Cassazione Civile, Ordinanza n. 21562/2021 del 27/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una procedura espropriativa avviata dal Comune per la realizzazione di un'area verde e di un percorso ciclopedonale, che aveva riguardato una porzione di terreno di proprietà dei resistenti. L'area ablata era composta da una parte qualificata come destinata a servizi di quartiere, da una parte assoggettata a vincolo idrogeologico e da una piccola porzione destinata a viabilità. In sede di opposizione alla stima proposta dai proprietari, la Corte d'appello aveva determinato l'indennità di esproprio applicando, in sostanza, il criterio previsto per le aree edificabili anche alla superficie non edificabile e aveva riconosciuto anche l'indennità per esproprio parziale. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, deducendo la violazione delle norme provinciali sugli indennizzi espropriativi e dell'art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo: 1) che il criterio per le aree edificabili non poteva essere esteso alle aree non edificabili; 2) che, comunque, la porzione di 29 mq. destinata a viabilità non poteva essere valutata come edificabile; 3) che la Corte d'appello aveva errato nel riconoscere l'indennità da esproprio parziale nonostante avesse escluso un pregiudizio alla residua proprietà.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso solo nei limiti relativi alla porzione di 29 mq. adibita a viabilità, ritenendo erronea la sua valutazione come se fosse area edificabile. Ha invece respinto le censure relative alla porzione di 258 mq. assoggettata a vincolo idrogeologico, perché la Corte territoriale aveva accertato in fatto che il vincolo non eliminava la potenzialità edificatoria dell'intero lotto residuo, consentendo di utilizzare la volumetria sull'area libera dal vincolo. È stato inoltre ritenuto corretto, in linea di principio, il riconoscimento dell'indennità per esproprio parziale, poiché la sottrazione della parte di terreno aveva inciso anche sul valore e sull'utilizzabilità del residuo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Trento in diversa composizione, che dovrà rideterminare l'indennità distinguendo correttamente tra area edificabile e area inedificabile e calcolando il valore complessivo prima e dopo l'ablazione; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 11 l.p. Trento n. 6 del 1993
richiamato insieme alle altre disposizioni provinciali in materia di espropriazione e indennità, senza specifica autonoma elaborazione nel testo
art. 12 l.p. Trento n. 6 del 1993
individua le aree non edificabili; nel caso concreto il vincolo idrogeologico e la destinazione a viabilità escludevano l'edificabilità della sola porzione interessata
art. 13 l.p. Trento n. 6 del 1993
il previgente criterio del valore agricolo medio è stato dichiarato incostituzionale; dopo la pronuncia della Consulta occorre fare riferimento al valore venale del bene
art. 14 l.p. Trento n. 6 del 1993
disciplina l'indennità per le aree edificabili, ma non può essere applicata automaticamente ai suoli non edificabili
art. 15-bis l.p. Trento n. 6 del 1993
costituisce applicazione, nell'ordinamento provinciale, del criterio dell'espropriazione parziale, con indennità commisurata alla differenza tra valore del bene prima dell'ablazione e valore del residuo
art. 12 disp. prel. c.c.
invocato dal ricorrente nel denunciato errore di interpretazione ed estensione analogica delle norme indennitarie
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge
art. 40 l. n. 2359 del 1865
richiamato come norma generale in tema di espropriazione parziale, quale base del criterio differenziale
art. 33 d.P.R. n. 227 del 2001
indicato come disciplina oggi corrispondente al criterio dell'espropriazione parziale
l.p. n. 14 del 2014
ha introdotto nel testo dell'art. 13 il riferimento al valore venale del bene, a seguito della declaratoria di incostituzionalità del criterio precedente
sentenza Corte costituzionale n. 187 del 2014
ha dichiarato l'illegittimità del criterio del valore agricolo medio e ha indicato il valore venale come criterio più coerente con natura e qualità del bene
sentenza Corte costituzionale n. 181 del 2011
richiamata come precedente sui principi applicati dalla successiva pronuncia costituzionale in materia espropriativa
Massime di principio
- Dopo la declaratoria di incostituzionalità del criterio del valore agricolo medio, l'indennità di esproprio dei suoli non edificabili va determinata secondo il loro valore venale effettivo, non mediante applicazione automatica del criterio previsto per i suoli edificabili.
- Il valore venale di un'area va stimato in conformità alla sua natura concreta e alla sua effettiva destinazione urbanistica; non è consentito assimilare un suolo non edificabile a uno edificabile solo perché il sistema indennitario richiede un riferimento al valore di mercato.
- L'espropriazione parziale ricorre quando l'ablazione colpisce una parte di un complesso immobiliare unitariamente destinato, determinando un deprezzamento o una compromissione della residua porzione; in tal caso l'indennità va commisurata alla differenza tra il valore del bene intero prima dell'esproprio e quello del residuo dopo l'ablazione.
- L'accertamento sulla residua potenzialità edificatoria del fondo e sulla concreta incidenza del vincolo urbanistico o ambientale è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non censurabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
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