Cassazione Penale, Sentenza n. 27304/2026 del 20/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un sequestro preventivo per equivalente dell'importo di euro 144.300,00, rinvenuto in contanti presso l'abitazione dell'indagato, nell'ambito di un procedimento per reato tributario. Il ricorrente aveva dedotto che la somma sequestrata provenisse lecitamente dalla vendita di un ristorante e ha censurato l'ordinanza del riesame sotto due profili: assenza o apparenza di motivazione sul periculum in mora/dispersione del patrimonio e omessa motivazione sulla provenienza lecita del denaro sequestrato. In fatto, il giudice di merito aveva ricostruito un sistema fraudolento fondato sull'utilizzo di una società (di cui il ricorrente era legale rappresentante) che svolgeva attività di intermediazione di manodopera, attraverso società serbatoio costituite in modo sospetto, emittenti fatture solo verso la società del ricorrente e prive di effettiva consistenza patrimoniale; il meccanismo era ritenuto funzionale a rendere imponibili ai fini IVA fatture che mascheravano una mera somministrazione di manodopera.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha affermato che, nel sequestro per equivalente in materia tributaria, la eventuale provenienza lecita del denaro è irrilevante, perché la misura prescinde dal nesso diretto tra bene e reato. Quanto al pericolo di dispersione, ha giudicato la motivazione del riesame coerente con i principi di diritto: il giudice aveva valorizzato il disegno fraudolento, la durata dell'evasione, l'assenza di condotte riparatorie, la grave crisi finanziaria e patrimoniale della società e la mancanza di beni mobili o immobili in capo alla società e al ricorrente. Ha inoltre ribadito che in cassazione, sulle misure cautelari reali, il sindacato è limitato alla violazione di legge e ai vizi motivazionali radicali, non alla mera insufficienza o illogicità della motivazione. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 74/2000
richiamato come base del procedimento tributario cui è riferito il sequestro per equivalente; il testo non specifica ulteriormente la condotta tipica contestata.
art. 325 cod. proc. pen.
il sindacato di legittimità sulle misure cautelari reali è limitato alla violazione di legge, comprensiva degli errores in iudicando/in procedendo e dei vizi motivazionali radicali, non della mera illogicità o insufficienza della motivazione.
art. 616 cod. proc. pen.
in caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel sequestro preventivo per equivalente in materia tributaria, l'eventuale provenienza lecita del bene sequestrato non è di regola dirimente, poiché la misura mira ad apprendere un valore equivalente al profitto del reato e prescinde dal nesso di pertinenzialità diretta tra bene e illecito.
- Il sequestro per equivalente e la successiva confisca per equivalente sono strumenti surrogatori rispetto alla confisca diretta e assolvono a una funzione ripristinatoria, con possibile componente anche sanzionatoria; l'impossibilità di aggredire in via diretta i beni dell'ente o del soggetto obbligato consente l'apprensione sui beni dell'autore.
- Nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca occorre una motivazione sul periculum, da ancorare alle ragioni che impongono l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio; tuttavia la motivazione può essere desunta da un insieme di elementi concreti, come il disegno fraudolento, la durata della condotta, la personalità dell'indagato, l'assenza di beni aggredibili e l'inerzia riparatoria.
- Nel giudizio di cassazione sulle misure cautelari reali, il controllo è limitato alla violazione di legge e ai vizi motivazionali radicali tali da rendere la motivazione mancante o apparente; non è invece consentita una rivalutazione della sufficienza o della mera illogicità della motivazione di merito.
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