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Ordinanza

Ordinanza n. 178/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501520

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Brescia sulla domanda di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale con scadenza il 2 aprile 2025, aveva presentato il 26 marzo 2025 domanda di rilascio del nulla osta per la conversione del permesso. Ha dedotto l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione e chiesto la condanna alla conclusione del procedimento entro un termine certo. Nel ricorso ha richiamato il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 per il rilascio del nulla osta e la previsione del comma 5.01, secondo cui il nulla osta è comunque rilasciato quando, entro tale termine, non siano state acquisite dalla questura le informazioni sugli elementi ostativi. In via subordinata, ha sostenuto che, anche applicando il termine generale di centottanta giorni previsto per i procedimenti in materia di immigrazione, il termine sarebbe scaduto il 26 settembre 2025. Dopo la proposizione del ricorso, l'amministrazione ha comunicato il preavviso di rigetto, il ricorrente ha integrato la documentazione e, a seguito del parere positivo dell'Ispettorato territoriale del lavoro del 15 dicembre 2025, lo Sportello Unico ha convocato il ricorrente e il datore di lavoro per la definizione del procedimento e l'inoltro della richiesta del permesso di soggiorno. All'udienza camerale il difensore ha riconosciuto la cessazione della materia del contendere e chiesto le spese secondo la soccombenza virtuale. Il TAR ha inoltre rilevato un vizio formale della procura alle liti digitale, priva dell'attestazione di conformità all'originale analogico richiesta dalla disciplina del processo amministrativo telematico.

La decisione

Il TAR non ha definito immediatamente il giudizio nel merito né ha formalmente dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha rilevato che la procura alle liti depositata in formato digitale mancava dell'attestazione di conformità all'originale analogico, prescritta dall'art. 136, comma 2-ter, c.p.a. e dall'art. 8, comma 2, dell'allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021. Ha quindi disposto la regolarizzazione della procura ai sensi dell'art. 44, comma 2, c.p.a., entro il termine perentorio di otto giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, se anteriore. Ha fissato la prosecuzione del giudizio all'udienza camerale del 25 febbraio 2026, riservando a tale udienza la decisione sul ricorso e sulle eventuali spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998

    Richiamato quale fondamento della domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

  • art. 22, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Indicato come fonte del termine di sessanta giorni per il rilascio del nulla osta.

  • art. 22, comma 5.01, d.lgs. 286/1998

    qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui al presente articolo

    Richiamato per sostenere che il nulla osta debba essere rilasciato comunque quando nel termine previsto non siano acquisite dalla questura le informazioni sugli elementi ostativi.

  • art. 136, comma 2-ter, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dell'obbligo di attestazione di conformità della copia digitale della procura all'originale analogico.

  • art. 8, comma 2, allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    Richiamato insieme all'art. 136, comma 2-ter, c.p.a. per la disciplina tecnica della procura nel processo amministrativo telematico.

  • art. 44, comma 2, c.p.a.

    Consente la regolarizzazione della procura mediante assegnazione di un termine perentorio, nella specie di otto giorni.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente riconosce in udienza che l'amministrazione ha definito il procedimento oggetto di un'azione avverso il silenzio, il giudice può prendere atto della sopravvenuta definizione della vicenda, ma la decisione può essere rinviata qualora debbano essere previamente regolarizzati i requisiti processuali della parte.
  • La copia digitale di una procura alle liti formata su supporto analogico deve recare l'attestazione di conformità all'originale analogico secondo le regole del processo amministrativo telematico; la mancanza dell'attestazione è regolarizzabile ai sensi dell'art. 44, comma 2, c.p.a. entro il termine perentorio assegnato dal giudice.
  • In un giudizio avverso il silenzio sull'istanza di nulla osta alla conversione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, il termine di conclusione deve essere valutato alla luce dei termini specificamente previsti dalla disciplina dell'immigrazione e, secondo la prospettazione riportata nell'ordinanza, anche dell'eventuale termine generale applicabile ai procedimenti in materia di immigrazione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoProcesso amministrativo telematico
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesse

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