Ordinanza n. 38/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensiva - della Determinazione del Responsabile del Settore Edilizia e Territorio del Comune di Lignano Sabbiadoro n. 1324 del 31.12.2025, comunicata in pari data, con cui è stata approvata l’aggiudicazione della concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa sita in Via Lungomare Trieste, stabilimento balneare “Lido City”, individuata dal PUD con il numero 190, in favore della società controinteressata Code Beach S.r.l.; - dell’Avviso di selezione pubblica n. 7 del 20.08.2024, nella parte in cui non prevede criteri per la determinazione dell’indennizzo da riconoscere al concessionario uscente e la mancata considerazione degli investimenti effettuati dal medesimo; - di tutti i verbali di gara, ivi inclusi il verbale n. 1 di valutazione della busta amministrativa del 06.11.2025, con cui è stata disposta l’ammissione della controinteressata, e i verbali della Commissione giudicatrice n. 1, 2 e 3, recanti la valutazione delle offerte e la proposta di aggiudicazione; - della comunicazione del 31.12.2025, con cui si è invitato l’aggiudicatario a trasmettere la documentazione utile al rilascio del titolo concessorio; - delle comunicazioni del 15.1.2026 e del 17.2.2026, con cui si è richiesta alla ricorrente la riconsegna dei beni demaniali; - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e comunque lesivo degli interessi della ricorrente, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di concessione con la controinteressata, ove eventualmente stipulato, e la contestuale declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione e a stipulare il relativo contratto, ovvero, in via subordinata, per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni per equivalente monetario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della concessione demaniale marittima turistico-ricreativa relativa allo stabilimento balneare “Lido City” in favore dell’operatore economico controinteressato, con impugnazione anche della lex specialis, dei verbali di gara e degli atti conseguenti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda graduata nella selezione pubblica indetta dal Comune per l’affidamento della concessione demaniale marittima, ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione e degli ulteriori atti della procedura, nonché, ove stipulato, la declaratoria di inefficacia del contratto e il riconoscimento del diritto all’aggiudicazione e alla stipula; in subordine ha domandato il risarcimento per equivalente. In sede cautelare ha dedotto, in sintesi: il mancato possesso da parte dell’aggiudicataria e dell’impresa ausiliaria dei requisiti di ordine speciale; l’inidoneità del contratto di avvalimento; l’insostenibilità del piano economico-finanziario; la violazione delle norme sulla verbalizzazione delle operazioni di gara; l’illegittimità dell’avviso di selezione per la mancata previsione di adeguate forme di indennizzo a favore del concessionario uscente e per la mancata considerazione degli investimenti effettuati.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo che i plurimi motivi dedotti richiedano un approfondimento incompatibile con la sommaria delibazione propria della fase cautelare e debbano essere esaminati nella sede di merito. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha escluso il rischio di una trasformazione irreversibile dello stato dei luoghi nelle more del giudizio, poiché dal cronoprogramma dell’aggiudicataria risultava che le demolizioni e la realizzazione delle opere edili e impiantistiche sarebbero iniziate soltanto nell’ottobre 2026. Nel bilanciamento degli interessi è stato quindi ritenuto prevalente l’interesse pubblico al tempestivo avvio della concessione aggiudicata. Il Comune è tuttavia tenuto a mantenere la res adhuc integra e a non porre in essere, fino alla definizione del giudizio, interventi di demolizione o edificazione idonei ad alterare lo stato dei luoghi. La trattazione di merito è stata fissata al 7 ottobre 2026; le spese, comprese quelle della fase cautelare, sono state rinviate al definitivo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; l’istanza è stata valutata considerando il fumus e il periculum nella fase cautelare.
art. 56 c.p.a.
Ha costituito la base per il decreto monocratico con cui il Presidente aveva inizialmente accolto l’istanza cautelare e fissato la camera di consiglio per la trattazione collegiale.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando i motivi di ricorso presentano plurime e complesse questioni giuridiche che richiedono un approfondimento incompatibile con la sommaria delibazione, il giudice può rinviare l’esame compiuto alla sede di merito senza ritenere definito il fumus boni iuris.
- Il periculum in mora non sussiste quando gli interventi materiali potenzialmente irreversibili indicati dal ricorrente non sono imminenti, ma risultano programmati in una fase successiva alla definizione cautelare e comunque compatibile con la conservazione della res adhuc integra.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico al tempestivo avvio di una concessione affidata all’esito di una procedura selettiva può prevalere sull’interesse del concorrente non aggiudicatario, purché l’amministrazione si impegni a non realizzare, nelle more del giudizio, interventi irreversibili che alterino lo stato dei luoghi.
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