Cassazione Civile, Ordinanza n. 16109/2025 del 16/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva eseguito, insieme al coniuge, lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico su un immobile tra il 2011 e il 2014 e aveva indicato nel modello Unico 2015 le relative detrazioni fiscali. L’Ufficio, ai sensi dell’art. 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, aveva rettificato la dichiarazione ritenendo che il beneficio non spettasse per il mancato tempestivo invio all’ENEA della comunicazione di fine lavori. La cartella di pagamento era stata inizialmente annullata dal giudice di primo grado, ma la decisione era stata riformata in appello. In cassazione il contribuente ha dedotto, tra gli altri, la violazione della disciplina sulle agevolazioni per riqualificazione energetica, sostenendo che l’invio della comunicazione all’ENEA non fosse previsto a pena di decadenza dalla detrazione e che la sentenza impugnata avesse erroneamente valorizzato sia il d.m. 19 febbraio 2007 sia l’art. 2, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012 come base per negare il beneficio.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo che il tardivo invio della comunicazione all’ENEA non comporti decadenza dalla detrazione per interventi di riqualificazione energetica, in assenza di una espressa previsione normativa. Ha osservato che la comunicazione ha finalità essenzialmente statistiche e di monitoraggio, mentre ai fini del controllo dell’Amministrazione rileva la prova dell’effettivo sostenimento delle spese per interventi finalizzati al risparmio energetico. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La sentenza di appello è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito annullando la cartella di pagamento. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per la sopravvenuta consolidazione dell’orientamento di legittimità dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973
consente il controllo formale della dichiarazione, ma nel caso concreto non giustifica la perdita della detrazione per il solo ritardo dell’adempimento comunicativo all’ENEA
art. 4 d.m. 19 febbraio 2007
l’obbligo di invio della comunicazione all’ENEA non è assistito da decadenza dalla detrazione in mancanza di espressa previsione normativa
art. 1, commi 344, 345, 346 e 347, L. n. 296 del 2006
normativa primaria di riferimento per le detrazioni da riqualificazione energetica, dalla quale non si ricava una decadenza per omesso o tardivo invio all’ENEA
art. 1, comma 3, L. n. 449 del 1997
richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina agevolativa, senza che la Corte ne fondi la decisione
d.m. 18 febbraio 1998, n. 41
richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina agevolativa, senza che la Corte ne fondi la decisione
art. 2, comma 1, d.l. n. 16 del 2012
invocato come norma di riferimento per i casi di tardivo invio all’ENEA, ma ritenuto non idoneo a fondare la decadenza
art. 14, comma 2-quinquies, d.l. 4 giugno 2013
ha attribuito all’ENEA poteri di verifica e controllo solo a decorrere dal 1 gennaio 2018, secondo il quadro normativo richiamato dalla Corte
L. n. 90 del 2013
richiamata quale legge di conversione nel percorso normativo menzionato dalla Corte
art. 1, comma 2, lett. a), n. 3), L. n. 232 del 2016
intervento normativo che ha inciso sul quadro dei poteri di controllo dell’ENEA
art. 4-bis, comma 1, lett. b), d.l. n. 50 del 2017
modifica normativa richiamata per individuare l’evoluzione dei poteri di verifica dell’ENEA
L. n. 96 del 2017
legge di conversione richiamata nel percorso normativo sui poteri di controllo dell’ENEA
art. 1, comma 3, lett. a), n. 8), L. n. 205 del 2017
ulteriore modifica normativa richiamata dalla Corte nella ricostruzione della disciplina dei controlli ENEA
d.m. 11 maggio 2018
ha previsto poteri di verifica e controllo in capo all’ENEA in attuazione della normativa primaria menzionata
Massime di principio
- In materia di detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica, il mancato o tardivo invio della comunicazione all’ENEA non comporta decadenza dal beneficio se la legge non prevede espressamente tale sanzione.
- La decadenza da un’agevolazione fiscale non può essere desunta in via interpretativa, neppure sistematica, quando la disciplina primaria e secondaria non la comminino in modo chiaro.
- La comunicazione all’ENEA, per la disciplina considerata, ha funzione essenzialmente statistica e di monitoraggio, non di condizione costitutiva della spettanza della detrazione.
- Ai fini del controllo dell’Amministrazione finanziaria, ciò che rileva è la prova dell’effettivo sostenimento delle spese e della loro riferibilità a interventi finalizzati al risparmio energetico, non il solo rispetto del termine per la comunicazione all’ENEA.
- Quando la controversia è definita sulla base di un principio di diritto già consolidato e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito annullando l’atto impositivo.
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