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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32921/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato l'esistenza di gravi indizi in relazione ai reati contestati a Salerno (associazione a delinquere finalizzata allo spaccio ex d.P.R. 309/1990 e reati di detenzione/spaccio in concorso) e aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari. La difesa deduce violazione di legge e mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza di gravi indizi per i capi 34) e 37), sostenendo che gli elementi indiziari non spiegano perché Salerno debba essere ritenuto partecipe dell'associazione e non mero concorrente in singoli reati scopo, e che non sarebbe stato indicato con chiarezza il nesso tra le cessioni contestate e la partecipazione associativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi posti dalla difesa costituissero una diversa valutazione di fatti e circostanze riservata al giudice di merito e non denunciassero una violazione di legge o una manifesta illogicità della motivazione. Il Collegio ha ritenuto congrue e non illogiche le argomentazioni del Tribunale del riesame, che aveva richiamato le investigazioni (intercettazioni telefoniche e ambientali, servizi di osservazione, sequestri di sostanze, denaro e armi) e aveva ricostruito un rapporto di collaborazione stabile e fiduciario tra Salerno e altri componenti dell'associazione (uso condiviso della Toyota Corolla con doppiofondo, messaggi criptici, incontri monitorati). Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'onere di versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; l'ordinanza del Tribunale del riesame rimane efficace (ossia il provvedimento cautelare sostitutivo degli arresti domiciliari resta confermato).

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico stupefacenti) - art. 74

    Articolazione delle fattispecie relative al traffico e spaccio di stupefacenti; utilizzata per qualificare i reati contestati come reati scopo e per sostenere la sussistenza dell'associazione finalizzata allo spaccio

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - art. 73

    Norma che integra le tipologie di reato previste dalla legge sugli stupefacenti; richiamata insieme ad altri articoli per la contestazione di detenzione e concorso in materia di sostanze stupefacenti

  • Codice penale - art. 110

    Regola sulla partecipazione di più persone alla realizzazione di un fatto criminoso; richiamata per inquadrare concorso e partecipazione nei reati contestati

  • Codice penale - art. 81

    Richiamato nel capo di imputazione in relazione alla configurazione di specifiche circostanze di reato (nell'ambito della pluralità di condotte) e al profilo della continuazione o pluralità di eventi criminosi, nella prospettazione del capo di imputazione

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Prevede l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente; applicato per la somma di euro 3.000,00 a carico del ricorrente

  • Principio giurisprudenziale sul sindacato del giudice di legittimità in materia di misure cautelari

    richiamo a giurisprudenza di Sezioni (es. Sez. 2, n. 31553/2017 e altra) citata in motivazione

    Il controllo in Cassazione sui provvedimenti cautelari è limitato alla verifica di violazioni di specifiche norme di legge o di manifesta illogicità della motivazione; non è consentita la riconsiderazione dei fatti, del peso degli indizi o dell'attendibilità delle fonti, che restano valutazioni del giudice di merito

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è ammissibile solo per violazione di norme specifiche o per manifesta illogicità della motivazione: doglianze che si risolvono in una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili
  • La sussistenza di un reato associativo può essere desunta dalla combinazione di indizi (intercettazioni, servizi di osservazione, sequestri, rapporti fiduciari, mezzi e consuetudini operative) e non richiede che ogni singolo episodio sia provato in maniera autonoma
  • La distinzione tra mera partecipazione occasionale o concorso in singoli reati e la partecipazione a un'associazione stabile si fonda su elementi quali verifiche di stabilità, fiducia, disponibilità di mezzi comuni (es. veicoli con doppiofondo), continuità dei rapporti e coordinamento delle attività
  • In sede di impugnazione è strategico per la difesa dimostrare vizi formali o giuridici della motivazione (contraddittorietà manifesta, illogicità palese, violazione di regole di diritto) piuttosto che limitarsi a proporre una diversa lettura dei fatti
  • Le motivazioni del giudice di merito che richiamano compendi indiziari ampi (intercettazioni, sequestri, attività di osservazione) sono difficilmente sindacabili in Cassazione se risultano coerenti e logicamente coordinate
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare sanzioni pecuniarie e condanna alle spese; è quindi necessario valutare attentamente la fondatezza giuridica del motivo prima di proporre il gravame

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