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Sentenza

Sentenza n. 759/2026 - Bari, Sezione 2

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA -dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e dalle altre amministrazioni resistenti a fronte dell’istanza avanzata in data 18 marzo 2024 per il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 e ss. d.lgs. 152/2006 (VIA) per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, comprensivo delle relative opere di connessione alla RTN, di potenza nominale pari a 55,08 MW, sito nel territorio comunale di Minervino Murge (BAT), in località Masseria Caputi, (l’“Impianto” o il “Progetto”) e, in particolare: (i) per aver il MASE omesso di concludere il procedimento e di adottare il provvedimento finale di VIA ex art. 23 e ss. D.lgs. 152/2006, entro i termini perentori previsti da tale norma; (ii) per aver la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC (“CTVIA”) omesso di predisporre lo schema di provvedimento di VIA ex art. 25, comma 2 bis, d.lgs. 152/2006; (iii) per avere il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile della Direzione Generale del MASE omesso di esercitare il potere sostitutivo ex art. 25, comma 2 quater d.lgs. 152/2006; E PER LA CONDANNA -del MASE – e, ove occorrer possa, della CTVIA e del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile della Direzione Generale del MASE – a concludere il procedimento e rilasciare il provvedimento finale di VIA ai sensi dell’art. 25 d.lgs. 152/2006, con la nomina di un commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SAN GIORGIO ENERGIA S.R.L. il 29\7\2025: PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA CONVERSIONE DEL RITO E ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI EX ART. 55 CPA: - del Decreto n. 269 del 16/05/2025, con cui il MASE ha espresso, di concerto con il MIC, “giudizio negativo di compatibilità ambientale per il progetto di un parco agri-naturalistico-voltaico, denominato “PVA005 – Minervino – Masseria Caputi”, di potenza pari a 55,08 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Minervino Murge (BAT)”, proposto da San Giorgio Energia S.r.l.; - del parere negativo del Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR (nota prot. MIC_SS-PNRR 8815-P del 26/03/2025); - del parere negativo della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 610 del 27/02/2025; - dei pareri dell’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia (note prot. 514 del 4/02/2025 e 1920 del 15/04/2025; - del parere della Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Autorizzazioni Ambientali (nota prot. 755 del 20/11/2024); - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto dall’odierna ricorrente.

Giustizia amministrativa202500330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dalle amministrazioni sulla domanda di VIA per un impianto agrivoltaico e, con motivi aggiunti, giudizio negativo di compatibilità ambientale e relativi pareri

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ha proposto ricorso per accertare l'illegittimità del silenzio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile sulla domanda di VIA presentata il 18 marzo 2024 per un impianto agrivoltaico da 55,08 MW, comprese le opere di connessione alla rete elettrica nazionale, chiedendo la condanna delle amministrazioni a concludere il procedimento e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Con motivi aggiunti, la società ha impugnato il decreto ministeriale che ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale, nonché i pareri negativi della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, del Ministero della Cultura, dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia e della Regione Puglia, chiedendo la conversione del rito e misure cautelari.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione della società ricorrente relativa alla cessazione della materia del contendere con riferimento al ricorso principale sul silenzio, poiché la procedura di VIA è stata definita con l'adozione del provvedimento finale. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., compensando le spese processuali. Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio ha disposto la conversione dal rito speciale sul silenzio al rito ordinario ai sensi dell'art. 117, comma 5, c.p.a., rimettendo alla Segreteria gli adempimenti conseguenti; non ha deciso nel merito la legittimità del decreto negativo e dei pareri impugnati.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La difesa della società ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere quanto al ricorso principale

    La definizione sopravvenuta del procedimento amministrativo rende non più attuale la controversia sul silenzio e consente al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

  • art. 117, comma 5, c.p.a.

    va disposta la conversione del rito in rito ordinario

    Quando, nel giudizio avverso il silenzio, sopravviene un provvedimento espresso impugnato con motivi aggiunti, la controversia relativa all'atto deve essere trattata secondo il rito ordinario.

  • art. 23 e ss. d.lgs. 152/2006

    provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 e ss. d.lgs. 152/2006

    Disciplina il procedimento di VIA oggetto della domanda originaria; nel testo non è svolta un'analisi di merito delle relative disposizioni.

Massime di principio

  • La sopravvenuta adozione del provvedimento espresso richiesto nel giudizio avverso il silenzio determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda diretta a far accertare l'illegittimità dell'inerzia amministrativa, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando, nel corso di un giudizio proposto contro il silenzio della pubblica amministrazione, l'amministrazione adotta il provvedimento espresso e tale atto viene impugnato con motivi aggiunti, la controversia sull'atto sopravvenuto deve essere trattata mediante conversione dal rito speciale sul silenzio al rito ordinario, ai sensi dell'art. 117, comma 5, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTermini e notificazione del ricorso
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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