Cassazione Civile, Ordinanza n. 08780/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un accertamento induttivo emesso per l'anno d'imposta 2010 nei confronti di un soggetto titolare di partita IVA, a seguito del rinvenimento, presso una terza società sottoposta a verifica, di cinque fatture apparentemente emesse dalla sua impresa. L'Ufficio, rilevata anche l'omessa presentazione delle dichiarazioni IVA e IRAP e la mancata esibizione della contabilità, ha stimato induttivamente ricavi, reddito e IVA dovuta, con conseguenti maggiori imposte e sanzioni. Il contribuente ha contestato l'accertamento deducendo di avere cessato l'attività già nel 2006, di avere comunicato tardivamente la cessazione, di non avere mai intrattenuto rapporti con la società verificata, di avere denunciato la falsità delle fatture e di non avere dipendenti né rapporti commerciali attivi nel periodo contestato. La CTP ha accolto il ricorso e la CTR ha rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo che gli elementi prodotti dal contribuente fossero idonei a dimostrare la sua estraneità alla pretesa evasiva e che l'Ufficio avesse fondato l'accertamento su presunzioni fragili e senza adeguate verifiche bancarie. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto, con un primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la denuncia-querela non potesse valere come prova dell'estraneità del contribuente; con un secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., assumendo che la CTR avesse erroneamente escluso la legittimità dell'accertamento induttivo puro e delle presunzioni supersemplici, e che in realtà la censura mirasse anche a una nuova valutazione delle prove.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la sussistenza di una motivazione apparente, rilevando che la CTR aveva indicato una pluralità di elementi a sostegno della ritenuta estraneità del contribuente: la denuncia-querela, la documentazione sulla cessazione dell'attività già nel 2006, l'assenza di rapporti di lavoro e la circostanza che le fatture contestate riguardassero pagamenti in contanti, elemento ritenuto poco plausibile rispetto all'asserito volume di ricavi, oltre alla mancata verifica bancaria da parte dell'Ufficio. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che l'accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, consente l'uso di presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e sposta sul contribuente l'onere di provare che il reddito non è stato prodotto o lo è stato in misura inferiore; tuttavia ha ritenuto che, nel caso concreto, la CTR avesse considerato assolto tale onere tramite gli elementi probatori prodotti dal contribuente. Ha inoltre osservato che la censura dell'Agenzia, nella sostanza, sollecitava una rivalutazione del compendio istruttorio, preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con esclusione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare la nullità della sentenza per motivazione solo quando vi sia una vera anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non basta la mera insufficienza della motivazione.
art. 111 Cost.
la motivazione deve superare il minimo costituzionale; la sua mancanza assoluta o apparente integra vizio denunciabile in cassazione.
art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale del giudizio tributario.
art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale del giudizio tributario.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel motivo di ricorso in tema di requisiti della sentenza tributaria.
art. 132 c.p.c.
la nullità della sentenza ricorre solo se la motivazione manca o è meramente apparente.
art. 274 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso, senza specifica autonoma elaborazione nella decisione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
la CTR ha legittimamente richiamato altra decisione motivata in fattispecie sovrapponibile.
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
consente l'accertamento induttivo puro dei redditi d'impresa, fondato anche su elementi meramente indiziari e su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
art. 55, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972
in tema IVA, consente la determinazione induttiva dell'imponibile sulla base di dati e notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'Ufficio.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato quale norma sulle imposte detraibili computabili in sede di accertamento IVA induttivo.
art. 27 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel quadro normativo dell'accertamento IVA induttivo.
art. 33 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel quadro normativo dell'accertamento IVA induttivo.
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell'onere della prova; nel caso di accertamento induttivo l'onere contrario grava sul contribuente.
art. 2220 c.c.
evocato dalla CTR per rilevare l'assenza di verifiche dell'Ufficio nei termini di conservazione delle scritture.
art. 2727 c.c.
richiamato nel delineare la distinzione tra presunzioni semplici e presunzioni supersemplici.
art. 2729 c.c.
richiamato per i requisiti delle presunzioni semplici che non sono necessari nell'accertamento induttivo puro.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito, non sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è apparente solo quando sia del tutto mancante, meramente grafica, intrinsecamente inconciliabile o obiettivamente incomprensibile; non è censurabile in cassazione la sola insufficienza o sinteticità della motivazione.
- Nell'accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, l'Amministrazione può fondare la pretesa su elementi anche meramente indiziari e privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ma resta ferma la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria.
- Quando il contribuente assolva l'onere di provare la propria estraneità alla pretesa evasiva mediante un complesso di elementi documentali e fattuali, il giudice di merito può ritenere superata la presunzione posta a base dell'accertamento induttivo.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ricostruzione dei fatti, perché tale attività è riservata al giudice di merito.
- La denuncia-querela, da sola, non è necessariamente prova decisiva, ma può concorrere con altri elementi documentali a dimostrare la falsità di fatture o l'estraneità del contribuente ai fatti contestati.
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