Sentenza del 14/10/2016 n. 7796 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - FATTURE SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI - Onere della prova - Espletamento delle formalità doganali da parte del primo importatore - Prova della buona fede - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione aveva contestato fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, ritenendo che il contribuente fosse coinvolto o consapevole di una frode IVA. Il contribuente ha impugnato il recupero sostenendo la propria buona fede e l'effettività degli adempimenti assolti, evidenziando di aver espletato tutte le formalità doganali. Le fatture indicavano la resa "franco Rotterdam Sdoganato" o "franco Genova Sdoganato" e la merce era stata sottoposta ai controlli doganali.
La decisione
Il recupero fiscale è stato ritenuto illegittimo. L'Amministrazione non aveva fornito elementi oggettivi sufficienti a dimostrare né l'esistenza della frode né la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del contribuente. L'espletamento delle formalità doganali da parte del primo importatore è stato considerato un elemento idoneo a dimostrare la buona fede, poiché l'introduzione della merce nel territorio europeo presuppone il pagamento dell'IVA e il controllo della regolarità degli adempimenti fiscali.
Massime di principio
- In presenza di contestazioni per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve dimostrare con elementi oggettivi l'esistenza della frode e fornire indizi specifici della partecipazione, consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del contribuente.
- La mera irregolarità o inattendibilità del cedente non è sufficiente, da sola, a negare la detrazione IVA al cessionario in buona fede.
- L'adempimento delle formalità doganali da parte del primo importatore costituisce un elemento favorevole alla buona fede, soprattutto quando la merce è stata sottoposta ai controlli doganali e l'IVA è stata assolta in sede di importazione.
- La documentazione commerciale e doganale, comprese le clausole di resa e le attestazioni di sdoganamento, può contribuire a dimostrare la regolarità dell'operazione e l'assenza di consapevolezza della frode.
- Il contribuente deve comunque conservare e produrre elementi idonei a dimostrare l'effettività dell'operazione, la propria diligenza e l'assenza di indici concreti che rendessero riconoscibile la frode.
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