Sentenza n. 887/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 1867 del 3 dicembre 2024, nella parte relativa all’esclusione del teatro Comunale dalla candidatura UNESCO, e nota regionale di riscontro del 6 febbraio 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (comune candidato)
La controversia
Il Comune ha contestato l’esclusione del proprio teatro dalla candidatura del sito seriale dei teatri condominiali all’italiana nell’Italia centrale, deducendo violazione dell’art. 97, comma 2, Cost., dei principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza e correttezza, nonché eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, contraddittorietà, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. In particolare, il Comune ha sostenuto che il teatro possedesse i requisiti architettonici individuati ab origine, mentre i successivi criteri di selezione, comprese le periodizzazioni storico-culturali e la griglia basata sui criteri UNESCO, sarebbero stati introdotti in corso d’opera senza previa comunicazione o condivisione con gli enti interessati. È stata inoltre denunciata l’assenza di una motivazione specifica sulle ragioni dell’esclusione e un errore istruttorio consistente nella confusione tra il teatro Comunale e un diverso teatro cittadino, con conseguente falsa attribuzione della demolizione della sala. Il Comune ha infine richiamato la dichiarazione ministeriale di interesse storico-artistico del 2008 e le caratteristiche architettoniche, storiche e funzionali del proprio teatro.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione regionale di difetto di interesse, riconoscendo al Comune un interesse concreto, anche morale ed economico, all’inserimento del teatro nel patrimonio UNESCO. Ha inoltre ritenuto tempestivo il ricorso, individuando nella deliberazione regionale il primo atto formale con efficacia esterna lesivo. Nel merito, ha qualificato la procedura regionale come attività amministrativa soggetta ai principi dell’art. 97 Cost. e della legge n. 241/1990, pur riconoscendone la peculiarità e l’esito non garantito. Ha escluso che le periodizzazioni storiche utilizzate dal comitato tecnico fossero, in sé, inattendibili o illegittime e ha ritenuto non decisiva la dichiarazione ministeriale di interesse culturale, poiché la valutazione riguardava la rappresentatività del teatro quale esempio di teatro condominiale all’italiana rispetto agli altri siti candidati. Ha però accolto la censura di difetto di istruttoria: la documentazione prodotta dal Comune e le fotografie mostravano una struttura rispondente ai requisiti minimi, mentre la relazione tecnica aveva confuso il teatro Comunale con altro teatro cittadino. Il TAR ha quindi accolto il ricorso ai fini della rivalutazione della posizione del Comune, da effettuarsi solo se la candidatura italiana fosse stata accolta dall’UNESCO. In tal caso, il Ministero dovrà informare la Regione; la Regione dovrà rivalutare la posizione del teatro applicando criteri invariati, esaminando la documentazione corretta e considerando la data di inaugurazione come dato accessorio e non dirimente. In caso di esito favorevole, Regione e Ministero dovranno adottare gli atti necessari per l’eventuale inserimento ex post del teatro nel sito seriale UNESCO. Spese compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
buon andamento e imparzialità dell’amministrazione
La procedura regionale di selezione dei teatri, pur collegata a una candidatura UNESCO e priva di un risultato economico immediatamente garantito, costituisce attività amministrativa soggetta ai principi di buon andamento e imparzialità.
l. 241/1990
Alla procedura regionale si applicano le regole e i principi generali dell’azione amministrativa, in quanto qualificata come procedura amministrativa.
art. 12 l. 241/1990
Il TAR ha ritenuto che la disposizione non trovasse applicazione, poiché la procedura non era finalizzata a un risultato immediatamente apprezzabile dal punto di vista economico e comunque non garantiva l’inserimento UNESCO.
Convenzione del Patrimonio Mondiale UNESCO
La candidatura UNESCO e le relative regole consentono, dopo l’eventuale accettazione della candidatura, di chiedere a determinate condizioni l’estensione del riconoscimento ad altri siti appartenenti al medesimo sistema o sito seriale.
Massime di principio
- Una procedura amministrativa finalizzata alla selezione di beni da proporre per una candidatura UNESCO, anche quando l’esito finale dipende da un organo internazionale e non comporta un vantaggio economico immediato e garantito, è soggetta ai principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa.
- Quando l’amministrazione introduce criteri ulteriori per restringere una platea inizialmente troppo ampia di candidati, tali criteri devono mantenere coerenza con l’oggetto e i requisiti originari della procedura e non possono essere utilizzati in modo arbitrario o contraddittorio rispetto alla finalità dichiarata.
- Nella selezione comparativa di beni storico-architettonici, l’anno di inaugurazione costituisce un dato accessorio e non necessariamente dirimente, dovendo l’amministrazione verificare in concreto le caratteristiche della struttura e il periodo della sua progettazione, ove questi elementi siano più significativi rispetto alle caratteristiche da valorizzare.
- Il difetto di istruttoria sussiste quando l’amministrazione fonda la valutazione comparativa su una erronea identificazione del bene candidato o attribuisce a esso caratteristiche appartenenti a una diversa struttura, con conseguente inattendibilità della valutazione di esclusione.
- Quando l’inserimento di un bene in una candidatura internazionale non è più modificabile nella fase pendente, l’annullamento o l’accoglimento del ricorso può imporre una rivalutazione successiva, subordinata all’accettazione della candidatura e alla possibilità prevista dalle regole applicabili di estendere il riconoscimento ad altri beni del medesimo sito seriale.
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