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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26616/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente contro il diniego di rimborso IRAP. Ha inoltre condannato l'Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio di cassazione, compensando quelle dei gradi di merito.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Il contribuente, medico fisiatra che esercitava la professione presso strutture terze, aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, sostenendo di non essere soggetto al tributo per mancanza del presupposto dell'autonoma organizzazione. L'Ufficio aveva negato il rimborso valorizzando la partecipazione azionaria del contribuente in una società e il suo ruolo nel relativo consiglio di amministrazione, da cui egli traeva anche vantaggi organizzativi e strumentali. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione del d.lgs. n. 446/1997, artt. 2 e 3, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ravvisato l'autonoma organizzazione sulla base di elementi non decisivi: attività svolta presso strutture terze non organizzate da lui, beni strumentali minimi, compensi marginali derivanti dall'attività didattica svolta in una società partecipata. Con il secondo motivo denunciava omessa o apparente motivazione sulla concreta verifica dei presupposti dell'IRAP.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    «presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi»

    Il presupposto IRAP richiede che l'attività sia esercitata mediante una organizzazione autonoma, riferibile al professionista sia sul piano operativo sia su quello organizzativo.

  • art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    È richiamato come norma relativa ai soggetti passivi IRAP, da coordinare con il requisito dell'autonoma organizzazione.

  • art. 17-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È menzionato in relazione alla presentazione del reclamo avverso il silenzio-rifiuto dell'Ufficio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È invocato per la dedotta violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È invocato per la dedotta omessa o apparente motivazione.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    È richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per il procedimento camerale in cassazione.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consente la cassazione con decisione nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Ai fini dell'IRAP, il presupposto dell'autonoma organizzazione non è integrato quando il professionista svolge la propria attività presso strutture di terzi, senza poteri organizzativi riferibili a sé e con mezzi strumentali modesti.
  • La mera partecipazione del professionista a una società di capitali, anche unitamente alla carica di amministratore o allo svolgimento di attività in essa, non basta di per sé a fondare l'autonoma organizzazione richiesta per l'IRAP, se l'organizzazione è imputabile alla società e non al professionista.
  • Per escludere l'IRAP conta che l'organizzazione faccia capo direttamente al lavoratore autonomo; sono irrilevanti, di regola, i compensi marginali percepiti per attività svolte in contesti organizzati da terzi o da soggetti distinti dal professionista.
  • Quando il giudizio di legittimità accoglie il motivo sulla mancanza del presupposto impositivo e non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può decidere nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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