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Ordinanza

Ordinanza n. 5527/2026 - Roma, Sezione 3B

per la liquidazione dei compensi a spese dello Stato, come da istanza proposta dall’avv. Giuseppa Marabello, difensore della ricorrente, provvisoriamente ammessa al gratuito patrocinio dalla competente Commissione con decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, nel procedimento conclusosi con la sentenza di questa sezione n. -OMISSIS-, sul ricorso n.r.g. -OMISSIS-, per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'esclusione dal concorso ordinario per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado in relazione alla classe di concorso A050, indetto con D.D. n. 499 21 aprile 2020 ed in parte modificato con Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022, per mancato raggiungimento del punteggio minimo di 70/100; - ove esistente, le graduatorie della prova scritta e l'elenco degli ammessi alla prova orale; di tutti gli atti e i verbali con i quali la Commissione Nazionale istituita ai sensi dell'art. 71 D.M. 9 Novembre 2021 n. 326 ha redatto ed approvato i quesiti per la prova scritta di cui all'art. 4 D.M. 9. Novembre 2021 n. 326 in relazione alla Classe di Concorso A050 (Scienze naturali, chimiche e biologiche - T2 Turno pomeridiano Regione Sicilia) limitatamente ai quesiti somministrati rispettivamente alle domande n. 11, 22, 23; - ove esistente, del provvedimento, di estremi e di data ignoti, con il quale l'Amministrazione resistente ha escluso i ricorrenti dalla successiva fase della procedura concorsuale; - ove occorra, l'Avviso pubblicato dall'Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio IV Personale della Scuola – del 26 aprile 2022, con il quale venivano pubblicate le date e le sedi per lo svolgimento delle provi scritte; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto e degli eventuali atti successivi della procedura, con espressa riserva di proposizione di ricorso per motivi aggiunti ex art. 43 cod. proc. amm., nonché di richiedere il ristoro di tutti danni subiti e subendi. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 2 agosto 2022: - del provvedimento dirigenziale del -OMISSIS-, a firma del Direttore Generale, del Ministero dell'Istruzione- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del “concorso indetto con D D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., per la classe di concorso A050 “SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE”, per le Regioni Basilicata, Campania, Molise e Sicilia…”; - dell'avviso di immissioni in ruolo a.s. 2022-23 con il quale si invitata i candidati vincitori delle rispettive classi di concorso ad esprimere la provincia di destinazione del -OMISSIS-; - dell'avviso di immissione in ruolo a.s. 2022 - 23 con il quale è stato pubblicato l'abbinamento dei candidati vincitori della rispettiva classe di concorso con la provincia di destinazione; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto e degli eventuali atti successivi della procedura, ivi compreso l'elenco dei candidati ammessi a svolgere la prova orale relativamente alla classe di concorso A050, allo stato non conosciuti.

Giustizia amministrativa202208920

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per la classe di concorso A050 per mancato raggiungimento del punteggio minimo, nonché atti relativi ai quesiti della prova scritta e successivi atti della procedura

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente aveva impugnato l’esclusione dal concorso ordinario per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, classe A050, motivata dal mancato raggiungimento del punteggio minimo di 70/100. Contestava inoltre i quesiti somministrati alle domande n. 11, 22 e 23 della prova scritta, le relative graduatorie e gli elenchi degli ammessi alla prova orale, nonché, con motivi aggiunti, la graduatoria di merito e gli atti di immissione in ruolo. Il ricorso era stato definito con sentenza di rigetto, che aveva compensato le spese di lite e rinviato a successivo decreto la liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato, subordinandola alla dimostrazione della permanenza delle condizioni reddituali. L’ordinanza non decide nuovamente sui motivi di illegittimità dell’esclusione o degli atti concorsuali, ma riguarda esclusivamente l’istanza dell’avvocato della ricorrente per la liquidazione del compenso relativo alla difesa svolta in regime di patrocinio a spese dello Stato.

La decisione

Il TAR dispone incombenti istruttori prima di decidere sull’istanza di liquidazione del compenso al difensore. Rileva che, poiché il processo è stato instaurato nel 2022 e definito nel 2025, devono essere verificate le condizioni reddituali relative agli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025: il reddito dell’anno precedente alla proposizione del ricorso rileva ai sensi dell’art. 76, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, mentre le variazioni reddituali intervenute successivamente devono essere considerate fino alla definizione del processo ai sensi degli artt. 79, comma 1, lett. d), e 136 del medesimo decreto. Poiché agli atti risultava soltanto la dichiarazione relativa al 2021, ordina alla ricorrente di depositare, entro sessanta giorni, le dichiarazioni dei redditi o dichiarazioni sostitutive relative agli anni 2022-2025, comprendenti anche i redditi degli eventuali conviventi e l’avvertimento sulle verifiche fiscali e sulle conseguenze delle dichiarazioni false o omissive. Ordina inoltre l’acquisizione del casellario giudiziale, o di una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 96, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, e impone al difensore di documentare l’iscrizione nello speciale elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato. La decisione sulla liquidazione è rinviata alla camera di consiglio del 17 giugno 2026. Non viene quindi ancora liquidato alcun compenso.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base processuale per l’adozione dell’ordinanza e degli incombenti istruttori.

  • art. 76 d.P.R. n. 115/2002

    Il limite reddituale per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato va verificato sulla base dell’ultima dichiarazione dei redditi, riferita all’anno precedente alla proposizione del ricorso.

  • art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 115/2002

    fino a che il processo non sia definito

    Devono essere considerate le variazioni rilevanti dei limiti di reddito intervenute nell’anno precedente fino alla definizione del processo.

  • art. 79, comma 3, d.P.R. n. 115/2002

    Consente di richiedere la presentazione o integrazione della documentazione necessaria alla verifica delle condizioni per il patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 96, comma 2, d.P.R. n. 115/2002

    Nella verifica delle condizioni reddituali il magistrato tiene conto anche delle risultanze del casellario giudiziale.

  • art. 123 d.P.R. n. 115/2002

    Per la presentazione o integrazione della documentazione richiesta può essere concesso un termine non superiore a due mesi, a pena di inammissibilità.

  • art. 127 d.P.R. n. 115/2002

    Impone la verifica delle dichiarazioni rese ai fini del patrocinio a spese dello Stato e costituisce il fondamento dell’ordine di produzione documentale.

  • art. 136 d.P.R. n. 115/2002

    Rileva ai fini della verifica della permanenza delle condizioni reddituali sino alla definizione del processo.

  • art. 95 d.P.R. n. 115/2002

    Le dichiarazioni reddituali possono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza per i controlli e per gli adempimenti conseguenti a falsità od omissioni.

  • D.M. 22 aprile 2025

    Ha aggiornato a € 13.659,64 il limite di reddito imponibile annuo per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; il provvedimento rileva che non risultano successivi aggiornamenti.

  • d.P.R. n. 445/2000

    Disciplina la dichiarazione sostitutiva di certificazione richiesta in alternativa alla produzione delle dichiarazioni dei redditi e del casellario giudiziale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Giustifica l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Ai fini della liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve verificare la permanenza delle condizioni reddituali che legittimano il beneficio fino alla definizione del processo, non limitandosi alla situazione reddituale esistente al momento dell’ammissione provvisoria.
  • Quando il processo si protrae per più anni, la verifica delle condizioni reddituali deve comprendere il reddito relativo all’anno precedente alla proposizione del ricorso e le variazioni rilevanti intervenute negli anni successivi fino all’anno in cui viene adottata la decisione che definisce il giudizio.
  • In presenza di documentazione reddituale incompleta, il giudice può disporre l’integrazione istruttoria, assegnando un termine non superiore a due mesi e avvertendo che l’omessa integrazione comporta l’inammissibilità ai sensi della disciplina sul patrocinio a spese dello Stato.
  • La liquidazione del compenso al difensore richiede anche la verifica dei presupposti documentali previsti dalla legge, tra cui il casellario giudiziale della parte e l’iscrizione del difensore nello speciale elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciSpese di liteIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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