Cassazione Civile, Ordinanza n. 09211/2023 del 03/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall’accertata illegittimità di contratti di somministrazione a termine stipulati tra un ente pubblico utilizzatore e un’agenzia per il lavoro, con domanda del lavoratore volta a ottenere il risarcimento del danno. La Corte d’appello, confermando in parte la decisione di primo grado, ha ritenuto che per i periodi successivi alla riforma del 2004 non fosse più richiesta la mera specificità formale della causale, ma andasse comunque verificata in giudizio la concreta sussistenza delle ragioni giustificatrici della somministrazione; ha inoltre liquidato il danno applicando il criterio dell’art. 32 della l. n. 183 del 2010. L’ente pubblico ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, articolato in due censure: da un lato ha sostenuto che il d.lgs. n. 368 del 2001 non sarebbe applicabile alla somministrazione, che non vi sarebbe un obbligo di specificazione della causale ma solo di indicazione, e che sarebbe errata la lettura del regime della causale nei contratti di somministrazione; dall’altro ha negato che fosse dovuto alcun risarcimento, affermando che il danno presunto o 'comunitario' opererebbe solo nella reiterazione illegittima di contratti a termine e non anche nella somministrazione illegittima.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le doglianze sulla disciplina della causale perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva affermato la necessità di verificare in concreto la sussistenza delle ragioni giustificatrici della somministrazione nei periodi rilevanti. In ogni caso, ha anche ritenuto tali censure infondate, richiamando l’orientamento secondo cui la mancata o generica indicazione della causale comporta la nullità del contratto commerciale di somministrazione e la conseguente instaurazione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore. Quanto al risarcimento, la Corte ha reputato infondata la tesi secondo cui il danno 'comunitario' sarebbe limitato al solo contratto a termine, ribadendo che anche nell’ipotesi di somministrazione illegittima, in ambito di pubblico impiego privatizzato, il lavoratore ha diritto a un indennizzo parametrato all’art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010, salvo prova di un maggior danno. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con applicazione del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
norma invocata come vizio di violazione di legge nel ricorso per cassazione.
artt. 20, 21 e 22 del d.lgs. n. 368 del 2001
richiamati dal ricorrente per contestare la disciplina della somministrazione e della causale.
art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato dal ricorrente in tema di pubblico impiego privatizzato e di conseguenze delle illegittime assunzioni a termine/somministrazione.
art. 32 della l. n. 183 del 2010
utilizzato dalla Corte d'appello e confermato in cassazione come parametro di liquidazione del danno presunto da illegittima somministrazione.
direttiva 1999/70/CE
richiamata come disciplina europea sul lavoro a termine, applicabile nei limiti di compatibilità alla somministrazione a termine.
d.lgs. n. 24 del 2012
indicato dal ricorrente quale attuazione della direttiva 2008/104/CE in materia di lavoro tramite agenzia interinale.
direttiva 2008/104/CE
richiamata come parametro europeo volto a evitare che il lavoro tramite agenzia interinale diventi una situazione permanente per lo stesso lavoratore.
art. 1223 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di danno risarcibile e nesso con la lesione lamentata.
art. 111 Cost.
invocato dal ricorrente come parametro costituzionale del ricorso per cassazione.
art. 6 CEDU
richiamato dal ricorrente in combinazione con l’art. 111 Cost.
art. 21, comma 4, del d.lgs. n. 276 del 2003
richiamato dalla Corte come base della nullità del contratto commerciale di somministrazione in caso di difetto di forma scritta e, secondo l’orientamento richiamato, anche di causale omessa o generica.
art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 251 del 2004
richiamato per affermare che, dopo la riforma, resta comunque necessaria la verifica in concreto delle ragioni giustificatrici della somministrazione.
art. 86, comma 9, del d.lgs. n. 276 del 2003
richiamato nel passaggio sulla disciplina del pubblico impiego privatizzato e sull’esclusione della trasformazione automatica in rapporto a tempo indeterminato.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nei contratti di somministrazione a termine la disciplina del lavoro a tempo determinato si applica solo nei limiti della compatibilità; la censura che prescinda dalla motivazione effettivamente adottata dal giudice di merito è inammissibile per difetto di confronto con la ratio decidendi.
- La mancata o generica indicazione della causale nel contratto commerciale di somministrazione può determinare la nullità del contratto e la conseguente instaurazione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore, con meccanismo sostitutivo soggettivo.
- Anche dopo le modifiche normative del 2004, nelle ipotesi di somministrazione resta necessario verificare in giudizio la concreta sussistenza delle ragioni giustificatrici addotte per il ricorso al lavoro somministrato.
- Nel pubblico impiego privatizzato, l’illegittima o abusiva utilizzazione di contratti a termine o di somministrazione non comporta la conversione del rapporto in tempo indeterminato, ma fa sorgere in favore del lavoratore un diritto al risarcimento parametrato al criterio forfettario dell’art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010, salvo prova di un maggior pregiudizio.
- Il danno cosiddetto 'comunitario' ha funzione anche sanzionatoria e può essere liquidato in via presuntiva entro una forbice minima e massima, in coerenza con la disciplina eurounitaria sul lavoro tramite agenzia interinale.
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