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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29495/2024 del 15/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Un contraente aveva stipulato sette contratti di assicurazione sulla vita, versando premi complessivi elevati. Successivamente le polizze erano state sottoposte a sequestro penale nell’ambito di un procedimento penale a suo carico; il procedimento si era poi concluso con assoluzione e restituzione delle polizze. Il contraente sosteneva che, durante i circa quattordici anni di sequestro, l’assicuratore avesse continuato a trarre utilità economiche dalle somme versate a premio e chiedeva la condanna al pagamento delle somme asseritamente maturate medio tempore a titolo di incremento di valore/frutti civili delle polizze. In cassazione deduceva, con i primi due motivi, che la Corte d’appello aveva erroneamente escluso l’inadempimento dell’assicuratore valorizzando una causa di forza maggiore, mentre per le obbligazioni pecuniarie l’impossibilità sopravvenuta non sarebbe concepibile; con il terzo motivo formulava una doglianza subordinata per l’ipotesi in cui la decisione di merito fosse stata intesa come risoluzione del contratto per inadempimento o impossibilità sopravvenuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, secondo la stessa ricostruzione del ricorrente, il sequestro non aveva colpito solo il titolo lasciandolo produttivo di frutti, ma aveva comportato il disinvestimento delle polizze, la liquidazione del capitale, la sua incorporazione in assegni circolari e la custodia infruttifera presso l’autorità giudiziaria. Da ciò ha desunto che non vi era stato alcun inadempimento dell’assicuratore quanto al capitale, poi restituito all’esito del processo penale, né quanto ai frutti, perché il disinvestimento forzoso aveva fatto cessare l’obbligo di corrisponderli. Ha inoltre precisato che non era pertinente invocare l’art. 1218 c.c., mancando l’inadempimento, e l’art. 1256 c.c., poiché l’assicuratore non era debitore soltanto di una somma di denaro, ma anche di una prestazione di facere consistente nell’investimento dei premi e nella produzione del rendimento; il sequestro e il disinvestimento avevano reso impossibile tale facere per causa di forza maggiore. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    Non trova applicazione quando, in base ai fatti accertati, non vi sia stato alcun inadempimento del debitore.

  • art. 1256 c.c.

    Può rilevare rispetto alla prestazione di facere divenuta impossibile per causa di forza maggiore; non osta il principio genus numquam perit quando l’obbligazione non sia meramente pecuniaria ma comprenda anche attività di investimento.

  • art. 380 bis, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per il deposito della motivazione in camera di consiglio.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle polizze vita a contenuto finanziario, se il sequestro penale determina il disinvestimento del prodotto e la conversione del capitale in strumenti infruttiferi custoditi dall’autorità giudiziaria, non può imputarsi all’assicuratore il mancato maturare dei frutti successivi.
  • L’obbligazione dell’assicuratore può comprendere, oltre alla restituzione del capitale, anche un facere consistente nell’investimento delle somme e nella produzione del rendimento; se tale facere diviene impossibile per causa esterna e non imputabile, non sussiste inadempimento risarcibile.
  • Il principio per cui il debito di somma di denaro non è liberato per impossibilità sopravvenuta non si applica automaticamente quando la controversia riguarda anche prestazioni accessorie diverse dal mero pagamento di una somma.
  • La deduzione di inadempimento ex art. 1218 c.c. presuppone che sia provata una mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta; ove il fatto accertato escluda l’inadempimento, la censura è infondata.

Come è indicizzato

MaterieAssicurazioniInadempimento
RamiContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaCaso fortuito e forza maggioreRisoluzione del contratto

Testo integrale

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