Sentenza del 23/05/2017 n. 1853 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Processo - Atti impugnabili - Diniego di disapplicazione - Art. 37-bis, c. 8, d.p.r. n. 600/73 (vigente sino al 1.1.16) - Istanza di disapplicazione delle norme antielusive - Società di comodo - Obbligatorietà - Impugnabilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il diniego dell’Agenzia delle Entrate alla propria istanza di disapplicazione, per l’anno 2012, della disciplina antielusiva sulle società non operative o di comodo. Ha sostenuto che il mancato raggiungimento dei ricavi presunti non dipendeva da finalità elusive, ma da circostanze oggettive, tra cui la crisi economica, il notevole calo del fatturato, la permanenza dei costi fissi e il ricorso alla cassa integrazione. L’Agenzia ha contestato principalmente l’autonoma impugnabilità del diniego e l’insussistenza dei presupposti per la disapplicazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello dell’Agenzia e confermato la sentenza di primo grado favorevole alla società. Ha affermato che, secondo la disciplina vigente nel 2012, l’istanza di disapplicazione era necessaria per ottenere il beneficio fiscale e che il diniego definitivo dell’Agenzia era autonomamente impugnabile, anche se non espressamente incluso nell’elenco dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, in quanto rendeva attuale l’interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale. Nel merito, ha ritenuto provate le condizioni oggettive che avevano impedito il conseguimento dei ricavi presunti, pur escludendo la possibilità di considerare l’adeguamento agli studi di settore perché la dichiarazione dei redditi non era ancora stata presentata. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973, nel testo vigente nel 2012
La possibilità per ottenere l’autorizzazione a disapplicare le norme tributarie antielusive era rimessa a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che accertasse la sussistenza di situazioni oggettive di impedimento al conseguimento di componenti positive di reddito sufficienti a superare il test di operatività.
L’istanza di disapplicazione costituiva una procedura necessaria per ottenere la non applicazione delle norme antielusive sulle società non operative; l’Amministrazione aveva il dovere di esaminarla e pronunciarsi.
Art. 30, legge n. 724/1994
Il contribuente può chiedere la disapplicazione della disciplina delle società non operative quando sussistono situazioni oggettive che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi o del reddito minimo presunto.
La disciplina sulle società di comodo può essere disapplicata quando il contribuente dimostra che il mancato raggiungimento dei parametri fiscali dipende da circostanze oggettive e non da finalità elusive.
Art. 19, d.lgs. n. 546/1992
L’elencazione degli atti impugnabili è suscettibile di interpretazione estensiva.
Sono impugnabili anche atti non espressamente elencati quando comunicano al contribuente una pretesa tributaria concreta, definitiva e lesiva, rendendo attuale l’interesse ad agire.
Art. 100 c.p.c.
Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.
Il contribuente ha interesse attuale a impugnare il diniego definitivo perché questo gli impedisce di beneficiare della disapplicazione della disciplina antielusiva e lo espone ai relativi effetti fiscali.
Art. 30, commi 4-bis e 4-quater, legge n. 724/1994
Nel quadro normativo applicabile, l’istanza era sostanzialmente obbligatoria per chi intendesse ottenere la disapplicazione; in mancanza, il contribuente restava assoggettato alla disciplina delle società non operative, salva la possibilità di provare le circostanze impeditive in sede di accertamento.
Art. 10-bis e art. 11, legge n. 212/2000, come richiamati dalla riforma del d.lgs. n. 128/2015
La disciplina successiva ha sostituito il precedente meccanismo con una regolamentazione basata sull’interpello, lasciando comunque al contribuente la possibilità di dimostrare l’assenza di effetti elusivi anche in sede amministrativa e contenziosa.
Art. 30, comma 4-ter, legge n. 724/1994, e art. 4, legge n. 244/2007
L’esclusione dalla disciplina delle società non operative per congruità e coerenza agli studi di settore può essere valutata solo sulla base di presupposti e dichiarazioni già esistenti; nel caso concreto non era possibile considerare l’adeguamento perché la dichiarazione dei redditi non era ancora stata presentata.
Massime di principio
- Un diniego fiscale può essere impugnato anche se non è espressamente previsto dall’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, quando è definitivo, comunica una pretesa tributaria concreta e produce un pregiudizio immediato per il contribuente.
- Quando una disciplina fiscale richiede un’istanza preventiva per ottenere una disapplicazione o un’agevolazione, la mancata presentazione può impedire di ottenere il beneficio, anche se le circostanze favorevoli potranno essere fatte valere successivamente in sede di accertamento.
- Per superare la presunzione di non operatività di una società non basta invocare genericamente il calo del fatturato: occorre documentare circostanze oggettive, estranee a scelte elusive, come crisi di mercato, riduzione dell’attività, costi fissi e ricorso alla cassa integrazione.
- L’Amministrazione non può respingere la richiesta con motivazioni meramente generiche se la documentazione contabile e aziendale dimostra concretamente l’impossibilità di conseguire i ricavi presunti.
- I dati fiscali o gli adeguamenti agli studi di settore possono essere valutati solo se già formalizzati e disponibili nel momento procedurale rilevante; non è corretto fondare la decisione su una dichiarazione non ancora presentata.
- La disciplina applicabile deve essere individuata in base alla data dell’istanza e al regime transitorio: per le istanze anteriori al 2016 rileva l’art. 37-bis, comma 8, mentre per le situazioni successive occorre verificare la disciplina dell’interpello antiabuso e dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000.
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