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Sentenza

Sentenza del 18/07/2019 n. 19321 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana che aveva annullato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2003 e 2004. Ha sostenuto che l'esenzione prevista per gli immobili destinati ad attività assistenziali, previdenziali e analoghe richiedesse la compresenza di specifici requisiti soggettivi e oggettivi, che l'attività della Camera del Lavoro fosse riconducibile a prestazioni di servizi con modalità commerciali e che la normativa sull'esenzione fosse costituzionalmente illegittima per violazione dei principi di uguaglianza, capacità contributiva, riserva di legge ed eccesso di delega.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del Comune. Ha ritenuto corretta la valutazione della CTR, secondo cui la Camera del Lavoro svolgeva attività di assistenza e sostegno ai lavoratori, pensionati, emigrati, immigrati e disoccupati, senza finalità commerciale, mentre le attività amministrative e contabili eventualmente commerciali erano state affidate a un soggetto esterno. La Corte ha inoltre dichiarato infondati o inammissibili gli ulteriori motivi e ha escluso i prospettati dubbi di costituzionalità. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.000 euro, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i)

    "immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi [...] destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive"

    L'esenzione ICI richiede, in linea generale, sia il requisito soggettivo relativo all'ente proprietario sia la destinazione dell'immobile ad attività agevolate. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto integrati tali presupposti, valorizzando la natura non commerciale delle attività svolte dalla Camera del Lavoro.

  • D.L. n. 203 del 2005, art. 7, comma 2-bis, convertito dalla L. n. 248 del 2005

    La disposizione ha ampliato l'ambito dell'esenzione ICI, ma la Corte ha chiarito che tale ampliamento non ha natura interpretativa e non si applica retroattivamente.

  • D.L. n. 223 del 2006, art. 39, convertito dalla L. n. 248 del 2006

    "L'esenzione disposta dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale"

    La norma estende l'esenzione alle attività che non siano esclusivamente commerciali, ma, avendo carattere innovativo e non meramente interpretativo, non opera retroattivamente per gli anni d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87, comma 1, lett. c)

    Individua la categoria di soggetti che, in presenza degli ulteriori requisiti, può beneficiare dell'esenzione prevista dalla disciplina ICI.

  • Costituzione, artt. 3 e 53

    Le censure di violazione del principio di uguaglianza e della capacità contributiva sono state ritenute manifestamente infondate: rientra nella discrezionalità del legislatore esentare enti che svolgono attività di utilità sociale.

  • Costituzione, art. 23

    La censura relativa alla riserva di legge in materia tributaria non è stata accolta, non essendo stata ravvisata una indebita attribuzione regolamentare del potere di modificare i presupposti dell'imposta.

  • Costituzione, artt. 76 e 77; L. n. 662 del 1996, art. 3, commi 143 e 149

    La Corte ha escluso la violazione dei limiti della delega, osservando che la disciplina contestata deriva da un decreto-legge convertito e non costituisce esercizio di legge delegata.

Massime di principio

  • Per ottenere l'esenzione ICI su un immobile non è sufficiente la natura non lucrativa dell'ente: occorre dimostrare sia il requisito soggettivo dell'ente sia l'effettiva destinazione dell'immobile a una delle attività agevolate.
  • La natura dell'attività deve essere valutata concretamente, considerando le modalità effettive di utilizzo dell'immobile e non solo la qualificazione formale dell'ente.
  • Le attività di assistenza e tutela sociale svolte senza finalità commerciali possono rientrare nell'esenzione, soprattutto quando eventuali servizi amministrativi o commerciali siano affidati a un soggetto esterno e non siano svolti direttamente nell'immobile dall'ente.
  • L'assenza di scopo di lucro è un elemento rilevante, ma da sola non è sempre sufficiente: devono essere verificati anche l'attività concretamente svolta e il rapporto di strumentalità tra tale attività e l'immobile.
  • Le modifiche normative che ampliano l'esenzione fiscale non si applicano automaticamente agli anni precedenti quando hanno carattere innovativo e non interpretativo.
  • In sede di cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella del giudice di merito, salvo specifici e documentati vizi rilevanti della motivazione.

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