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Sentenza

Sentenza del 30/11/2017 n. 5111 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Riscossione - Ruoli - Prescrizione - Interruzione - Durata.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha ritenuto legittima la cartella di pagamento notificata dopo una sentenza di secondo grado favorevole all'amministrazione e di accoglimento della pretesa impositiva. La prescrizione è rimasta sospesa per tutta la durata del procedimento contenzioso e ha ripreso a decorrere solo dalla pronuncia definitiva della Commissione tributaria. Da tale momento decorre nuovamente il termine ordinario di prescrizione decennale.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la prescrizione del credito tributario e, in particolare, l'effetto interruttivo e sospensivo dell'impugnazione degli atti impositivi. Ai sensi degli artt. 2943 e 2945 del codice civile, l'inizio del giudizio interrompe la prescrizione e il termine non ricomincia a decorrere fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento. Pertanto, durante l'intero contenzioso tributario la prescrizione resta sospesa.

Norme richiamate

  • Art. 2943 del codice civile

    La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio.

    L'avvio del giudizio relativo alla pretesa tributaria interrompe il decorso della prescrizione.

  • Art. 2945 del codice civile

    Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

    La prescrizione resta sospesa per tutta la durata del processo e ricomincia a decorrere soltanto dal passaggio in giudicato della decisione definitiva.

  • Termine di prescrizione decennale

    Dopo la definizione definitiva del contenzioso, il credito tributario è soggetto a un nuovo termine di prescrizione di dieci anni, secondo il principio affermato nel testo.

Massime di principio

  • L'impugnazione di un accertamento tributario può impedire il maturare della prescrizione durante l'intero procedimento, fino alla decisione definitiva.
  • La notifica della cartella dopo una sentenza favorevole all'amministrazione può essere tempestiva anche se è trascorso un periodo superiore al termine ordinario durante il processo.
  • Per verificare la prescrizione occorre calcolare il termine separatamente: il periodo precedente all'avvio del giudizio, la durata del contenzioso e il nuovo periodo successivo alla decisione definitiva.
  • Dalla pronuncia definitiva riprende il decorso della prescrizione; nel caso descritto, il nuovo termine indicato è decennale.
  • La regola è applicabile solo se il giudizio riguarda effettivamente la pretesa impositiva e se la decisione è divenuta definitiva; la tempestività deve comunque essere verificata sulla base degli atti e delle date concrete.

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