Cassazione Penale, Sentenza n. 2216/2022 del 19/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di rigetto del riesame avverso il decreto di sequestro preventivo su liquidità, beni mobili e immobili per presunti reati tributari (artt. 2, 3, 4, 5, 8 del d.lgs. n.74/2000). Le censure comprendevano: 1) violazione del termine di 10 giorni ex art. 324 cp. 7 c.p.p. per mancata trasmissione degli atti dal procedimento al tribunale (sostenendo che la copia prodotta dalla difesa fosse equivalente); 2) insufficiente/mancata motivazione sui fatti costitutivi dei reati tributari (fatture fittizie, I.V.A. inserita e non versata, registri riepilogativi alterati); 3) illegittima valorizzazione di accertamenti induttivi e presunzioni tributarie; 4) mancata verifica preventiva dell'incapienza del patrimonio societario prima del sequestro degli indagati; 5) mancata prova del rapporto di pertinenzialità o natura di profitto di alcuni beni; 6) omissioni motivazionali riguardanti il ruolo specifico di Lepri (amministratore di fatto) e di Sabatini (commercialista) nel presunto illecito; 7) Di Pentima ha dedotto la lecita natura delle somme sequestrate (indennità alimentari/separazione) e la loro non sequestrabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Motivazioni principali: per le società l'Angolana S.r.l. e Angolana Carni S.r.l. il ricorso è inammissibile per mancata procura speciale (la mera nomina difensiva non è sufficiente). Quanto agli altri ricorrenti, i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati o inammissibili: la trasmissione degli atti effettuata dalla difesa non sospende il termine di 10 giorni previsto dall'art. 324 c.p.p.; il tribunale aveva adeguatamente motivato il fumus per i reati tributari richiamando elementi concreti (stessa compagine sociale, mancato pagamento delle fatture, prezzi anomali, alterazione del registro IVA); l'uso di accertamenti induttivi è ammesso per la valutazione del fumus nelle misure reali; la verifica dell'incapienza patrimoniale delle società può essere rimessa alla fase esecutiva e non deve necessariamente precedere il decreto quando la richiesta era strutturata in principale per le società e in subordine per le persone fisiche; le questioni sulla natura delle somme di Di Pentima attengono alla fase esecutiva (restituzione) e non al giudizio di legittimità sul decreto. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 324 c.p.p.
Stabilisce il termine per il riesame e che gli atti devono essere trasmessi dall'autorità procedente; la Corte ha interpretato che la trasmissione di copie effettuata dalla difesa non è equivalente alla trasmissione formale richiesta dalla norma, e pertanto non sospende il decorso del termine
art. 100 disp. att. c.p.p.
la cancelleria o segreteria della autorità giudiziaria procedente trasmette, in originale o in copia, al giudice competente gli atti necessari per decidere sull'impugnazione
Norma richiamata per confermare che la trasmissione degli atti al giudice deve essere effettuata dall'autorità procedente e non dalla parte interessata
art. 325 c.p.p.
Limita il sindacato in Cassazione sulle misure reali alla violazione di legge, riducendo la possibilità di rinnovare in Cassazione censure di merito sui fatti
artt. 2, 3, 4, 5, 8 d.lgs. n.74/2000
Norme del d.lgs. 74/2000 richiamate come fattispecie contestate (reati tributari relativi a dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, emissione di fatture per operazioni inesistenti, ecc.); la Corte ha ritenuto sussistente il fumus sulla base degli elementi indicati dal tribunale
art. 189 c.p.p.
Principio di atipicità dei mezzi di prova: il giudice può avvalersi anche dell'accertamento induttivo; la Corte ha confermato la possibilità di usare indizi e accertamenti induttivi per il fumus nelle misure reali
art. 192 c.p.p.
Regole generali sulla valutazione della prova e della motivazione; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza del tribunale avesse motivato sufficientemente il fumus, escludendo vizio di motivazione apparente
art. 240 c.p.p.
Riguarda la prova dei fatti; i ricorrenti contestavano la pertinenzialità dei beni, ma la Corte ha ritenuto la contestazione generica e attinente alla fase esecutiva
art. 545 c.p.c.
Norma sui limiti di pignorabilità (richiamata da Di Pentima): la Corte ha osservato che le questioni circa la pignorabilità/sequestrabilità di somme devono essere dedotte in sede esecutiva attraverso istanza di restituzione
art. 111 Cost.
ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizione di parità
Richiamato dai ricorrenti a sostegno dell'equiparazione della trasmissione degli atti da parte della difesa; la Corte ha precisato che tale principio non rende equivalente la trasmissione ufficiale ex art. 324
Massime di principio
- Per le persone giuridiche è necessaria una procura speciale al difensore per proporre ricorso in Cassazione; la sola nomina difensiva non basta.
- La trasmissione degli atti utile a far decorrere o sospendere termini processuali deve essere effettuata dall'autorità procedente: la produzione di copie da parte della difesa non equipara la trasmissione formale prevista dalla legge.
- In sede di impugnazione di misure reali il sindacato in Cassazione è limitato a questioni di violazione di legge; non è normalmente ammesso riesame dei fatti salvo vizi di motivazione o errori di diritto evidenti.
- Per la valutazione del 'fumus' dei reati tributari è ammesso l'uso di accertamenti induttivi e presunzioni anche se meno rigorosi rispetto al giudizio di colpevolezza; nelle misure reali ciò può essere sufficiente per il sequestro.
- Questioni attinenti alla individuazione specifica dei beni sequestrabili, alla pignorabilità di somme (ad es. somme alimentari, pensioni, stipendi) o alla richiesta di restituzione devono essere sollevate in sede esecutiva tramite istanza di restituzione e non nel giudizio di legittimità sul decreto.
- Nel caso di sequestro «misto» (in principale nei confronti della società e in subordine nei confronti delle persone fisiche), la verifica dell'incapienza del patrimonio societario può essere rimessa alla fase esecutiva e non obbligatoriamente effettuata prima dell'adozione del decreto.
- Le contestazioni generiche, prive di specificità probatoria o formulate come mera alternativa interpretativa dei fatti, rischiano l'inammissibilità o l'esito negativo in Cassazione.
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