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Sentenza

Sentenza n. 581/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 585/2024 del 22/10/2024 resa dalla dott.ssa Magda D’Amelio, quale Giudice del Lavoro, presso il Tribunale Ordinario di Ivrea, all’esito del giudizio R.G. n. 808/2023, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Ivrea in data 24.11.2025.

Giustizia amministrativa202503275

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'amministrazione resistente aveva adempiuto alla sentenza oggetto dell'ottemperanza. Ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero, poiché l'esecuzione del titolo era intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale Ordinario di Ivrea n. 585/2024, passata in giudicato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 585/2024 del Tribunale Ordinario di Ivrea, resa in funzione di giudice del lavoro e divenuta cosa giudicata. Nel corso del giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha dato esecuzione a quanto statuito dal titolo giudiziale. I ricorrenti hanno quindi dichiarato, con memoria depositata prima della camera di consiglio, l'avvenuto adempimento dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza esercitata per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta esecuzione del titolo durante il giudizio giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione di un ricorso per ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il titolo giudiziale, viene meno l'interesse alla decisione e il giudice amministrativo deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L'esecuzione tardiva del giudicato da parte dell'amministrazione, intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, giustifica la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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