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Sentenza

Sentenza n. 640/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento - del Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico o di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.25 del 29 aprile 2021, mai notificato ovvero conosciuto dalla ricorrente; - della deliberazione di Giunta Comunale, di numero e data sconosciuti, di approvazione delle tariffe ed allegata tabella A e di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.

Giustizia amministrativa202100880

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente. Non è stata esaminata la fondatezza dei vizi di violazione di legge e di eccesso di potere dedotti contro gli atti impugnati. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della complessità della fattispecie.

TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Regolamento comunale istitutivo e disciplinante il canone patrimoniale per l'occupazione del suolo pubblico, l'esposizione pubblicitaria e il canone mercatale, nonché la deliberazione di Giunta comunale di approvazione delle tariffe e della relativa tabella

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione pubblica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare e la deliberazione di Giunta comunale di approvazione delle tariffe, chiedendone l'annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere, articolati sotto plurimi profili. Il Comune di Camaiore non si è costituito; il Ministero dello Sviluppo Economico si è costituito resistendo al ricorso. Prima dell'udienza pubblica, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando non emergano ragioni per proseguire d’ufficio il giudizio, comporta la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse impedisce l’esame nel merito dei vizi di legittimità dedotti contro gli atti amministrativi impugnati.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti e atti amministrativi generaliEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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