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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18080/2022 del 06/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione della sentenza di conferma della condanna ai sensi dell'art. 76 d.P.R. 445/2000. Primo motivo: nullità per violazione dell'art. 178, lett. c) c.p.p. e art. 420 ter, comma 5 c.p.p., per presunta mancata valutazione della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore (richiesta inviata via fax il giorno precedente l'udienza). Secondo motivo: vizio di motivazione per non aver considerato la possibilità di un errore nella compilazione telematica della domanda da parte di un impiegato, che escluderebbe il dolo dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo, ha ritenuto manifestamente infondato che l'impedimento fosse stato comunicato tempestivamente: il difensore era presente all'udienza precedente e la richiesta inviata via fax il giorno prima non è stata considerata tempestiva né adeguatamente motivata (mancanza di specificazione circa l'impossibilità di avvalersi di un sostituto, ragioni che rendessero essenziale la sua presenza, ecc.). Sul secondo motivo, ha ritenuto il motivo meramente reiterativo e basato su congetture non supportate da elementi processuali (l'imputato non aveva partecipato e non aveva fornito prova di un errore telematico). Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 76 d.P.R. 445/2000

    reato relativo a dichiarazioni false nelle istanze

    la condotta del legale rappresentante che attesta falsamente l'assenza di condanne penali integra il reato previsto dall'art. 76

  • art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

    richiamata come presunta causa di nullità dedotta dal ricorrente in relazione alla mancata applicazione delle norme sul rinvio per legittimo impedimento

  • art. 420 ter, comma 5, cod. proc. pen.

    comunicazione del legittimo impedimento per concomitante impegno professionale

    la comunicazione deve essere tempestiva rispetto al momento in cui il difensore ha conoscenza dell'impedimento e deve contenere specifiche ragioni e l'indicazione dell'impossibilità di avvalersi di un sostituto

  • art. 102, cod. proc. pen.

    sostituzione del difensore

    richiamato in relazione all'onere di dimostrare l'impossibilità di avvalersi di un sostituto

  • art. 616, cod. proc. pen.

    conseguenze dell'inammissibilità del ricorso

    consente la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle Ammende, salvo elementi di colpa nella determinazione dell'inammissibilità

  • D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176

    modifiche procedurali e facoltà del Pubblico Ministero di trasmettere richieste

    richiamata in relazione alle richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero ai sensi della normativa emergenziale

  • Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    giurisprudenza costituzionale richiamata

    utilizzata per valutare l'onere di responsabilità (assenza di elementi per ritenere colpa nella proposizione del ricorso)

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., sent. n. 4909/2014; Sez. 5, n. 27174/2014; Sez. 4, n. 50780/2016)

    orientamenti interpretativi precedenti

    definiscono i criteri per l'accoglimento del legittimo impedimento per impegno professionale (tempestività, dettagli sulle ragioni, assenza di altro difensore, impossibilità di sostituto)

Massime di principio

  • La comunicazione del legittimo impedimento per concomitante impegno professionale deve essere fatta non appena il difensore viene a conoscenza della sovrapposizione degli impegni; non è sufficiente inviarla il giorno prima se il difensore era già presente all'udienza precedente e poteva sollevare l'impedimento.
  • La richiesta di rinvio per legittimo impedimento deve specificare le ragioni concrete che rendono essenziale la presenza del difensore nel diverso processo e dimostrare l'assenza di un altro difensore valido o l'impossibilità di avvalersi di un sostituto.
  • La trasmissione tardiva, generica o priva di motivazioni dettagliate (anche se inviata via fax) può essere ritenuta non tempestiva e quindi insufficiente a fondare la nullità degli atti celebrati in sua assenza.
  • La corte valuterà il fascicolo processuale per verificare la tempestività e la completezza della comunicazione; se il difensore era già presente in precedenti udienze e non ha sollevato l'impedimento, la richiesta tardiva è di norma inefficace.
  • La mera ipotesi di un 'errore di compilazione telematica' non vale a escludere il dolo se non è supportata da elementi concreti e da prova offerta dalla parte interessata; congetture non provate sono insufficienti a scalfire la motivazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta spesso la condanna alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il pagamento in favore della Cassa delle Ammende, salvo che non emergano elementi che escludano colpa nella proposizione del ricorso.

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