Ordinanza n. 122/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza di rimozione opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi n. 4 del 16 aprile 2026, prot. 7251, a firma del Responsabile dell’Area Urbanistica del Comune di Loiri Porto San Paolo, avente ad oggetto opere in loc. Cala Finanza; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di rimozione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza comunale con cui era stata disposta la demolizione di opere ritenute abusive e il ripristino dello stato dei luoghi nel compendio immobiliare di sua proprietà, in località Cala Finanza. Ha dedotto, in sintesi, che il Comune avrebbe qualificato abusivamente le opere senza considerare gli effetti legittimanti dell'autorizzazione unica n. 74/2026, anteriormente alla sospensione dei suoi effetti disposta a seguito dell'opposizione della Regione Sardegna, e senza distinguere il diverso regime giuridico delle opere contestate, alcune delle quali soggette a titolo autorizzativo e altre riconducibili all'edilizia libera. Ha inoltre dedotto il periculum in mora, evidenziando l'irreparabilità dei pregiudizi derivanti dalla demolizione delle opere e dall'eventuale acquisizione ope legis dell'area in caso di mancata ottemperanza all'ordinanza.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli effetti dell'ordinanza di demolizione e ripristino. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto non infondate le censure relative alla mancata valutazione differenziata delle opere e alla mancata considerazione degli effetti legittimanti dell'autorizzazione unica, almeno per il periodo anteriore alla sospensione dei suoi effetti. Il Collegio ha comunque precisato che la valutazione cautelare non pregiudica l'esame approfondito del merito. Ha ritenuto inoltre prevalente, nel bilanciamento degli interessi, l'esigenza di mantenere integra la situazione di fatto sino alla decisione definitiva, considerata l'irreversibilità della demolizione e dell'eventuale acquisizione dell'area, nonché l'assenza di un significativo interesse pubblico all'immediata demolizione delle opere già realizzate. Ha fissato l'udienza pubblica di merito per l'11 novembre 2026 e ha integralmente compensato le spese della fase cautelare per la particolarità della questione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione costituisce la base normativa per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.
Massime di principio
- In sede cautelare, non è infondata la censura rivolta contro un'ordinanza di demolizione quando l'amministrazione abbia qualificato unitariamente opere diverse senza distinguere il relativo regime autorizzatorio e senza valutare gli effetti legittimanti di un titolo autorizzativo precedente alla sospensione dei suoi effetti.
- Quando l'esecuzione di un'ordinanza di demolizione può determinare la perdita irreversibile delle opere e, in caso di inottemperanza, l'acquisizione dell'area, il giudice può sospenderne gli effetti per mantenere integra la situazione di fatto sino alla decisione di merito, soprattutto in assenza di un significativo interesse pubblico all'immediata esecuzione.
- La sospensione cautelare può essere disposta sulla base di una valutazione sommaria di fumus boni iuris e periculum in mora, senza che le considerazioni svolte in tale fase pregiudichino l'esame approfondito della legittimità dell'atto nel giudizio di merito.
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