Cassazione Civile, Ordinanza n. 02443/2024 del 25/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione alla registrazione di un decreto ingiuntivo, nel quale erano enunciate anche le disposizioni di un sottostante contratto di fornitura d'opera. La Commissione tributaria regionale, in accoglimento dell'appello dell'Agenzia, aveva riformato la decisione di primo grado favorevole alla società. In Cassazione la società ha proposto quattro motivi: (1) omessa pronuncia e nullità della sentenza per mancato esame del vizio di motivazione dell'avviso di liquidazione; (2) violazione delle norme sulla motivazione dell'atto impositivo, sostenendo che l'Ufficio avrebbe tassato un rapporto negoziale non adeguatamente individuato e non allegato; (3) violazione degli artt. 22 e 40 d.P.R. 131/1986, assumendo che l'applicazione dell'imposta anche all'atto enunciato determinerebbe una indebita duplicazione d'imposta e violerebbe il principio di alternatività IVA/registro; (4) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'onere della prova, lamentando che l'Amministrazione non avrebbe provato l'esistenza del contratto enunciato e che il giudice avrebbe confermato la tassazione senza una puntuale individuazione dell'atto.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso il vizio di omessa pronuncia, ritenendo che la CTR avesse implicitamente respinto la censura sul difetto di motivazione dell'avviso e che, comunque, nel ricorso mancasse l'autosufficienza necessaria per censurare la motivazione dell'atto impositivo. Nel merito ha ritenuto legittima la tassazione dell'atto enunciato ai sensi dell'art. 22 d.P.R. 131/1986 anche quando l'atto enunciante sia un provvedimento giudiziario, precisando che la registrazione del decreto ingiuntivo non esclude la tassazione del contratto sottostante se esso è soggetto a registrazione, anche in caso d'uso, e che non ricorre una duplicazione illecita. Ha inoltre escluso la violazione dell'onere della prova, valorizzando gli elementi contenuti nel ricorso monitorio e nel decreto idonei a identificare il rapporto di fornitura d'opera. La ricorrente è stata condannata alle spese e, per il resto, la decisione si è chiusa con il rigetto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La mancata espressa decisione su una questione non integra omessa pronuncia quando il rigetto risulta implicitamente incompatibile con la statuizione adottata.
art. 36 d.lgs. 546/1992
Richiamato come parametro della motivazione delle sentenze tributarie, ma la censura è stata respinta perché la CTR aveva comunque deciso sul punto in via implicita.
art. 366 c.p.c.
Nel ricorso per cassazione il vizio di motivazione dell'avviso impone l'autosufficienza, con trascrizione dei passi rilevanti dell'atto impugnato.
art. 7 L. 212/2000
L'obbligo di motivazione serve a consentire al contribuente piena difesa, ma non richiede allegazione materiale di atti già conosciuti o conoscibili, se il contenuto dell'avviso è sufficientemente intellegibile.
art. 22 d.P.R. 131/1986
"l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate"
L'enunciazione in un atto registrato di disposizioni contenute in un atto non registrato comporta tassazione anche dell'atto enunciato; la regola opera anche quando l'atto enunciante è un atto dell'autorità giudiziaria.
art. 37 d.P.R. 131/1986
Gli atti dell'autorità giudiziaria possono costituire atto enunciante ai fini della tassazione dell'atto sottostante.
art. 54, comma 5, d.P.R. 131/1986
L'avviso di liquidazione per atto giudiziario deve indicare imponibile, aliquota e imposta liquidata, senza necessità di allegare integralmente il provvedimento se la pretesa è comunque intelligibile.
art. 5 d.P.R. 131/1986
Distingue tra atti soggetti a registrazione in termine fisso e atti soggetti a registrazione in caso d'uso.
art. 6 d.P.R. 131/1986
Il deposito di una scrittura privata in un procedimento contenzioso non integra di per sé il 'caso d'uso'.
art. 40 d.P.R. 131/1986
È richiamato per il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.
nota II all'art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986
Gli atti che dispongono pagamenti di corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA non scontano l'imposta proporzionale per tale parte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Dà luogo all'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nella doglianza sulla prova dell'atto enunciato, ma non ritenuto violato.
art. 2697 c.c.
L'onere della prova dell'esistenza dell'atto enunciato non è stato ritenuto violato, perché gli elementi del ricorso monitorio e del decreto erano sufficienti a identificarlo.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione impugnata contenga una statuizione implicita incompatibile con la doglianza dedotta, dovendosi in tal caso far valere eventualmente un vizio di violazione di legge o di motivazione.
- Nel processo tributario, chi contesta la motivazione dell'avviso deve rispettare un rigoroso onere di autosufficienza, trascrivendo nel ricorso per cassazione le parti dell'atto amministrativo ritenute insufficienti o erroneamente interpretate.
- In materia di imposta di registro, l'avviso di liquidazione relativo ad un atto giudiziario è sufficientemente motivato quando indica imponibile, aliquota e imposta, purché le informazioni rese consentano al contribuente di comprendere i presupposti di fatto e di diritto della pretesa senza ricerche ulteriori.
- L'enunciazione in un atto registrato di un contratto o di disposizioni non registrate comporta la tassazione anche dell'atto enunciato; ciò vale anche se l'atto enunciante è un provvedimento giurisdizionale e anche quando l'atto enunciato sarebbe normalmente registrabile in caso d'uso.
- Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro non esclude la tassazione proporzionale dell'atto enunciato quando il rapporto sottostante non rientri nell'area dell'IVA o quando la disciplina del TUR ne imponga comunque l'assoggettamento.
- Ai fini della tassazione dell'atto enunciato, l'Amministrazione può desumere l'esistenza del rapporto giuridico dagli elementi testuali contenuti nel provvedimento giudiziario o nell'atto processuale, senza necessità di allegare sempre il documento originario, se gli elementi siano idonei a identificarlo con certezza.
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