Ordinanza n. 28/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento in data 1 marzo 2024 di rigetto dell’istanza n. -OMISSIS- (presentata in data 4 dicembre 2023, con identificativo domanda -OMISSIS-), avente ad oggetto la domanda di verifica della sussistenza di una quota di conversione del «permesso di soggiorno per lavoro stagionale» in «permesso di soggiorno per lavoro subordinato»; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, anche non richiamati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 1° marzo 2024, con cui è stata respinta l’istanza presentata il 4 dicembre 2023 per verificare la disponibilità di una quota di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR ha rilevato che non risulta recentemente compiuta alcuna attività processuale idonea a dimostrare la permanenza dell’interesse alla decisione di merito.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito e ha disposto incombenti istruttori. Il ricorrente dovrà, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, dichiarare motivatamente se persiste l’interesse alla decisione; in caso affermativo, dovrà aggiornare e documentare la situazione relativa alla vicenda, indicando i fatti o gli atti sopravvenuti e segnalando l’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Anche l’amministrazione dovrà verificare la completezza della propria attività difensiva e riferire su eventuali fatti o atti sopravvenuti dai quali possano desumersi la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice ha avvertito che l’inerzia delle parti rispetto agli incombenti potrà essere valutata ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a. e, in particolare, che la mancata attività del ricorrente dopo un’ordinanza istruttoria finalizzata a verificare la permanenza dell’interesse potrà condurre alla dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Nessuna decisione è stata assunta sull’annullamento del diniego.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso
La mancata prosecuzione dell’iniziativa processuale, in presenza di un’incombenza istruttoria espressamente volta ad accertare la permanenza dell’interesse, può consentire al giudice di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 64 c.p.a.
Il comportamento processuale delle parti può essere valutato dal giudice anche ai fini della ricostruzione della permanenza dell’interesse alla decisione.
art. 84, comma 4, c.p.a.
La mancata ottemperanza agli incombenti processuali può essere apprezzata dal giudice nel valutare la sopravvenuta carenza di interesse.
Cons. Stato, Sez. VI, 21 ottobre 2021, n. 7063
È richiamato l’orientamento secondo cui l’inerzia della parte ricorrente successiva a un’ordinanza istruttoria diretta ad accertare la permanenza dell’interesse può manifestare in modo implicito ma inequivoco il disinteresse attuale alla definizione del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto normativo, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati, per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando il giudice disponga un’incombenza istruttoria espressamente finalizzata a verificare la permanenza dell’interesse alla decisione, la parte ricorrente deve fornire una dichiarazione motivata e aggiornata, documentando gli eventuali fatti o atti sopravvenuti; la sua inerzia può essere valutata come manifestazione inequivoca del disinteresse attuale alla definizione del giudizio.
- La mancata ottemperanza agli incombenti istruttori ordinati per accertare la permanenza dell’interesse può consentire al giudice di trarre elementi anche sulla sopravvenuta carenza di interesse e di dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., mediante valutazione del comportamento processuale delle parti ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a.
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