Cassazione Penale, Ordinanza n. 16104/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il caso riguarda un condannato che chiedeva l'esecuzione della pena presso il domicilio. Il tribunale di sorveglianza aveva respinto il reclamo contro il provvedimento di diniego della misura, ritenendo che la sua attuale pericolosità sociale non fosse compatibile con la detenzione domiciliare. A fondamento del diniego erano stati valorizzati: la gravità dei reati oggetto delle condanne in esecuzione, consistenti nel possesso nel 2023 di cinque pistole già con colpi in canna e pronte all'uso, con relativo munizionamento; una recente condanna per tentata estorsione commessa nel 2022 mediante minaccia di ricorso alle armi effettivamente possedute e alla possibilità di rivolgersi ad ergastolani; il rinvenimento presso il domicilio di una ingente somma di denaro pari a 661.920 euro, di cui non era stata fornita giustificazione. Nel ricorso per cassazione il condannato deduceva, in sostanza, il travisamento di una relazione comportamentale e sollecitava una diversa valutazione dei medesimi fatti, proponendo una lettura alternativa degli elementi fattuali già esaminati; la Corte rileva però che tale relazione non era stata valorizzata dal tribunale ai fini del giudizio prognostico e che le doglianze erano interamente in fatto e manifestamente infondate.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure non superavano il vaglio preliminare di ammissibilità perché integralmente di merito e comunque manifestamente infondate. Ha ritenuto logica e conforme al dato normativo la motivazione del tribunale di sorveglianza sulla sussistenza di specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato potesse commettere altri delitti, oltre al pericolo di fuga. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti
La detenzione domiciliare è preclusa non solo dal pericolo di fuga, ma anche dall'esistenza di specifiche e motivate ragioni che facciano ritenere la commissione di altri delitti da parte del condannato.
Massime di principio
- In materia di esecuzione della pena presso il domicilio, il diniego della misura può essere fondato non soltanto sul pericolo di fuga, ma anche sulla presenza di specifiche e motivate ragioni che facciano ritenere il rischio di commissione di nuovi delitti.
- Il giudizio sulla pericolosità sociale del condannato, ai fini della detenzione domiciliare, può legittimamente fondarsi su una pluralità di elementi sintomatici, purché logicamente correlati e adeguatamente motivati.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera rilettura del fatto o nella proposta di una diversa valutazione del materiale probatorio già apprezzato dal giudice di merito.
- Il travisamento di un elemento fattuale è rilevante solo se l'elemento stesso sia stato effettivamente valorizzato dalla decisione impugnata; non lo è quando il giudice di merito non lo abbia posto a base del proprio giudizio prognostico.
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