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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18187/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano in cassazione la conferma della condanna per concorso nei reati di rapina, resistenza, lesioni e porto di arma da taglio. Coman deduce violazioni e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento del concorso nelle lesioni (mancata indicazione del contributo concreto), alla responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale (presunta assenza di consapevolezza della qualità delle persone offese), al riconoscimento della continuazione fra i reati e alla determinazione del trattamento sanzionatorio (valutazione della personalità, applicazione della recidiva e calcolo della riduzione per il rito). Kadar deduce mancato riconoscimento del concorso anomalo (sostenendo che l'uso dell'arma e la violenza non erano prevedibili ab initio) e censura la determinazione della pena base e della ponderazione delle circostanze.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che numerosi motivi siano proposti tardivamente o siano privi del necessario interesse processuale (es.: contestazioni di valutazioni favorevoli al ricorrente). Quanto ai profili affrontati sul merito, la Corte ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze: la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente il riconoscimento del concorso e della partecipazione attiva di Kadar, la valutazione della personalità e l'applicazione della recidiva per Coman erano legittime, e la pena risultava conforme e compresa nei limiti edittali anche con riferimento alla riduzione per il rito. Per effetto dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato nel contesto della esclusione o attribuzione di concorso di persone; la Corte esamina la legittimità del riconoscimento del concorso e la necessità di motivare il contributo concreto di ciascuno

  • art. 682 cod. pen.

    Citato fra le norme rilevanti al concorso di persone, utilizzato come riferimento normativo nell'analisi della partecipazione al fatto

  • art. 685 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla disciplina del concorso nei reati e alla valutazione della responsabilità concorrente

  • art. 337 cod. pen.

    Invocato in relazione al delitto di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte richiede accertamento della consapevolezza della qualità della persona offesa quando rilevante

  • art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

    Fondamentale per l'ammissibilità dei motivi che deducono vizi di motivazione: se il vizio era rilevabile in stato e grado precedenti, la doglianza proposta per la prima volta in cassazione è inammissibile

  • art. 610, comma 5 cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine alla celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto e alle modalità di richiesta di trattazione orale

  • art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Collega le regole sulla trattazione orale in Cassazione al contraddittorio scritto; rilevato che non sono pervenute richieste nei termini

  • art. 81 cod. pen.

    Rilevato nella contestazione relativa alla continuazione tra reati (unita' d'intento e conseguenze sulla pena)

  • art. 69 cod. pen.

    Rilevante nella determinazione della pena, riferito alle circostanze e alla loro valutazione nel calcolo della pena base

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in relazione al vizio denunciato sulla determinazione della pena e sul bilanciamento delle circostanze

  • art. 116 cod. pen.

    Citato nel motivo relativo al concorso anomalo, posto a fondamento dell'argomentazione difensiva

  • art. 442, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato con riguardo alla riduzione per continuazione tra delitti e contravvenzioni e al diverso modo di calcolo della diminuente; la Corte osserva che un errore interpretativo può costituire pena illegittima non automatica se la sanzione resta nei limiti edittali

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per condannare i ricorrenti al pagamento in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 27059 del 27/02/2025 (Elian, Rv. 288214 - 02)

    Richiamata come precedente sul tema della determinazione unitaria della diminuente per continuazione tra delitti e contravvenzioni e sulle conseguenze dell'erronea determinazione

Massime di principio

  • I motivi di cassazione che si basano su vizi di motivazione o violazioni di legge rilevabili in stato e grado precedenti sono inammissibili se non sollevati nei precedenti gradi: va sempre valutata la tempestività e la fase processuale adeguata per proporre la censura
  • La contestazione di valutazioni di merito favorevoli al ricorrente (es.: riconoscimento di continuazione che riduce la pena) può essere considerata priva di interesse processuale e dunque inammissibile
  • Per il riconoscimento del concorso di persone nelle lesioni o in reati violenti è necessario che la motivazione illustri il contributo concreto e la partecipazione attiva di ciascun concorrente; la mera presenza non sufficientemente motivata può essere censurabile
  • Il concorso anomalo non può essere riconosciuto automaticamente quando la partecipazione attiva e violenta del singolo è dimostrata, anche se solo uno dei partecipanti deteneva l'arma
  • Nella determinazione della pena il giudice deve motivare la valutazione della personalità, l'eventuale applicazione della recidiva e il calcolo delle riduzioni per il rito; tuttavia, se la motivazione è adeguata e la sanzione resta nei limiti edittali, la sentenza è valida
  • Un errore nel calcolo della diminuente per continuazione tra delitti e contravvenzioni può integrare una illegittimità della pena, ma non necessariamente una pena 'illegale' se la misura rimane entro i limiti edittali
  • La presentazione di ricorsi privi di fondamento o tardivi può comportare condanne alle spese e al pagamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la cura difensiva nella formulazione dei motivi è pertanto rilevante anche per responsabilità economiche

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