine, stabilito a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del Commissario; il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza.
Massime di principio
- Quando una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato non viene spontaneamente eseguita da una pubblica amministrazione e sono decorsi i termini previsti dalla legge per l’adempimento, il giudice amministrativo può ordinare l’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., fissando un termine per l’esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare un Commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia dell’amministrazione, individuandolo anche in un dirigente o funzionario dell’amministrazione obbligata e prevedendo l’attivazione dell’incarico su istanza di parte dopo la scadenza del termine assegnato.
- L’incarico di Commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Ai fini della decorrenza del termine per la presentazione della parcella del Commissario ad acta, il dies a quo coincide con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non con il mero deposito della relazione sull’attività svolta.
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