Sentenza n. 768/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. 142/2015
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Prefettura di Crotone del 10 giugno 2025, notificato il 7 luglio 2025, con cui erano state revocate le misure di accoglienza precedentemente concesse, nonché gli atti presupposti, connessi e conseguenziali. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare, il TAR aveva accolto la domanda ai fini del riesame della posizione del ricorrente. In esecuzione dell’ordinanza cautelare, la Prefettura ha annullato in autotutela il provvedimento di revoca.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato da parte della Prefettura ha determinato il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale azionata. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti. Il compenso del difensore del ricorrente, ammesso al gratuito patrocinio, sarà liquidato su istanza con separato provvedimento.
Norme richiamate
art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. 142/2015
revoca delle misure di accoglienza
La disposizione è indicata quale base normativa del decreto prefettizio di revoca delle misure di accoglienza; la sentenza non esamina nel merito i relativi presupposti, poiché il provvedimento è stato annullato in autotutela.
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’annullamento in autotutela dell’atto impugnato determina il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale del ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, ai fini della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere quando comporta il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente.
- In caso di cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela intervenuto nel corso del giudizio, il giudice definisce il processo senza esaminare nel merito i vizi dedotti contro l’atto ormai rimosso.
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