Cassazione Penale, Sentenza n. 49741/2022 del 30/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio per nullità derivante da incompetenza funzionale. Gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Roma, che è stato ritenuto competente a decidere sull'istanza.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Bari per incompetenza funzionale dell'organo che ha adottato il provvedimento. Il Procuratore generale ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 665 cod. proc. pen., quando l'esecuzione riguarda più provvedimenti emessi da giudici diversi la competenza spetta al giudice che ha emesso per ultimo il provvedimento divenuto irrevocabile; alla data di proposizione dell'incidente (6 luglio 2021) l'ultima sentenza irrevocabile risultava essere quella del Tribunale di Roma del 17 novembre 2019 (irrevocabile il 30 marzo 2021), perciò la Corte d'Appello di Bari era incompetente.
Norme richiamate
art. 665 cod. proc. pen.
Il giudice dell'esecuzione, se l'esecuzione riguarda provvedimenti emessi da giudici diversi, è quello che ha emesso per ultimo il provvedimento poi divenuto irrevocabile; la determinazione della competenza si effettua con riferimento allo stato dei provvedimenti al momento di presentazione dell'incidente di esecuzione
Giurisprudenza di legittimità (citata nella sentenza)
es. Cass. sez.1 n.31146 del 04/07/2008; n.24738 del 11/06/2008; n.8849 del 15/02/2006
Conferma che la competenza è funzionale, assoluta e inderogabile e che la violazione delle regole di attribuzione determina nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento
Massime di principio
- Per stabilire il giudice dell'esecuzione competente bisogna riferirsi esclusivamente alla situazione dei provvedimenti al momento della presentazione dell'incidente di esecuzione.
- Se l'esecuzione riguarda provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza spetta al giudice che ha emesso per ultimo il provvedimento divenuto irrevocabile (art. 665, comma 4 c.p.p.).
- La competenza dell'organo che decide l'esecuzione è di natura funzionale, assoluta e inderogabile: la sua violazione determina nullità assoluta che il giudice deve rilevare d'ufficio in qualsiasi stato e grado.
- In caso di giudice materialmente incompetente il provvedimento deve essere annullato e gli atti trasmessi al giudice competente individuato secondo le regole sopra richiamate.
- Per accertare quale provvedimento sia divenuto irrevocabile è opportuno produrre e verificare certificato penale e certificato dello stato di esecuzione al momento della presentazione dell'istanza.
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