Cassazione Penale, Sentenza n. 6212/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame del 23/08/2022 che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP di Velletri del 29/07/2022: era stata confermata la custodia cautelare in carcere per i reati di tentato omicidio aggravato per futili motivi (capo 1) e di porto abusivo di arma (capo 2). Il ricorrente contestava la qualificazione del fatto come tentato omicidio, sostenendo l'assenza della volontà omicida poiché era stato esploso un solo colpo "verso il basso" che ha raggiunto la gamba della persona offesa, e che quindi la condotta andrebbe ricondotta al reato di lesioni personali; criticava la motivazione del Tribunale del Riesame in ordine alla gravità indiziaria
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur riconoscendo l'interesse del ricorrente a impugnare anche solo la qualificazione riferita al delitto di tentato omicidio (per l'autonomia dell'imputazione relativa alle armi), la Corte ha ritenuto che le censure proposte fossero dirette a criticare la valutazione motivazionale del Tribunale del Riesame e non a dedurre una specifica violazione di legge o la manifesta illogicità della motivazione, come richiesto per l'ammissibilità in sede di legittimità. Per tali motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 292 cod. proc. pen.
Indica i requisiti formali della motivazione delle misure cautelari; la Corte ricorda che la motivazione del tribunale del riesame deve conformarsi a tale modello, adattato alla natura indiziaria della pronuncia cautelare
art. 546 cod. proc. pen.
Richiamato come modello per la struttura della motivazione; utilizzato come parametro per valutare l'adeguatezza della motivazione del giudice delle misure
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso per cassazione sulle misure cautelari alla violazione di norme o alla manifesta illogicità della motivazione; la Corte lo applica per escludere censure che si risolvono in una diversa valutazione dei fatti
art. 606, lett. b) cod. proc. pen.
Riguarda il vizio per violazione di legge (erronea qualificazione della fattispecie): la Corte rileva che un'errata qualificazione è deducibile come violazione di legge e non può essere sostituita da censure meramente motivazionali
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e altre conseguenze per il ricorrente se il ricorso è dichiarato inammissibile; la Corte lo applica per disporre la condanna alle spese e alla Cassa delle ammende
Sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla possibilità di condannare il ricorrente al versamento in favore della Cassa delle ammende in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Un ricorso in Cassazione avverso misure cautelari deve dedurre una specifica violazione di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione: non è ammissibile limitarsi a proporre una diversa valutazione dei fatti o a criticare la motivazione senza indicare profili di illegittimità normativa
- La diversa qualificazione del fatto (es. lesioni vs. tentato omicidio) può essere dedotta come violazione di legge (art. 606 lett. b) c.p.p.), ma occorre argomentare l'erronea applicazione della norma penale sostanziale, non solo contestare la valutazione probatoria
- Anche se il ricorrente impugna solo una delle imputazioni, ha comunque interesse ad agire poiché la ritenuta insussistenza o riduzione della gravità indiziaria su un capo può avere rilievo pratico e processuale
- La circostanza che un colpo sia esploso "in basso" e abbia raggiunto la gamba non esclude automaticamente il dolo di omicidio: la valutazione della finalità omicida è questione di fatto e di apprezzamento degli elementi indiziari, non rimovibile in Cassazione con censure meramente motivazionali
- Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, si rischiano condanne alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende; è quindi fondamentale formulare i motivi secondo i limiti di ammissibilità della Corte di Cassazione
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