Sentenza n. 2193/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sospensione per trenta giorni dei collegamenti telematici dell’ACI e inibizione delle attività relative alle procedure semplificate dello STA, nonché la contestazione dell’omessa esposizione del logo ufficiale e gli atti ispettivi presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (ente gestore PRA/STA)
La controversia
L’ACI ha dedotto, in via principale, la nullità degli atti per difetto assoluto di attribuzione e carenza di potere, sostenendo che l’Assessorato regionale non fosse competente a svolgere attività ispettive e ad adottare sanzioni nei confronti dello STA operante presso un ufficio PRA dell’ACI. Ha invocato la violazione dell’art. 3 del d.P.R. n. 358/2000, delle disposizioni sulla vigilanza sull’ACI e delle norme relative alle funzioni del PRA. In subordine ha dedotto l’annullabilità per le medesime ragioni. Ha inoltre denunciato la violazione del dovere di astensione per conflitto di interessi del dirigente sottoscrittore, nonché, in via subordinata, l’illegittimità delle singole contestazioni relative alla gestione dello STA. È stata proposta anche domanda risarcitoria per i danni all’esercizio delle funzioni e all’immagine. L’Amministrazione ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione Siciliana e ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente estromesso la Presidenza della Regione Siciliana, ritenendo che nessuno degli atti impugnati fosse ad essa riferibile, poiché le attribuzioni della Presidenza sono distinte da quelle dell’Assessorato. Nel merito ha accolto il ricorso per l’assorbente fondatezza della censura di incompetenza assoluta. Il giudice ha ricostruito il sistema di vigilanza sull’ACI: la vigilanza generale spetta alla Presidenza del Consiglio dei ministri; quella del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, esercitata in Sicilia dall’Assessorato tramite gli uffici della motorizzazione, è limitata alle attività del PRA, da interpretarsi restrittivamente come attività di tenuta del pubblico registro, quali iscrizioni e annotazioni. Tali attività devono essere distinte dalle procedure gestite dagli STA ai sensi del d.P.R. n. 358/2000. L’art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 358/2000 attribuisce agli UMC il potere di accertare il corretto funzionamento degli STA e l’osservanza degli obblighi previsti dal comma 1, riferiti alle imprese di consulenza automobilistica e alle delegazioni ACI. Tale potere non si estende agli STA gestiti direttamente dagli uffici provinciali PRA dell’ACI, che non possono essere considerati soggetti vigilati dagli UMC per attività estranee alla tenuta del PRA. L’Assessorato ha quindi esercitato un potere attribuito a una diversa amministrazione, integrando un’ipotesi di incompetenza assoluta e, ai sensi dell’art. 21-septies della l. n. 241/1990, di nullità degli atti impugnati. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. La domanda risarcitoria è stata rigettata perché il provvedimento ha prodotto effetti per pochi giorni, essendo stato tempestivamente sospeso in sede cautelare, e l’ACI non ha fornito alcuna prova, neppure presuntiva, dei danni lamentati; il comportamento processuale della ricorrente ha inoltre evidenziato il mancato ulteriore interesse alla domanda. L’Assessorato è stato condannato al pagamento di euro 2.500,00 oltre accessori; le spese sono state compensate nei confronti della Presidenza della Regione Siciliana.
Norme richiamate
art. 21-septies l. 241/1990
La nullità ricorre, tra l’altro, in caso di difetto assoluto di attribuzione, compresa l’incompetenza assoluta derivante dall’esercizio di un potere attribuito a una diversa amministrazione.
art. 3 d.P.R. n. 358/2000
1. Le imprese di consulenza automobilistica e le delegazioni dell’A.C.I. adottano ogni misura necessaria ad assicurare [...] la conservazione e la custodia delle targhe, delle carte di circolazione e di ogni altro materiale ad esse assegnato per la gestione dello STA [...]. 2. Gli UMC accertano il corretto funzionamento degli STA e dell’osservanza delle modalità indicate al comma 1.
Il potere accertativo degli UMC è collegato agli obblighi del comma 1 e riguarda gli STA gestiti dalle imprese di consulenza automobilistica e dalle delegazioni ACI, non gli STA direttamente gestiti dagli uffici PRA.
art. 6, comma 3, d.lgs. n. 98/2017
A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, la vigilanza sull’ACI è esercitata [...] dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e, limitatamente alle attività del PRA, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ferme restando le competenze del Ministero della giustizia e dell’autorità giudiziaria previste dalle disposizioni vigenti.
La vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull’ACI è limitata alle attività del PRA, intese restrittivamente come attività di tenuta del pubblico registro automobilistico; in Sicilia tale competenza è esercitata dall’Assessorato regionale competente.
art. 26 r.d.l. n. 436/1927
La vigilanza sulla tenuta del PRA e sul sistema di pubblicità dei privilegi sugli autoveicoli è attribuita ai Procuratori generali della Repubblica presso le Corti d’appello.
art. 36 r.d. n. 1814/1927
Le ispezioni presso le sedi ACI possono essere eseguite dai Procuratori della Repubblica competenti, anche mediante delega a un sostituto.
art. 2, comma 2, d.P.R. n. 358/2000
Gli STA possono essere attivati presso gli uffici provinciali della motorizzazione, gli uffici PRA, le delegazioni ACI e le imprese di consulenza automobilistica; la pluralità dei soggetti gestori impedisce di applicare indistintamente il medesimo regime di vigilanza.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Il giudice può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo, anche ai fini della valutazione della domanda risarcitoria.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria richiede la dimostrazione del danno e del nesso con l’attività amministrativa illegittima; nel caso concreto tale prova è mancata.
art. 7 l.r. n. 28/1962
Definisce le attribuzioni proprie della Presidenza della Regione Siciliana, distinte da quelle degli assessorati.
art. 8, comma 1, lettera g, l.r. n. 28/1962
Attribuisce all’Assessorato competente le funzioni regionali in materia di motorizzazione civile.
art. 1, comma 2, d.P.R. n. 1113/1953
Attribuisce alla Regione Siciliana le funzioni degli organi periferici dello Stato in materia di motorizzazione, secondo le direttive governative.
art. 3 d.P.R. n. 1113/1953
Attribuisce all’amministrazione regionale le funzioni di vigilanza e tutela sugli enti e sui gestori di pubblici servizi nelle materie trasferite, nei limiti delle relative competenze.
art. 93 d.lgs. n. 285/1992
Rimette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’immatricolazione e la gestione degli adempimenti relativi ai documenti di circolazione, distinguendoli dalla tenuta del PRA.
art. 94 d.lgs. n. 285/1992
Distingue la competenza ministeriale sul trasferimento di proprietà dalla relativa trascrizione, rimessa al PRA.
Massime di principio
- La vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull’ACI, prevista limitatamente alle attività del PRA, deve essere interpretata restrittivamente e riguarda le attività di tenuta del pubblico registro automobilistico, quali iscrizioni e annotazioni, non ogni attività svolta presso gli uffici dell’ACI.
- Il potere degli uffici della motorizzazione civile di accertare il corretto funzionamento degli STA ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 358/2000 è funzionalmente collegato agli obblighi previsti dal comma 1 e si esercita nei confronti delle imprese di consulenza automobilistica e delle delegazioni ACI, non degli STA direttamente gestiti dagli uffici PRA.
- La presenza di uno STA presso un ufficio PRA non trasforma l’ufficio PRA in un soggetto privato sottoposto alla vigilanza degli UMC: gli uffici PRA e gli uffici della motorizzazione concorrono con attribuzioni diverse alla gestione del sistema STA, secondo una logica di leale collaborazione tra amministrazioni.
- L’esercizio da parte di un’amministrazione di un potere attribuito dall’ordinamento a una diversa amministrazione integra incompetenza assoluta e determina la nullità del provvedimento ai sensi dell’art. 21-septies della l. n. 241/1990, non una mera incompetenza relativa o una carenza di potere in concreto.
- La domanda risarcitoria per illegittima attività amministrativa non può essere accolta quando il ricorrente non dimostri, neppure in via presuntiva, l’effettiva sussistenza del danno, anche se il provvedimento illegittimo è stato tempestivamente sospeso in sede cautelare.
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