Ordinanza n. 1829/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della scheda valutativa nr.41, del 18 febbraio 2026, relativa al periodo 21 marzo 2025 al 31 dicembre 2025, del 10° Reggimento Carabinieri Campania - 2° Compagnia e di ogni altro atto, provvedimento o comportamento amministrativo preliminare, preordinato, connesso, conseguente o attuativo dei precedenti, sebbene non conosciuto e/o non conoscibile allo stato dal ricorrente che, comunque, sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione con quelli di cui sopra.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: scheda valutativa relativa al periodo 21 marzo 2025 - 31 dicembre 2025, adottata dal 10° Reggimento Carabinieri Campania - 2° Compagnia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la scheda valutativa, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia, deducendo quale tesi centrale un improvviso, immotivato e rilevante abbassamento del giudizio nei suoi confronti. L'amministrazione si è costituita in giudizio. Il TAR ha ritenuto che la documentazione depositata smentisse tale ricostruzione, poiché precedenti rapporti informativi — il n. 37, relativo al periodo 10 febbraio 2024 - 9 luglio 2024, e il n. 39, relativo al periodo 18 settembre 2024 - 19 febbraio 2025 — avevano già registrato una flessione nel rendimento del militare.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza di tutela cautelare, ritenendo insussistenti apprezzabili profili di fondatezza del ricorso. In particolare, ha escluso, allo stato della cognizione cautelare, che il giudizio contestato fosse espressione di un abbassamento improvviso e immotivato, in quanto la documentazione relativa ai precedenti rapporti informativi evidenziava una pregressa flessione del rendimento. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base della valutazione cautelare della fondatezza della censura, il TAR ha respinto la domanda di sospensione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione può essere respinta per carenza di fumus boni iuris quando la documentazione amministrativa disponibile smentisce la censura di un improvviso e immotivato peggioramento della valutazione, mostrando che la flessione del rendimento era già emersa in precedenti rapporti informativi.
- La contestazione di una scheda valutativa militare non è assistita da apprezzabili profili di fondatezza, allo stato cautelare, quando i precedenti atti valutativi documentano una progressiva flessione del rendimento coerente con il giudizio successivamente impugnato.
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