Cassazione Civile, Ordinanza n. 31919/2021 del 05/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, per l'anno d'imposta 2007, aveva rideterminato il reddito imponibile e i maggiori ricavi di una società, facendo leva su un accertamento analitico-induttivo e su irregolarità riscontrate nella contabilità, nonché sulla contestazione della deducibilità/detraibilità di alcuni costi per difetto di inerenza e di competenza. La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo decisiva la congruità dei ricavi rispetto allo studio di settore TG36U e la non gravità delle irregolarità. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per carenza di motivazione e violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse motivato in modo apodittico e inconferente, omettendo di esaminare le ragioni poste a base dell'accertamento; 2) violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e sugli studi di settore, per avere la CTR trattato la conformità allo studio di settore come esimente dal controllo, mentre tale conformità non impedisce l'accertamento fondato su gravi incongruenze; 3) violazione delle norme sulla deducibilità/detraibilità dei costi, perché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto assorbite le contestazioni su inerenza e competenza dei costi dalla sola adesione allo studio di settore.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la CTR aveva comunque espresso una motivazione sufficiente e poteva considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni incompatibili con la decisione. Ha invece ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo: la conformità ai risultati degli studi di settore non preclude l'accertamento analitico-induttivo fondato su gravi incongruenze tra dichiarato e accertato; inoltre, la CTR aveva erroneamente considerato assorbite le specifiche contestazioni dell'Ufficio sulla non inerenza e sulla violazione del principio di competenza dei costi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la sentenza deve contenere una motivazione sufficiente; non è necessario che il giudice esamini espressamente ogni singola allegazione se la decisione consente di comprendere le ragioni del rigetto delle tesi incompatibili.
art. 132, n. 4, c.p.c.
è sufficiente una motivazione concisa che esponga gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della decisione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
il vizio di nullità è configurabile solo in caso di omessa pronuncia o motivazione mancante nei termini rilevanti.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente l'accertamento analitico-induttivo del reddito anche in presenza di contabilità formalmente regolare ma inattendibile.
art. 54, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
legittima la rettifica IVA sulla base di elementi presuntivi e incongruenze gravi rispetto ai dati dichiarati.
art. 62-bis d.l. 30 agosto 1993, n. 331
gli studi di settore sono uno strumento di ausilio per l'accertamento, non un limite esclusivo né un'esimente automatica.
art. 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427
gli studi di settore costituiscono solo uno degli strumenti utilizzabili dall'Amministrazione per l'accertamento induttivo.
art. 10, comma 4-bis, legge 8 maggio 1998, n. 146
richiamato dall'Ufficio come limite percentuale agli accertamenti analitico-induttivi, ma la Corte non lo assume come parametro decisivo della soluzione.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
i costi sono deducibili solo se inerenti e correttamente imputati per competenza.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1971, n. 633
la detrazione IVA presuppone il rispetto dei requisiti di legge, inclusi quelli relativi all'inerenza dell'operazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudice non è tenuto a confutare analiticamente ogni argomento delle parti, essendo sufficiente una motivazione che renda intelligibile la ratio decidendi e disattenda implicitamente le tesi incompatibili con essa.
- Gli studi di settore non hanno valore di parametro vincolante o di esimente automatica: l'Amministrazione può procedere ad accertamento analitico-induttivo sulla base di gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e ricavi desumibili dalle circostanze concrete dell'attività, anche se il contribuente risulta congruo rispetto allo studio.
- La congruità rispetto agli studi di settore non paralizza, di per sé, un accertamento fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti, né impedisce al giudice di esaminare ulteriori elementi di inattendibilità della contabilità.
- Le contestazioni dell'Ufficio sulla deducibilità dei costi per difetto di inerenza e sul mancato rispetto del principio di competenza devono essere valutate specificamente e non possono ritenersi assorbite dalla sola adesione del contribuente agli studi di settore.
- In materia di oneri fiscali, la deduzione dei costi e la detrazione IVA richiedono il rispetto dei requisiti sostanziali previsti dalla legge; la mera coerenza statistica dei ricavi non sana eventuali carenze documentali o sostanziali delle operazioni contestate.
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