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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19779/2021 del 12/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente ha impugnato, insieme alla società partecipata e agli altri soci, avvisi di accertamento per il periodo d'imposta 2007 con i quali erano stati rettificati i maggiori ricavi della società, recuperate IRES, IRAP e IVA e rideterminato il reddito di partecipazione in capo ai soci, con sanzioni e accessori. La pretesa impositiva derivava da un accertamento analitico-induttivo fondato su antieconomicità di gestione, accessi presso la società e comparazioni con altri contribuenti. In cassazione il ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) nullità del giudizio per violazione del litisconsorzio necessario, perché l'accertamento del reddito di partecipazione di un socio di società di persone impone la partecipazione di tutti i soci e della società, incluso un socio accomandante che sarebbe rimasto pretermesso; 2) in subordine, efficacia di giudicato esterno derivante da una sentenza relativa al periodo d'imposta 2008, passata in giudicato, che avrebbe annullato avvisi analoghi; 3) omessa pronuncia su diverse questioni di merito, tra cui congruità della redditività rispetto agli studi di settore, emolumenti all'amministratore, insufficienza dell'istruttoria e anomalie nei calcoli delle ore lavorate e della resa oraria; 4) erroneità della valutazione del quadro presuntivo e della pregnanza degli indizi posti a base dell'accertamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: ha affermato che, nelle controversie relative all'impugnazione di avvisi di accertamento che incidono sul reddito di partecipazione del socio di società di persone derivante da maggior reddito della società, sussiste litisconsorzio necessario tra società e tutti i soci. Poiché un socio era rimasto pretermesso, ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio per omessa integrazione del contraddittorio, ha assorbito gli altri motivi e ha cassato la sentenza con rinvio alla CTP di Lecco in diversa composizione, affinché assicuri l'unitarietà dell'accertamento nei confronti della società e di tutti i soci, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno della dedotta violazione del contraddittorio e delle regole processuali

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato a sostegno della censura sul mancato contraddittorio

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo di omessa pronuncia

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per sostenere l'efficacia del giudicato esterno

  • art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    norma che impone l'estensione del contraddittorio ai litisconsorti necessari nel processo tributario

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    base dell'unitarietà dell'accertamento dei redditi prodotti da società di persone e imputati ai soci

  • art. 7 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato nel motivo sul giudicato esterno

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per contestare la valutazione del quadro presuntivo

  • art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato tra le norme sull'accertamento ai fini IVA

  • artt. 38, 39 e 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamati come norme sull'accertamento e sul metodo analitico-induttivo

  • artt. 5-bis, 11 e 25 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    richiamati tra le norme applicate alla ripresa IRAP

Massime di principio

  • L'impugnazione dell'avviso di accertamento relativo al reddito di partecipazione di un socio di società di persone, quando discenda da un accertamento del maggior reddito sociale, implica litisconsorzio necessario tra società e tutti i soci, perché l'accertamento ha natura unitaria.
  • La mancata partecipazione di anche solo uno dei litisconsorti necessari determina la nullità dell'intero giudizio, rilevabile nel processo tributario e sanabile solo mediante integrazione del contraddittorio nel giudizio di merito.
  • Quando un motivo di ricorso è fondato su un vizio processuale assorbente, gli ulteriori motivi di merito restano assorbiti e non devono essere esaminati.
  • Nel contenzioso tributario, la pretesa efficacia di giudicato esterno deve essere valutata solo se il giudizio non sia già viziato da una nullità processuale radicale che imponga il rinvio per la ricostituzione del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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