Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2352/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per il reato di dichiarazione infedele (anno 2011) attribuita a PELUSO quale amministratore di fatto della MOLISE GAMES; dedotte violazioni di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione di amministratore di fatto (insufficienza delle prove di attività gestionale continuativa) e al diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto), contestando la valutazione dei precedenti e la quantificazione dell'evasione rispetto alla soglia di punibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la valutazione della qualifica di amministratore di fatto fosse sostenuta da congrua motivazione, prendendo in considerazione anche le risultanze del primo grado (dichiarazioni dell'operante e del legale rappresentante del fornitore, riconoscimento e sottoscrizione di cambiali da parte del ricorrente in luogo del fratello). Quanto all'art. 131-bis c.p., la Corte territoriale correttamente ha escluso la non punibilità per tenuità, avendo rilevato un superamento non marginale della soglia di punibilità e dovendosi considerare anche la rilevanza, ai fini dell'abitualità, di reati della stessa indole dichiarati prescritti nel medesimo procedimento. Conseguentemente il provvedimento impugnato rimane integro; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La non punibilità per particolare tenuità del fatto in materia tributaria è esclusa quando l'evasione supera in modo non marginale la soglia prevista: il beneficio può operare solo per scostamenti minimi dalla soglia di rilevanza penale.

  • Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019 (Bonelli)

    Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540 - 01

    Richiama il principio secondo cui per attribuire la qualifica di amministratore di fatto è necessaria la presenza di elementi sintomatici di inserimento organico con funzioni direttive in fasi organizzative/gestionali (rapporti con dipendenti, fornitori, clienti etc.); la valutazione è di fatto e insindacabile in Cassazione se sostenuta da motivazione congrua.

  • Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 (Argentieri)

    Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595

    Richiamato per il principio della cosiddetta "doppia conforme": se tanto il primo grado quanto la corte d'appello convergono nella valutazione dei fatti, la censura in Cassazione sul piano della prova risulta difficilmente percorribile.

  • Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020 (Latorre)

    Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Latorre, Rv. 278946 - 01

    Affermato che, nei reati tributari con soglia di punibilità, per rientrare nella tenuità del fatto lo scostamento dalla soglia deve essere minimo, essendo la soglia stessa espressione del livello di offensività valutato dal legislatore.

  • Sez. 3, n. 32857 del 12/07/2022 (Musone)

    Sez. 3, n. 32857 del 12/07/2022, Musone, Rv. 283486 - 01

    Precisato che reati della stessa indole dichiarati prescritti nello stesso procedimento possono rilevare ai fini della valutazione dell'abitualità ai sensi dell'art. 131-bis, comma terzo, con effetto ostativo alla non punibilità per tenuità.

Massime di principio

  • La qualifica di "amministratore di fatto" richiede elementi concreti di ingerenza e di esercizio continuativo di funzioni direttive o gestorie (rapporti con fornitori, clienti, dipendenti, sottoscrizione di effetti, ecc.); anche singoli atti significativi, se inseriti in un quadro probatorio coerente, possono giustificare l'attribuzione.
  • In Cassazione è difficile vincere sulle censure relative alla valutazione della prova quando vi sia una valutazione conforme tra primo grado e giudice d'appello (principio della "doppia conforme").
  • L'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) è applicabile con grande prudenza nei reati tributari: se l'ammontare dell'imposta evasa supera la soglia prevista in modo non marginale, la non punibilità è di norma esclusa.
  • Nel valutare la tenuità ai fini dell'art. 131-bis vanno considerate non solo le cifre, ma anche le modalità della condotta e la presenza di precedenti o di reati della stessa indole, anche se estinti per prescrizione, poiché ciò può contribuire a configurare comportamento abituale.
  • Le dichiarazioni di terzi (fornitori, legali rappresentanti, riconoscimenti) e la documentazione acquisita in fase di indagine (es. sottoscrizione di cambiali) possono formare un quadro probatorio solido rispetto alla partecipazione alla gestione societaria, anche se il soggetto non compare formalmente come titolare.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.