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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11975/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Conflitto negativo di competenza relativo all'istanza di liberazione anticipata presentata da GAMPENE JEAN BOSCO (domiciliato a Meolo, VE) per semestri maturati durante l'espiazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Il GIP di Treviso si era ritenuto incompetente ritenendo competente il magistrato di sorveglianza (sulla base della giurisprudenza che applica la liberazione anticipata anche alle pene sostitutive), mentre il magistrato di sorveglianza di Venezia si era dichiarato incompetente sostenendo che la competenza spettasse al giudice dell'esecuzione che gestisce la pena sostitutiva. I due giudici hanno quindi rifiutato di decidere, determinando una situazione di stasi che ha imposto l'intervento della Corte di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato che la competenza a decidere sulla concessione della liberazione anticipata spetta al magistrato di sorveglianza (magistrato di sorveglianza di Venezia) e ha disposto la trasmissione degli atti a quest'ultimo. La Corte ha ritenuto applicabile l'istituto della liberazione anticipata alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità richiamando l'evoluzione normativa (d.lgs. 150/2022 e successive modifiche) e giurisprudenziale, l'equiparazione normativa delle pene sostitutive alle pene detentive per "ogni effetto giuridico" e il dato testuale dell'art. 69-bis c.p., che attribuisce espressamente il provvedimento al magistrato di sorveglianza.

Norme richiamate

  • art. 28 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.

    Disciplina il conflitto negativo di competenza; la situazione è qualificata come conflitto negativo perché due giudici ordinari si sono rifiutati di conoscere del medesimo fatto, determinando una stasi eliminabile solo dalla Corte di cassazione.

  • art. 20-bis cod. pen. (introdotto dal d.lgs. 10/10/2022, n.150)

    Introduce formalmente nel codice la categoria delle "pene detentive brevi", ricomponendo il campo di applicazione delle pene brevi nel nuovo sistema delle sanzioni.

  • art. 71 d.lgs. 150/2022

    Ha riformato organicamente la legge 689/1981 e il quadro delle sanzioni sostitutive, ampliandone limiti e tipologie in rapporto alla Riforma Cartabia.

  • art. 57 legge 24/11/1981 n.689

    «per ogni effetto giuridico, la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita ed un giorno di pena detentiva equivale ad un giorno di semilibertà sostitutiva, di detenzione domiciliare sostitutiva o di lavoro di pubblica utilità sostitutivo»

    Attribuisce equivalenza, "per ogni effetto giuridico", tra le pene sostitutive indicate e la pena detentiva corrispondente, fondamento normativo per estendere benefici (come la liberazione anticipata) anche alle pene sostitutive.

  • art. 76 legge 24/11/1981 n.689

    Prevede l'applicazione, in quanto compatibili, di alcune disposizioni dell'ordinamento penitenziario alle pene sostitutive previste dallo stesso capo, rinviando alla valutazione di compatibilità degli istituti; la Corte interpreta il rinvio nel senso della compatibilità con la liberazione anticipata per i LPU.

  • art. 47 comma 12-bis Ord. pen. (richiamato dall'art.76)

    «all'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale... può essere concessa la detrazione di pena di cui all'art. 54»

    Estende per testuale previsione la possibilità di detrazione di pena (liberazione anticipata) all'affidato in prova, argomento ermeneutico usato per analogia e supporto all'applicabilità della liberazione anticipata anche alle pene sostitutive del lavoro di pubblica utilità.

  • art. 54 Ord. pen. (novellato dal d.l. 4/7/2024, n.92 conv. in legge 8/8/2024 n.112)

    «1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare»

    Definisce la liberazione anticipata come beneficio premiale (45 giorni per semestre) applicabile a condannati che dimostrino partecipazione al percorso di rieducazione; la Corte interpreta il testo e la giurisprudenza nella direzione che non è necessario uno status di carcerazione formale, purché il rapporto esecutivo non sia esaurito.

  • art. 69-bis legge 26/7/1975 n.354 (come modificato dal d.l. 4/7/2024, n.92 conv. in legge 8/8/2024 n.112)

    «Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza"; "Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio»

    Attribuisce testualmente la competenza a decidere sulla concessione o diniego della liberazione anticipata al magistrato di sorveglianza e disciplina il rimedio del reclamo al Tribunale di sorveglianza, costituendo il fondamento normativo diretto della decisione sulla competenza.

Massime di principio

  • La liberazione anticipata (art.54 Ord. pen.) è un beneficio premiale applicabile anche ai periodi scontati in regime di pena sostitutiva (lavoro di pubblica utilità), perché le norme (art.57 e art.76 legge 689/1981) equiparano le pene sostitutive alla pena detentiva "per ogni effetto giuridico" quando compatibile con l'ordinamento penitenziario.
  • La competenza a pronunciare sull'istanza di liberazione anticipata spetta al magistrato di sorveglianza (art.69-bis legge 354/1975), che adotta il provvedimento con ordinanza; avverso l'ordinanza è esperibile reclamo al Tribunale di sorveglianza.
  • La natura non detentiva della misura esecutiva (es. LPU) non esclude automaticamente l'accesso ai benefici premiali: rileva la persistenza del rapporto esecutivo e la possibilità di valutare il percorso di rieducazione del condannato.
  • In presenza di divergenze di competenza tra giudici ordinari (conflitto negativo), è necessario il ricorso alla Corte di cassazione per risolvere la stasi procedurale secondo art.28 c.p.p.; la decisione si fonda prioritariamente sulla lettura testuale delle norme che disciplinano la competenza.
  • In casi analoghi il difensore dovrebbe proporre l'istanza direttamente al magistrato di sorveglianza competente per territorio; in caso di rifiuto o dichiarazione di incompetenza, il ricorso per conflitto o il reclamo al Tribunale di sorveglianza sono gli strumenti procedurali corretti.

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