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Circolare

Circolare numero 10 del 9-1-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna le istruzioni sulle variazioni aziendali già previste dal Manuale allegato alla circolare n. 218/1988, chiarendo che nei casi indicati può essere attribuito un nuovo numero di matricola ma va, di regola, mantenuto l’inquadramento previdenziale precedente. Viene affermato il principio che, ai fini della classificazione previdenziale e assistenziale, rileva l’azienda in senso oggettivo e non la sola modifica del soggetto titolare o della forma societaria. Le aziende che, pur formalmente nuove, proseguono la medesima attività devono essere identificate con il codice di autorizzazione "2 K" e non trattate come di nuova costituzione per l’accesso a benefici e agevolazioni, salvo impedimenti di legge. Le disposizioni hanno effetto immediato e si applicano dalla data di entrata in vigore della legge n. 88/1989.

Nuove direttive operative su modifiche societarie, matricola e inquadramento previdenziale

Nuove direttive operative su modifiche societarie, matricola e inquadramento previdenziale

La circolare detta nuove istruzioni operative in materia di variazioni aziendali, con particolare attenzione agli effetti delle modifiche soggettive sull’iscrizione, sulla matricola e sull’inquadramento previdenziale. L’obiettivo è chiarire che, ai fini classificatori, conta l’attività economica svolta dall’impresa e non il solo mutamento della compagine o della forma giuridica.

Quadro normativo e finalità

Le disposizioni richiamano il Capitolo IV della Parte Prima del Manuale di istruzioni allegato alla circolare n. 218 del 28 ottobre 1988, relativo alle variazioni aziendali. La necessità di un intervento chiarificatore nasce dall’aumento del contenzioso amministrativo e giudiziario, soprattutto dopo l’entrata in vigore della legge n. 88/1989, in relazione agli effetti derivanti da riclassificazioni e da nuove posizioni contributive. La questione assume rilievo anche per l’accesso ad alcune prestazioni e agevolazioni, tra cui la mobilità lunga disciplinata dalla legge n. 236/1993.

Casi che comportano il rilascio di un nuovo numero di matricola

La circolare conferma che deve essere attribuito un nuovo numero di matricola nei seguenti casi:

  • trasformazione da ditta individuale a società di persone, anche di fatto, o di capitali, e viceversa;
  • trasformazione da società di fatto a società regolarmente costituita, e viceversa;
  • decesso del titolare, con rilevazione dell’azienda da parte di altro titolare, oppure conferimento dell’azienda in società nel caso di impresa individuale;
  • fusione societaria ai sensi degli articoli 2501 e 2504 del codice civile.

Tale regola opera anche quando permangano la stessa sede di lavoro, lo stesso oggetto sociale e lo stesso personale.

Mantenimento dell’inquadramento previdenziale

Pur in presenza del nuovo numero di matricola, il principio introdotto dalla circolare è il mantenimento dell’inquadramento previdenziale già assegnato. Le precedenti istruzioni del Manuale restano quindi valide sotto il profilo procedurale, ma gli effetti classificatori devono essere conservati, salvo che norme di legge dispongano diversamente.

La circolare segnala espressamente che il mantenimento dell’inquadramento non è possibile quando vi sia un divieto legale specifico; viene indicato, a titolo esemplificativo, il caso delle aziende artigiane che, trasformate in società a responsabilità limitata, non possono mantenere l’inquadramento nel ramo artigianato se ciò è incompatibile con la disciplina vigente.

Principio di rilevanza dell’azienda in senso oggettivo

La motivazione centrale della circolare si fonda sul principio, confermato dall’Avvocatura Centrale e dalla giurisprudenza consolidata, secondo cui per la classificazione previdenziale e assistenziale sono irrilevanti i mutamenti soggettivi dell’impresa. Non assumono quindi rilievo:

  • la variazione della titolarità dell’impresa;
  • il mutamento della forma societaria.

Ciò che rileva è invece l’azienda nella sua dimensione oggettiva, e in particolare la variazione dell’attività sociale. Ne deriva che i provvedimenti dell’Istituto sono legittimi solo se coerenti con le norme legislative e amministrative riferite alla natura e tipologia dell’attività effettivamente svolta, come previsto anche dall’art. 49 della legge n. 88/1989.

Aziende subentranti e codice di autorizzazione "2 K"

Le aziende che, pur essendo di nuova costituzione sul piano giuridico-formale, continuano a svolgere la medesima attività economica dell’impresa cui sono subentrate, devono essere rese identificabili mediante il codice di autorizzazione "2 K". Tale codice indica una posizione derivante da mutamenti soggettivi dell’impresa.

Per queste aziende, ai fini delle disposizioni previdenziali e assistenziali finalizzate all’inquadramento e all’accesso alle agevolazioni, non deve operare la classificazione come aziende di "nuova costituzione". Pertanto, se in possesso dei requisiti di volta in volta richiesti dalla normativa, esse possono fruire dei trattamenti previsti.

Decorrenza e gestione dei ricorsi pendenti

Le direttive sono dichiarate immediatamente operative e si applicano, sul piano contributivo, dalla data di entrata in vigore della legge n. 88/1989. La circolare dispone inoltre la restituzione dei ricorsi ancora pendenti presso la Direzione Generale, affinché le Sedi competenti li definiscano direttamente qualora risultino soddisfatti i requisiti richiesti.

Punti principali

Contesto e ragioni dell’intervento

La circolare interviene per uniformare la gestione delle variazioni aziendali e ridurre il contenzioso amministrativo e giudiziario sorto in tema di nuova matricola, classificazione e trattamento contributivo. Il problema è acuito dalla legge n. 88/1989, soprattutto per le aziende già inquadrate nel ramo industria servizi e successivamente riclassificate nel terziario, con possibili effetti negativi su benefici e agevolazioni, nonché sull’accesso alla mobilità lunga ex legge n. 236/1993.

Casi in cui si attribuisce un nuovo numero di matricola

Resta ferma la regola procedurale dell’attribuzione di un nuovo numero di matricola nei casi di: trasformazione da ditta individuale a società di persone, anche di fatto, o di capitali e viceversa; passaggio da società di fatto a società regolarmente costituita e viceversa; decesso del titolare con subentro di altro titolare o conferimento dell’azienda in società nel caso di impresa individuale; fusione societaria ai sensi degli articoli 2501 e 2504 del codice civile. La regola vale anche se permangono stessa sede, stesso oggetto sociale e stesso personale.

Mantenimento dell’inquadramento previdenziale

Pur in presenza del nuovo numero di matricola, le disposizioni prevedono il mantenimento dell’inquadramento precedentemente assegnato, salvo che norme di legge lo impediscano. È espressamente richiamato l’esempio delle aziende artigiane che, trasformandosi in società a responsabilità limitata, non possono mantenere l’inquadramento nel ramo artigianato se la normativa lo esclude.

Rilevanza dell’attività economica e non dei mutamenti soggettivi

La circolare recepisce il parere dell’Avvocatura Centrale e l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui, ai fini della classificazione previdenziale e assistenziale, sono irrilevanti i mutamenti soggettivi dell’impresa, come il cambio di titolarità o di forma societaria. Rileva invece l’azienda in senso oggettivo e, quindi, la sola variazione dell’attività sociale. La legittimità dei provvedimenti classificatori dell’Istituto dipende dal riferimento alla natura e tipologia oggettiva dell’attività svolta.

Codice di autorizzazione "2 K" e accesso alle agevolazioni

Le aziende formalmente di nuova costituzione ma sostanzialmente subentrate nella medesima attività economica devono essere identificate con il codice di autorizzazione "2 K", quale posizione attribuita a seguito di mutamenti soggettivi dell’impresa. Tali aziende, se in possesso dei requisiti previsti dalle singole norme, possono accedere ai trattamenti e alle agevolazioni senza essere considerate, ai fini previdenziali e assistenziali, aziende di "nuova costituzione".

Decorrenza ed effetti operativi

Le nuove direttive sono immediatamente operative e si applicano, ai fini contributivi, dalla data di entrata in vigore della legge n. 88/1989. La circolare dispone inoltre la restituzione dei ricorsi pendenti presso la Direzione Generale, affinché siano definiti direttamente dalle Sedi competenti, ove risultino soddisfatti i requisiti richiesti.

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