Sentenza del 24/01/2017 n. 671 - Comm. Trib. Prov. Milano
IMU - RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - Fabbricati inagibili - Fabbricati inabitabili - Fabbricati non utilizzati - Decorrenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa riduzione spetta a partire dal momento in cui risultano effettivamente sussistenti l'inagibilità o l'inabitabilità oggettiva e comprovata e il mancato utilizzo del fabbricato, non dalla data successiva di presentazione della dichiarazione sostitutiva. La dichiarazione ha quindi funzione probatoria e di comunicazione, ma non costituisce il momento genetico del diritto al beneficio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la decorrenza della riduzione del 50% della base imponibile IMU prevista per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Il punto controverso è se il beneficio decorra dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva richiesta dalla legge oppure dal momento in cui si sono concretamente verificate l'oggettiva e comprovata inagibilità e l'assenza di utilizzo dell'immobile.
Norme richiamate
Art. 13 del decreto-legge n. 201/2011
Riduzione del cinquanta per cento della base imponibile dell'IMU per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
La norma è interpretata nel senso che il beneficio fiscale decorre dalla concreta verificazione delle condizioni oggettive richieste, cioè inagibilità o inabitabilità comprovata e mancato utilizzo, e non dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva.
Massime di principio
- Per ottenere una riduzione d'imposta collegata a una situazione oggettiva dell'immobile, occorre distinguere tra il momento in cui maturano sostanzialmente i requisiti e il momento in cui il contribuente li comunica all'amministrazione.
- La dichiarazione sostitutiva normalmente documenta o rende conoscibile una situazione già esistente; salvo diversa previsione normativa, non sposta in avanti la decorrenza del beneficio.
- Il contribuente deve poter dimostrare con elementi oggettivi e verificabili sia l'inagibilità o inabitabilità sia il mancato utilizzo dell'immobile per il periodo per il quale richiede la riduzione.
- La riduzione non spetta per il solo fatto che il fabbricato non viene utilizzato: è necessario provare anche l'effettiva inagibilità o inabitabilità secondo i criteri applicabili.
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