Cassazione Penale, Sentenza n. 18187/2026 del 20/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano in cassazione la conferma della condanna per concorso nei reati di rapina, resistenza, lesioni e porto di arma da taglio. Coman deduce violazioni e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento del concorso nelle lesioni (mancata indicazione del contributo concreto), alla responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale (presunta assenza di consapevolezza della qualità delle persone offese), al riconoscimento della continuazione fra i reati e alla determinazione del trattamento sanzionatorio (valutazione della personalità, applicazione della recidiva e calcolo della riduzione per il rito). Kadar deduce mancato riconoscimento del concorso anomalo (sostenendo che l'uso dell'arma e la violenza non erano prevedibili ab initio) e censura la determinazione della pena base e della ponderazione delle circostanze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che numerosi motivi siano proposti tardivamente o siano privi del necessario interesse processuale (es.: contestazioni di valutazioni favorevoli al ricorrente). Quanto ai profili affrontati sul merito, la Corte ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze: la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente il riconoscimento del concorso e della partecipazione attiva di Kadar, la valutazione della personalità e l'applicazione della recidiva per Coman erano legittime, e la pena risultava conforme e compresa nei limiti edittali anche con riferimento alla riduzione per il rito. Per effetto dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato nel contesto della esclusione o attribuzione di concorso di persone; la Corte esamina la legittimità del riconoscimento del concorso e la necessità di motivare il contributo concreto di ciascuno
art. 682 cod. pen.
Citato fra le norme rilevanti al concorso di persone, utilizzato come riferimento normativo nell'analisi della partecipazione al fatto
art. 685 cod. pen.
Richiamato in relazione alla disciplina del concorso nei reati e alla valutazione della responsabilità concorrente
art. 337 cod. pen.
Invocato in relazione al delitto di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte richiede accertamento della consapevolezza della qualità della persona offesa quando rilevante
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Fondamentale per l'ammissibilità dei motivi che deducono vizi di motivazione: se il vizio era rilevabile in stato e grado precedenti, la doglianza proposta per la prima volta in cassazione è inammissibile
art. 610, comma 5 cod. proc. pen.
Richiamato in ordine alla celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto e alle modalità di richiesta di trattazione orale
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Collega le regole sulla trattazione orale in Cassazione al contraddittorio scritto; rilevato che non sono pervenute richieste nei termini
art. 81 cod. pen.
Rilevato nella contestazione relativa alla continuazione tra reati (unita' d'intento e conseguenze sulla pena)
art. 69 cod. pen.
Rilevante nella determinazione della pena, riferito alle circostanze e alla loro valutazione nel calcolo della pena base
art. 133 cod. pen.
Richiamato in relazione al vizio denunciato sulla determinazione della pena e sul bilanciamento delle circostanze
art. 116 cod. pen.
Citato nel motivo relativo al concorso anomalo, posto a fondamento dell'argomentazione difensiva
art. 442, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato con riguardo alla riduzione per continuazione tra delitti e contravvenzioni e al diverso modo di calcolo della diminuente; la Corte osserva che un errore interpretativo può costituire pena illegittima non automatica se la sanzione resta nei limiti edittali
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per condannare i ricorrenti al pagamento in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Giurisprudenza: Sez. U, n. 27059 del 27/02/2025 (Elian, Rv. 288214 - 02)
Richiamata come precedente sul tema della determinazione unitaria della diminuente per continuazione tra delitti e contravvenzioni e sulle conseguenze dell'erronea determinazione
Massime di principio
- I motivi di cassazione che si basano su vizi di motivazione o violazioni di legge rilevabili in stato e grado precedenti sono inammissibili se non sollevati nei precedenti gradi: va sempre valutata la tempestività e la fase processuale adeguata per proporre la censura
- La contestazione di valutazioni di merito favorevoli al ricorrente (es.: riconoscimento di continuazione che riduce la pena) può essere considerata priva di interesse processuale e dunque inammissibile
- Per il riconoscimento del concorso di persone nelle lesioni o in reati violenti è necessario che la motivazione illustri il contributo concreto e la partecipazione attiva di ciascun concorrente; la mera presenza non sufficientemente motivata può essere censurabile
- Il concorso anomalo non può essere riconosciuto automaticamente quando la partecipazione attiva e violenta del singolo è dimostrata, anche se solo uno dei partecipanti deteneva l'arma
- Nella determinazione della pena il giudice deve motivare la valutazione della personalità, l'eventuale applicazione della recidiva e il calcolo delle riduzioni per il rito; tuttavia, se la motivazione è adeguata e la sanzione resta nei limiti edittali, la sentenza è valida
- Un errore nel calcolo della diminuente per continuazione tra delitti e contravvenzioni può integrare una illegittimità della pena, ma non necessariamente una pena 'illegale' se la misura rimane entro i limiti edittali
- La presentazione di ricorsi privi di fondamento o tardivi può comportare condanne alle spese e al pagamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la cura difensiva nella formulazione dei motivi è pertanto rilevante anche per responsabilità economiche
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