Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 567/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Angri (SA) alla Sig.ra Giulia Iaccarino n. 4055 del 20.6.2025 per la "realizzazione di tetto termico e sanatoria di alcuni pilastri" esistenti ai sensi dell'art. 39 DPR n. 380/2001 nonché del parere di conformità dell'UTC di Angri del 18.6.2025. Per quanto riguarda i motivi aggiunti, per l'annullamento degli stessi provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, meglio e più precisamente in parte conosciuti mediante il loro completo deposito in atti.

Giustizia amministrativa202501158

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Permesso di costruire per la realizzazione di un tetto termico e la sanatoria di pilastri, con il presupposto parere di conformità comunale e autorizzazione sismica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari vicini)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il nuovo permesso di costruire rilasciato dal Comune di Angri per un'opera di circa 310 mc, con superficie coperta di circa 116 mq e altezza utile media di 2,675 m, già oggetto di un precedente annullamento da parte del Consiglio di Stato per mancata acquisizione dell'autorizzazione sismica. Hanno sostenuto che l'intervento dovesse essere qualificato come sopraelevazione, e non come semplice tetto termico o intervento isolato, con conseguente applicazione degli artt. 90, 93 e 94-bis del d.P.R. 380/2001, della normativa sismica regionale campana e delle NTC 2018. Sono stati dedotti, tra l'altro, violazione del giudicato, difetto di istruttoria, violazione delle norme sulle sopraelevazioni, mancata verifica della capacità statica dell'edificio e dell'idoneità a sopportare il nuovo carico, mancata acquisizione della certificazione regionale prevista dall'art. 90 d.P.R. 380/2001, erronea applicazione della disciplina semplificata per gli interventi isolati, violazione dell'art. 1127 c.c., carenza di vigilanza edilizia ai sensi dell'art. 27 d.P.R. 380/2001, violazione delle NTC 2018 e mancata considerazione delle caratteristiche delle fondazioni. Con motivi aggiunti hanno ulteriormente contestato l'adeguatezza dell'istruttoria sismica, l'utilizzo di fondazioni superficiali isolate, le attestazioni tecniche e la violazione dei principi di precauzione e tutela dell'incolumità pubblica. Il giudice ha inoltre esaminato e accolto l'eccezione di tardività relativa alla memoria e alla perizia depositate dalla controinteressata.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente dichiarato tardivi e quindi inammissibili la memoria e il deposito documentale della controinteressata effettuati il 16 febbraio 2026: la perizia era stata depositata oltre il termine di quaranta giorni prima dell'udienza e la memoria, pur depositata nel trentesimo giorno antecedente, era stata trasmessa oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile, secondo la regola applicabile agli atti depositati in vista di un'udienza già fissata. Nel merito, ha escluso la violazione o elusione del precedente giudicato del Consiglio di Stato, poiché il Comune aveva comunque attivato un procedimento di autorizzazione sismica prima del rilascio del nuovo permesso; il giudicato lasciava margini di valutazione quanto alla specifica procedura sismica da seguire. Ha tuttavia accolto le censure sostanziali. L'opera, per dimensioni, volumetria e caratteristiche, doveva essere trattata come sopraelevazione significativa e non come intervento isolato o mero tetto termico. Il Comune e il Genio civile avevano invece applicato una procedura sismica semplificata senza verificare la necessità dell'adeguamento strutturale dell'edificio. È stata riscontrata la violazione dell'art. 90 d.P.R. 380/2001, poiché mancavano la certificazione dell'ufficio tecnico regionale sul numero massimo di piani realizzabili in sopraelevazione e sull'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico, nonché una specifica relazione sullo stato di staticità. È stata inoltre rilevata la violazione dell'art. 8.3.4 delle NTC 2018, che impone l'adeguamento quando si intenda sopraelevare una costruzione, e un decisivo difetto di istruttoria nella qualificazione dell'intervento e nella verifica della sicurezza strutturale. È stata accolta anche la censura relativa alla carenza della vigilanza edilizia comunale ex art. 27 d.P.R. 380/2001. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Il TAR ha annullato il permesso di costruire e gli atti presupposti, disponendo che, nella riedizione del potere, le amministrazioni qualifichino l'opera come sopraelevazione, verifichino e certifichino il numero massimo di piani realizzabili e l'idoneità della struttura a sopportare il nuovo carico, nonché valutino la necessità di un progetto di adeguamento strutturale. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Il deposito della memoria della parte, effettuato oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile quando l'udienza sia già fissata, è stato ritenuto tardivo e inammissibile.

  • art. 4 disp. att. c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 73 c.p.a. per la disciplina dei termini di deposito degli atti processuali.

  • art. 90 d.P.R. 380/2001

    L'autorizzazione è consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.

    Per una sopraelevazione occorrono la certificazione regionale sul numero massimo di piani e la verifica dell'idoneità statica dell'edificio a sopportare il nuovo carico; tali adempimenti non possono essere sostituiti dalla procedura semplificata prevista per interventi isolati.

  • art. 93 d.P.R. 380/2001

    Nelle zone sismiche [...] chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto [...] allegando il progetto.

    Le sopraelevazioni in zona sismica sono soggette agli specifici obblighi di denuncia dei lavori e presentazione del progetto.

  • art. 94 d.P.R. 380/2001

    Nelle località sismiche [...] non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.

    L'autorizzazione sismica deve precedere l'inizio dei lavori nelle località soggette alla disciplina prevista dalla norma.

  • art. 94-bis d.P.R. 380/2001

    La disciplina semplificata per gli interventi di minore rilevanza non è stata ritenuta automaticamente applicabile a un'opera qualificabile come sopraelevazione significativa.

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Il Comune è tenuto a esercitare la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia; nella fattispecie è stata ravvisata una carenza di vigilanza connessa all'insufficiente verifica della natura e della sicurezza dell'intervento.

  • art. 2, comma 2, l.r. Campania n. 9/1983

    Il committente o il costruttore che esegue in proprio devono depositare il progetto esecutivo delle opere di cui all'art. 1 presso l'Ufficio provinciale del Genio Civile o Sezione Autonoma competente per territorio.

    Impone il deposito del progetto esecutivo per gli interventi soggetti alla disciplina sismica regionale.

  • art. 4, comma 1, lett. d), l.r. Campania n. 9/1983

    Sono sempre sottoposti ad autorizzazione sismica, anche se ricadenti in zone a bassa sismicità: [...] le sopraelevazioni di edifici, nel rispetto dell'articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

    Le sopraelevazioni sono soggette ad autorizzazione sismica anche in zone a bassa sismicità; a maggior ragione lo sono in un Comune classificato in zona sismica 2.

  • art. 1127, comma 2, c.c.

    La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono.

    La sopraelevazione è preclusa quando le condizioni statiche dell'edificio non consentano il nuovo intervento.

  • art. 8.3.4 NTC 2018, d.m. 17 gennaio 2018

    Gli interventi di adeguamento [...] sono obbligatori quando s'intenda: sopraelevare la costruzione.

    La sopraelevazione impone di valutare e, se necessario, realizzare l'adeguamento strutturale dell'edificio.

  • capitolo 8.4.1 NTC 2018, d.m. 17 gennaio 2018

    Riguarda gli interventi di minore entità o interventi isolati, che non devono cambiare significativamente il comportamento globale della costruzione; la sua applicazione alla fattispecie è stata ritenuta erronea.

  • capitolo 8.4.3 NTC 2018, d.m. 17 gennaio 2018

    È stato richiamato per ricondurre l'opera alla disciplina delle sopraelevazioni e non a quella degli interventi isolati.

  • art. 19 l. 241/1990

    Richiamato nei motivi aggiunti in relazione alle contestate dichiarazioni contenute nelle attestazioni tecniche; la censura non è stata esaminata perché assorbita.

Massime di principio

  • Un'opera edilizia deve essere qualificata come sopraelevazione, anziché come mero tetto termico o intervento isolato, quando le sue dimensioni, volumetria e caratteristiche costruttive evidenzino una significativa capacità di incidere sulla struttura e sul carico complessivo dell'edificio, anche se non sia prevista una modifica della destinazione d'uso o un aumento del carico urbanistico.
  • Per una sopraelevazione in zona sismica non è sufficiente una procedura autorizzatoria semplificata prevista per interventi isolati: l'amministrazione deve verificare la compatibilità dell'intervento con la struttura esistente, acquisire la certificazione regionale sul numero massimo di piani realizzabili e sull'idoneità dell'edificio a sopportare il nuovo carico e valutare la necessità dell'adeguamento strutturale previsto dalle NTC 2018.
  • La qualificazione dell'intervento come sopraelevazione impone l'applicazione dell'art. 90 d.P.R. 380/2001 e delle correlate norme antisismiche, inclusa la verifica delle condizioni statiche dell'edificio; l'omessa o insufficiente istruttoria su tali profili determina l'illegittimità dell'autorizzazione sismica e del titolo edilizio che su di essa si fonda.
  • Il giudicato di annullamento è violato o eluso solo quando l'amministrazione eserciti nuovamente il medesimo potere in contrasto con prescrizioni conformative precise e puntuali, oppure persegua un manifesto sviamento diretto ad aggirarle. Se la sentenza lascia margini di discrezionalità sulle modalità di riedizione del potere, la scelta amministrativa non integra di per sé violazione o elusione del giudicato, pur restando sindacabile per autonomi vizi di legittimità.
  • Nelle aree a rischio sismico la disciplina antisismica si applica a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa incidere sulla pubblica incolumità; l'amministrazione deve quindi svolgere un'istruttoria effettiva e coerente con la concreta consistenza dell'opera.
  • Quando un'istruttoria edilizia e sismica non considera la reale natura di sopraelevazione dell'intervento e omette la verifica della staticità dell'edificio, il permesso di costruire e gli atti presupposti sono annullabili per violazione di legge e difetto di istruttoria.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiAgibilità e certificazioniInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipi di precauzione e prevenzione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.