Cassazione Penale, Ordinanza n. 10144/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte di appello di Palermo ha confermato, in rito abbreviato, la condanna pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Agrigento nei confronti dell'imputato per porto abusivo di coltello a serramanico, fatto commesso a San Giovanni Gemini nel novembre 2020. Il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato tramite difensore, deduceva due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione della giustificazione del porto del coltello; diniego delle circostanze attenuanti generiche. La difesa sosteneva che la condotta fosse giustificata dalla pretesa attività di bracciante agricolo e che non fosse stato adeguatamente considerato il quadro complessivo ai fini del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero congruamente spiegato il rigetto della giustificazione addotta, osservando che l'imputato non aveva fornito nell'immediatezza alcuna spiegazione del porto del coltello e che solo nel processo aveva documentato l'attività lavorativa, peraltro con fermo in un luogo lontano dal posto di lavoro. Ha inoltre ritenuto correttamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, fondato sui plurimi precedenti dell'imputato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4 l. n. 110/1975
porto abusivo di coltello a serramanico
integra il reato la detenzione/porto non giustificato di un coltello a serramanico; la dedotta giustificazione va apprezzata in concreto e può essere esclusa ove non emergano elementi tempestivi e plausibili a sostegno.
art. 62-bis c.p.
il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è rimesso a una valutazione discrezionale del giudice di merito, che può fondarla anche sui precedenti penali dell'imputato; in cassazione è censurabile solo una motivazione mancante o manifestamente illogica.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura che contesta la mancata valutazione della giustificazione del porto di un'arma impropria non può limitarsi ad affermazioni generiche o meramente confutative, ma deve confrontarsi con la motivazione delle sentenze di merito e indicare specifici elementi decisivi trascurati.
- La giustificazione del porto di un coltello deve risultare da elementi concreti e tempestivi; la sola allegazione successiva di un'attività lavorativa, se non accompagnata da un nesso plausibile con il luogo e il contesto del controllo, può essere ritenuta insufficiente a escludere l'illecito.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente fondato sui precedenti penali dell'imputato e non richiede una motivazione particolarmente ampia quando il giudice dia conto degli elementi negativi rilevanti.
- In cassazione non è consentito sostituire alla motivazione di merito una diversa lettura del materiale processuale, salvo che la motivazione sia assente, apparente o affetta da manifesta illogicità.
Come è indicizzato
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