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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2216/2022 del 19/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di rigetto del riesame avverso il decreto di sequestro preventivo su liquidità, beni mobili e immobili per presunti reati tributari (artt. 2, 3, 4, 5, 8 del d.lgs. n.74/2000). Le censure comprendevano: 1) violazione del termine di 10 giorni ex art. 324 cp. 7 c.p.p. per mancata trasmissione degli atti dal procedimento al tribunale (sostenendo che la copia prodotta dalla difesa fosse equivalente); 2) insufficiente/mancata motivazione sui fatti costitutivi dei reati tributari (fatture fittizie, I.V.A. inserita e non versata, registri riepilogativi alterati); 3) illegittima valorizzazione di accertamenti induttivi e presunzioni tributarie; 4) mancata verifica preventiva dell'incapienza del patrimonio societario prima del sequestro degli indagati; 5) mancata prova del rapporto di pertinenzialità o natura di profitto di alcuni beni; 6) omissioni motivazionali riguardanti il ruolo specifico di Lepri (amministratore di fatto) e di Sabatini (commercialista) nel presunto illecito; 7) Di Pentima ha dedotto la lecita natura delle somme sequestrate (indennità alimentari/separazione) e la loro non sequestrabilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Motivazioni principali: per le società l'Angolana S.r.l. e Angolana Carni S.r.l. il ricorso è inammissibile per mancata procura speciale (la mera nomina difensiva non è sufficiente). Quanto agli altri ricorrenti, i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati o inammissibili: la trasmissione degli atti effettuata dalla difesa non sospende il termine di 10 giorni previsto dall'art. 324 c.p.p.; il tribunale aveva adeguatamente motivato il fumus per i reati tributari richiamando elementi concreti (stessa compagine sociale, mancato pagamento delle fatture, prezzi anomali, alterazione del registro IVA); l'uso di accertamenti induttivi è ammesso per la valutazione del fumus nelle misure reali; la verifica dell'incapienza patrimoniale delle società può essere rimessa alla fase esecutiva e non deve necessariamente precedere il decreto quando la richiesta era strutturata in principale per le società e in subordine per le persone fisiche; le questioni sulla natura delle somme di Di Pentima attengono alla fase esecutiva (restituzione) e non al giudizio di legittimità sul decreto. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.p.

    Stabilisce il termine per il riesame e che gli atti devono essere trasmessi dall'autorità procedente; la Corte ha interpretato che la trasmissione di copie effettuata dalla difesa non è equivalente alla trasmissione formale richiesta dalla norma, e pertanto non sospende il decorso del termine

  • art. 100 disp. att. c.p.p.

    la cancelleria o segreteria della autorità giudiziaria procedente trasmette, in originale o in copia, al giudice competente gli atti necessari per decidere sull'impugnazione

    Norma richiamata per confermare che la trasmissione degli atti al giudice deve essere effettuata dall'autorità procedente e non dalla parte interessata

  • art. 325 c.p.p.

    Limita il sindacato in Cassazione sulle misure reali alla violazione di legge, riducendo la possibilità di rinnovare in Cassazione censure di merito sui fatti

  • artt. 2, 3, 4, 5, 8 d.lgs. n.74/2000

    Norme del d.lgs. 74/2000 richiamate come fattispecie contestate (reati tributari relativi a dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, emissione di fatture per operazioni inesistenti, ecc.); la Corte ha ritenuto sussistente il fumus sulla base degli elementi indicati dal tribunale

  • art. 189 c.p.p.

    Principio di atipicità dei mezzi di prova: il giudice può avvalersi anche dell'accertamento induttivo; la Corte ha confermato la possibilità di usare indizi e accertamenti induttivi per il fumus nelle misure reali

  • art. 192 c.p.p.

    Regole generali sulla valutazione della prova e della motivazione; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza del tribunale avesse motivato sufficientemente il fumus, escludendo vizio di motivazione apparente

  • art. 240 c.p.p.

    Riguarda la prova dei fatti; i ricorrenti contestavano la pertinenzialità dei beni, ma la Corte ha ritenuto la contestazione generica e attinente alla fase esecutiva

  • art. 545 c.p.c.

    Norma sui limiti di pignorabilità (richiamata da Di Pentima): la Corte ha osservato che le questioni circa la pignorabilità/sequestrabilità di somme devono essere dedotte in sede esecutiva attraverso istanza di restituzione

  • art. 111 Cost.

    ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizione di parità

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno dell'equiparazione della trasmissione degli atti da parte della difesa; la Corte ha precisato che tale principio non rende equivalente la trasmissione ufficiale ex art. 324

Massime di principio

  • Per le persone giuridiche è necessaria una procura speciale al difensore per proporre ricorso in Cassazione; la sola nomina difensiva non basta.
  • La trasmissione degli atti utile a far decorrere o sospendere termini processuali deve essere effettuata dall'autorità procedente: la produzione di copie da parte della difesa non equipara la trasmissione formale prevista dalla legge.
  • In sede di impugnazione di misure reali il sindacato in Cassazione è limitato a questioni di violazione di legge; non è normalmente ammesso riesame dei fatti salvo vizi di motivazione o errori di diritto evidenti.
  • Per la valutazione del 'fumus' dei reati tributari è ammesso l'uso di accertamenti induttivi e presunzioni anche se meno rigorosi rispetto al giudizio di colpevolezza; nelle misure reali ciò può essere sufficiente per il sequestro.
  • Questioni attinenti alla individuazione specifica dei beni sequestrabili, alla pignorabilità di somme (ad es. somme alimentari, pensioni, stipendi) o alla richiesta di restituzione devono essere sollevate in sede esecutiva tramite istanza di restituzione e non nel giudizio di legittimità sul decreto.
  • Nel caso di sequestro «misto» (in principale nei confronti della società e in subordine nei confronti delle persone fisiche), la verifica dell'incapienza del patrimonio societario può essere rimessa alla fase esecutiva e non obbligatoriamente effettuata prima dell'adozione del decreto.
  • Le contestazioni generiche, prive di specificità probatoria o formulate come mera alternativa interpretativa dei fatti, rischiano l'inammissibilità o l'esito negativo in Cassazione.

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