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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17432/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bisceglia impugnava la conferma della condanna per il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per uso di stupefacenti (art. 187, comma 8, d.lgs. 30/04/1992, n. 285). Ha dedotto due censure: 1) estinzione del reato per prescrizione (reato commesso il 4/6/2018; termine biennale/quinquennale per le contravvenzioni e conteggio della prescrizione secondo le modifiche normative) e perdita della punibilità prima dell'udienza di appello; 2) omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), sostenendo che ricorressero i presupposti per il beneficio.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Sulla prescrizione, ha ritenuto applicabile la disciplina introdotta dalla legge n.103/2017 (c.d. legge Orlando) e le indicazioni delle Sezioni Unite secondo cui la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159 c.p.p., nelle modifiche del 2017, continua ad applicarsi ai reati commessi tra il 3/08/2017 e il 31/12/2019 anche dopo la successiva modifica normativa; di conseguenza, alla data della sentenza di appello (31/01/2024) il termine prescrizionale non era ancora decorso, anche computando la sospensione di un anno e sei mesi. Quanto alla tenuità, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito che ha valutato negativamente la tenuità valorizzando i precedenti penali dell'imputato e la gravità del rifiuto in presenza di tracce di sostanza stupefacente: tale valutazione di merito, non arbitraria, non è sindacabile in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma che sanziona il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per l'uso di sostanze stupefacenti; costituisce il fatto-reato per cui Bisceglia è stato condannato.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103 ("legge Orlando")

    Ha modificato la disciplina della sospensione del corso della prescrizione (art. 159 c.p.p.), introducendo periodi di sospensione fra i gradi di giudizio (fino a 1 anno e 6 mesi). Tale sospensione è stata ritenuta applicabile ai reati commessi dal 3/08/2017.

  • art. 159 c.p.p.

    La sospensione del corso della prescrizione prevista nei commi introdotti dalla legge n.103/2017 opera, secondo le Sezioni Unite, per i reati commessi tra il 3/08/2017 e il 31/12/2019 anche dopo le ulteriori modifiche legislative; pertanto va computata nel calcolo della prescrizione tra primo e secondo grado.

  • legge n. 134 del 27 novembre 2021, art. 2, comma 1, lett. a)

    Modificò la previgente disciplina della prescrizione, ma le Sezioni Unite hanno stabilito che non impedisce l'applicazione retroattiva della sospensione prevista dalla legge Orlando ai fatti commessi nel periodo indicato (3/8/2017 - 31/12/2019).

  • art. 544 c.p.p.

    Riferimento ai termini per il deposito della sentenza e della motivazione; la legge Orlando ha disposto che la sospensione decorre dai termini previsti da questa norma per il deposito fino alla pronuncia del dispositivo o fino alla pronuncia definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.

  • art. 131-bis c.p.

    Prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ricorda che l'applicabilità va valutata con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p., ma la valutazione rimane di merito e richiede l'indicazione degli elementi ritenuti rilevanti.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    Stabilisce i criteri per la determinazione della pena e per valutare la tenuità dell'offesa; la Corte ricorda che non è necessario esaminare tutti gli elementi previsti ma indicare quelli ritenuti rilevanti.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Citata in relazione al mancato esonero dall'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende: non ravvisate cause di esonero, quindi applicazione della sanzione pecuniaria.

  • Sezioni Unite - informazione provvisoria n. 19 (richiamata)

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha chiarito la portata temporale e l'applicabilità della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge Orlando per i reati commessi nel periodo 03/08/2017 - 31/12/2019, anche alla luce della successiva legge n.134/2021.

Massime di principio

  • Per i reati commessi tra il 3/08/2017 e il 31/12/2019 va verificata l'applicabilità della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n.103/2017 (legge Orlando): la sospensione tra primo e secondo grado può prorogare i termini prescrizionali fino a 1 anno e 6 mesi e dunque impedire l'estinzione per prescrizione entro l'udienza di appello.
  • Le modifiche legislative successive (es. legge n.134/2021) non eliminano automaticamente l'applicazione della sospensione prevista dalla legge Orlando ai fatti commessi nel periodo indicato; occorre considerare l'orientamento delle Sezioni Unite e la normativa vigente al momento del fatto.
  • La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) si valuta con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; il giudice di merito deve indicare i criteri ritenuti rilevanti, ma non è tenuto ad analizzarli tutti. La valutazione di merito non è sindacabile in cassazione salvo che sia arbitraria o manifestamente illogica.
  • I motivi che attengono alla mera valutazione del merito del fatto (es. gravità, precedenti, condotta dell'imputato) difficilmente ottengono accoglimento in sede di legittimità se la motivazione del giudice è congrua e non contraddittoria.
  • Se il ricorso viene dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende), salvo specifiche ragioni di esonero.

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