Cassazione Penale, Sentenza n. 7483/2025 del 24/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la decisione del giudice di rinvio (Corte d'Appello di Napoli) contestando principalmente il riconoscimento della recidiva facoltativa: BRUNO e TRONGONE deducevano carenza e apparente apoditticità della motivazione rispetto all'utilizzo di precedenti penali risalenti nel tempo, e l'assenza di successive condanne che ne renderebbero inefficace l'effetto dissuasivo; NOTTURNO censurava sia la ricostruzione della recidiva (per motivazione meramente apparente, distanza temporale e disomogeneità dei precedenti) sia l'aumento di pena per continuazione con reati già giudicati (denunciandone sproporzione e omissione di motivazione in ordine all'esecuzione della pena pregressa e alla riduzione per il rito abbreviato).
La decisione
Per NOTTURNO Carmine la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato (certificato acquisito in cancelleria dopo il ricorso e prima dell'udienza). Per BRUNO Antonio e TRONGONE Alfonso i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili: la Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi generici, privi di un confronto critico necessario con la decisione impugnata e reiterativi di argomentazioni già disattese in sede di rinvio; ha confermato che la Corte distrettuale aveva adeguatamente motivato il riconoscimento della recidiva, valorizzando il ruolo e la reiterazione criminale (anche se i precedenti erano temporalmente distanti) come indice di accresciuta pericolosità; in conformità a quanto previsto dalla giurisprudenza di legittimità, la ricorrenza di precedenti specifici e il quadro fattuale hanno legittimato l'aumento di pena. I ricorrenti BRUNO e TRONGONE sono stati condannati alle spese del procedimento e al pagamento di una somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile, con accertamento dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13/6/2000
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata in relazione al principio secondo cui, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 616 c.p.p., non deve configurarsi un'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Giurisprudenza di legittimità (Buccheri, sez.2 n.19557 del 19/03/2008)
sez.2, n.19557 del 19/03/2008, Buccheri, Rv.240404
Principio secondo cui la recidiva facoltativa presuppone l'effettiva idoneità in concreto a indicare maggiore colpevolezza o pericolosità del condannato; il giudice deve valutare concretamente la reiterazione del reato come sintomo di accresciuta pericolosità
Giurisprudenza di legittimità (sez. U, 27/05/2010, Calibè)
sez. U, 27/05/2010, P.G., Calibè, Rv.247838
Elenca i criteri di valutazione della recidiva (natura dei reati, grado di offensività, distanza temporale, omogeneità tra i fatti, occasionalità della ricaduta e altri parametri individualizzanti) che il giudice deve prendere in considerazione per motivare l'aumento di pena
Massime di principio
- La recidiva facoltativa può essere riconosciuta anche quando i precedenti siano risalenti, se il giudice dimostra concretamente che la reiterazione evidenzia un accresciuto profilo di pericolosità o di capacità criminale del reo
- La valutazione della recidiva richiede una motivazione concreta e individualizzata: il riferimento formale ai precedenti non è sufficiente, ma il rigetto del motivo è corretto se la decisione di merito espone ragioni logiche e parametri comparativi (natura dei reati, omogeneità, distanza temporale, ruolo svolto, modalità) che giustifichino l'aumento
- La morte dell'imputato estingue il reato anche se il ricorso è pendente; in tali casi la Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione
- I ricorsi in Cassazione devono essere specifici e critici rispetto alle argomentazioni di merito; motivazioni generiche o reiterative già disattese dai giudici di rinvio saranno dichiarate inammissibili
- In caso di inammissibilità manifesta dei ricorsi si applicano le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., a meno che non risulti assenza di colpa nella proposizione del ricorso
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7374/2025 del 24/02/2025
- Sentenza penale · 24 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7375/2025 del 24/02/2025
- Sentenza penale · 24 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7376/2025 del 24/02/2025
- Sentenza penale · 24 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7379/2025 del 24/02/2025
- Sentenza penale · 24 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7380/2025 del 24/02/2025
- Sentenza penale · 24 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7381/2025 del 24/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →