Cassazione Penale, Sentenza n. 44994/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., vizio di motivazione per omessa valutazione dell'istanza, depositata nelle conclusioni scritte via PEC, di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria sostitutiva. La difesa sosteneva che le condizioni reddituali e processuali avrebbero legittimato la conversione e che la richiesta era formulata in un momento processualmente valido.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha constatato l'omessa valutazione da parte della Corte territoriale della richiesta di conversione, qualificando il vizio come error in procedendo e annullando la sentenza impugnata. Avendo inoltre accertato che il reato di furto aggravato si era estinto per prescrizione il 16/02/2024, anteriore alla pronuncia di secondo grado, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di appello per intervenuta prescrizione, determinando l'estinzione del reato.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama la modalità di sintesi del motivo di ricorso conforme ai requisiti formali nell'esposizione del motivo.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e)
Inquadramento del motivo come vizio di motivazione per carenza/omessa valutazione di istanza rilevante ai fini della decisione.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020 e successive proroghe
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020; art. 5-duodecies d.l. n. 162/2022; art. 17 d.l. n. 75/2023
Giustifica il trattamento del procedimento in udienza camerale con le modalità semplificate previste per le procedure a distanza/semplificate.
art. 157, comma 1, cod. pen.
Indica il termine ordinario di prescrizione applicabile al reato contestato (sei anni per il furto aggravato).
art. 161, comma 2, cod. pen.
Prevede l'aumento del termine prescrizionale di un quarto in presenza di plurime interruzioni, applicato per determinare il termine maggiorato.
Disposizioni sulle sospensioni del corso della prescrizione
sospensioni disposte alle udienze del 16/09/2019 e del 15/11/2019
Le sospensioni disposte dal giudice di primo grado hanno comportato l'aggiunta di giorni al termine prescrizionale (qui conteggiati per l'accertamento dell'intervenuta prescrizione).
Massime di principio
- Il giudice di merito è tenuto a valutare e motivare espressamente ogni istanza rilevante proposta dalle parti (es. conversione della pena); l'omessa valutazione integra un vizio procedurale (error in procedendo) che può giustificare l'annullamento della decisione.
- Le istanze contenute nelle conclusioni scritte, anche se inviate tramite PEC, devono essere prese in considerazione: la loro omissione è rilevante e può comportare la rinnovazione del giudizio o l'annullamento.
- Se il reato si estingue per prescrizione prima della pronuncia di un grado di giudizio successivo, la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio e dichiarare l'estinzione del reato; il calcolo della prescrizione richiede il computo del termine base, degli aumenti (ex art. 161 c.2) e degli effetti di sospensioni/interruzioni.
- Quando una censura di carenza motivazionale risulta fondata e non manifestamente infondata, il giudice di legittimità deve valutare l'effetto sostanziale dell'errore (anche l'eventuale prescrizione intervenuta) e può decidere sull'annullamento senza rinvio se la causa di estinzione è già maturata.
- Nel valutare richieste di conversione della pena in sostituzione pecuniaria il giudice deve verificare i requisiti soggettivi e reddituali del condannato e motivare la decisione; la mancanza di detta verifica può mutare l'esito del processo.
Testo integrale
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