Cassazione Penale, Sentenza n. 12788/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rifiutato il riconoscimento della continuazione tra più condanne (Corte d'appello di Napoli del 5/02/2015 per usura e del 22/07/2015 per estorsione e intestazione fittizia). Denuncia la manifesta illogicità della motivazione laddove l'ordinanza ha escluso il vincolo tra il reato di intestazione fittizia e gli altri reati sulla base dell'asserita assenza di prova del reinvestimento dei capitali illeciti, elemento non pertinente al delitto di intestazione fittizia; la violazione del giudicato sostanziale perché la corte territoriale non avrebbe rispettato accertamenti già intervenuti nella sentenza di cognizione; e la contraddittorietà della motivazione quando ha escluso la continuazione tra usura ed estorsione ritenendo che l'estorsione fosse iniziativa autonoma del Bifone invece che esito di un mandato ricevuto dai fratelli, in contrasto con gli accertamenti di merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che il giudice dell'esecuzione non può ignorare l'accertamento di continuazione già fatto dal giudice di cognizione né basare la negativa valutazione su fatti contrari ai precedenti accertamenti. L'ordinanza impugnata è stata censurata perché ha ritenuto irrilevante l'accertamento di continuazione tra estorsione e intestazione fittizia (già affermato dalla Corte d'appello del 22/07/2015) ed ha escluso la continuazione tra estorsione e usura in modo contrastante con gli accertamenti di cognizione. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per un nuovo giudizio.
Norme richiamate
Sez. 1, n. 13158 del 10/02/2010, Rv. 246664
Principio giurisprudenziale secondo cui il giudice dell'esecuzione non può prescindere dall'accertamento di continuazione già effettuato dal giudice della cognizione e non può fondare la sua decisione su circostanze di fatto contrarie ai paralleli accertamenti della sentenza di cognizione.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione è vincolato dagli accertamenti di fatto e di diritto compiuti dal giudice della cognizione: non può riformularli arbitrariamente né basare la propria decisione su fatti in palese contrasto con il giudicato.
- Il delitto di intestazione fittizia non richiede, per la sua configurazione, la prova del reinvestimento di capitali illeciti; l'assenza di proof del reimpiego non è di per sé idonea a escludere la continuazione con altri reati.
- Quando una sentenza di cognizione ha già accertato la continuazione tra reati, la valutazione in sede esecutiva deve rispettare tale accertamento a meno che non emergano nuovi elementi probatori idonei e congruamente motivati.
- La contraddittorietà motivazionale o il ricorso a fatti contrari a precedenti accertamenti costituiscono motivo di annullamento dell'atto impugnato e implicano il rinvio per nuovo esame.
- In presenza di pronunce confliggenti tra giudici di merito e giudice dell'esecuzione, l'intervento della Corte (Cassazione) può restituire la valutazione al giudice di merito con indicazioni chiare sul rispetto del giudicato sostanziale.
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