Cassazione Penale, Sentenza n. 18063/2024 del 08/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello del 09/05/2023 deducendo violazione di norma processuale e vizio di motivazione per omessa rilevazione della prescrizione del reato: tra la sentenza di primo grado (13/07/2016) e il decreto di citazione per il giudizio di appello (notificato l'11/10/2022) sono trascorsi oltre sei anni senza atti interruttivi idonei, sicché il reato si sarebbe estinto
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso: ha ritenuto che la prescrizione sia intervenuta tra la sentenza di primo grado e l'atto interruttivo costituito dal decreto di citazione per il giudizio di appello notificato l'11/10/2022; ha precisato che il termine prescrizionale pertinente è di sei anni ai sensi dell'art. 157, comma 1, c.p., perché l'aggravante 'recidiva reiterata' non risulta valutata né nella motivazione della sentenza di primo grado né in quella d'appello; conseguentemente ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione e ha disposto che venga eseguita integralmente la precedente sentenza del giudice per le indagini preliminari del 14/10/2016, annullando altresì la statuizione di continuazione riferita al reato estinto
Norme richiamate
art. 157, comma 1, cod. pen.
art. 157, comma 1, cod. pen.
La Corte ha interpretato che, in assenza di un concreto e motivato riconoscimento dell'aggravante della recidiva reiterata, il termine prescrizionale da applicare è quello ordinario di sei anni previsto dall'art. 157, comma 1
artt. 99, comma 4, cod. pen. e art. 75, comma 2, cl. d.lgs. n. 159/2011
art. 99, comma 4, cod. pen.; art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Sono le norme penalmente ascritte al ricorrente; la pronuncia di estinzione per prescrizione opera indipendentemente dalla qualificazione sostanziale del fatto se il termine prescrizionale è decorso
Giurisprudenza della Corte (richiamata)
Sez. 6, n. 54043 del 16/11/2017, Rv. 271714; Sez. 5, n. 34137 del 11/05/2017, Rv. 270678
Richiamati principi secondo cui il principio del favor rei impone di considerare non sussistente un'aggravante non espressamente valutata nella motivazione e nel calcolo della pena, con conseguenze sul termine prescrizionale
Massime di principio
- Se tra una sentenza di primo grado e l'atto interruttivo successivo (es. decreto di citazione per appello) decorrono oltre i termini prescrizionali senza atti interruttivi validi, il reato può considerarsi estinto per prescrizione
- L'aumento del termine prescrizionale legato ad aggravanti si applica solo se l'aggravante è concretamente e specificamente valutata nella motivazione della sentenza e nel calcolo della pena; in mancanza si applica il termine ordinario (principio del favor rei)
- La difesa deve verificare e contestare tempestivamente la mancata rilevazione della prescrizione in appello e segnalare la data dell'ultimo atto interruttivo valido per bloccare il decorso
- L'annullamento per prescrizione di una sentenza che ha dichiarato la continuazione tra reati può comportare la perdita di quella statuizione: la continuazione collegata al reato estinto decade e le altre sentenze precedenti vanno eseguite per l'intera pena originaria
- Per il pubblico ministero è essenziale adottare atti idonei e tempestivi ad interrompere la prescrizione quando si intende proseguire l'azione penale in grado successivo
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