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Sentenza

Sentenza del 06/12/2016 n. 311 - Comm. Trib. Prov. Teramo

Estratto del ruolo- Natura giuridica- Art. 2712 c.c.- Applicabilità - Avviso di ricevimento di raccomandata postale - Atto pubblico - Sussistenza - Querela di falso - Necessità - Tributi - Prescrizione quinquennale - Condizioni

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato varie intimazioni di pagamento relative a cartelle esattoriali, deducendo principalmente: difetto di motivazione per mancata allegazione delle cartelle; omessa indicazione del termine e dell'autorità cui proporre ricorso; invalidità della documentazione prodotta dall'agente della riscossione; mancata o irregolare notificazione degli atti interruttivi della prescrizione; prescrizione dei tributi e delle sanzioni amministrative. Sono state esaminate pretese relative a canoni radiotelevisivi, imposte, contributi, TARSU e sanzioni.

La decisione

Il ricorso è stato accolto solo parzialmente. La Commissione ha ritenuto valide le intimazioni quanto all'indicazione delle cartelle, alla motivazione e alla documentazione prodotta. Ha attribuito valore probatorio agli estratti di ruolo non specificamente disconosciuti e ha ritenuto validi gli atti interruttivi della prescrizione, anche sulla base della spedizione tramite raccomandata e della presunzione di conoscenza. I tributi sono stati ritenuti soggetti, in generale, alla prescrizione decennale, salvo la TARSU, soggetta al termine quinquennale. Sono state invece dichiarate non dovute, per intervenuta prescrizione quinquennale, le sanzioni amministrative relative alle sette intimazioni indicate nel dispositivo. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • Art. 2712 c.c.

    Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.

    L'estratto di ruolo è stato qualificato come riproduzione informatica o rappresentazione meccanica di fatti e, non essendo stato specificamente disconosciuto, ha acquisito pieno valore probatorio.

  • Art. 2699 c.c.

    L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato.

    L'avviso di ricevimento della raccomandata è stato considerato atto pubblico, con efficacia probatoria privilegiata sulle attestazioni dell'agente postale.

  • Art. 2719 c.c.

    Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità all'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.

    Il mancato disconoscimento specifico della conformità della documentazione impedisce di contestarne genericamente l'efficacia probatoria.

  • Art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    La notificazione della cartella tramite raccomandata postale può perfezionarsi senza l'intervento dell'ufficiale giudiziario e senza una relata di notifica, secondo le modalità del servizio postale.

  • Art. 2943 c.c.

    La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore.

    È sufficiente un atto scritto che manifesti chiaramente la volontà del creditore di ottenere il pagamento e che giunga a conoscenza del debitore; non sono richieste formule solenni.

  • Art. 1335 c.c.

    La proposta, l'accettazione, la revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario.

    La spedizione e l'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario fondano una presunzione semplice di conoscenza, superabile solo con la prova dell'impossibilità incolpevole di conoscere l'atto.

  • Art. 2946 c.c.

    Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.

    I tributi oggetto della causa sono stati assoggettati, in via generale, al termine ordinario decennale, non essendo state ritenute obbligazioni periodiche.

  • Art. 2948, n. 4, c.c.

    Si prescrivono in cinque anni: ... gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.

    Il termine quinquennale opera per le obbligazioni periodiche, cioè quelle prestazioni suscettibili di adempimento solo mediante il decorso del tempo; la TARSU è stata ricondotta a tale categoria.

  • Art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997

    Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.

    Le sanzioni amministrative tributarie sono state dichiarate prescritte perché, in assenza di validi atti interruttivi nel quinquennio, era decorso il termine di cinque anni.

  • Art. 7 legge n. 212/2000

    L'intimazione di pagamento è sufficientemente motivata quando identifica le cartelle mediante numero e data di notifica, senza necessità di allegare nuovamente le cartelle già conosciute o individuabili.

  • Art. 21-septies legge n. 241/1990

    La nullità dell'atto amministrativo o tributario è soggetta al principio di tassatività; la mancata indicazione del termine e dell'autorità cui ricorrere non determina automaticamente la nullità, potendo al più giustificare una rimessione in termini.

Massime di principio

  • Un'intimazione di pagamento può essere motivata anche mediante il semplice riferimento identificativo alle cartelle, purché siano indicati elementi come numero e data di notifica sufficienti a individuare la pretesa.
  • La documentazione informatica dell'agente della riscossione, compreso l'estratto di ruolo, deve essere contestata in modo specifico; il mancato disconoscimento della conformità ai fatti rappresentati può attribuirle piena efficacia probatoria.
  • L'avviso di ricevimento della raccomandata ha efficacia di atto pubblico per le attestazioni dell'agente postale. Contestare la consegna o la veridicità delle attestazioni richiede, in linea generale, querela di falso e non un semplice disconoscimento.
  • La raccomandata giunta all'indirizzo del destinatario può costituire atto interruttivo della prescrizione, anche se il destinatario nega genericamente di averla personalmente ricevuta; occorre provare l'impossibilità, senza colpa, di averne avuto conoscenza.
  • Per stabilire la prescrizione occorre distinguere tra tributo, sanzione e natura dell'obbligazione: i tributi possono essere soggetti al termine decennale, mentre le obbligazioni periodiche e le sanzioni tributarie possono essere soggette al termine quinquennale.
  • La prescrizione deve essere verificata ricostruendo cronologicamente notifiche, intimazioni, comunicazioni ipotecarie e altri atti di costituzione in mora, poiché ciascun atto validamente conosciuto può interrompere il termine e farlo decorrere nuovamente.
  • La mancata indicazione nell'atto del termine e dell'autorità cui proporre ricorso non comporta automaticamente la nullità dell'atto: normalmente può rilevare ai fini della rimessione in termini, se il contribuente dimostra un concreto pregiudizio.

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