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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39516/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali relative ai mesi da gennaio a dicembre 2014 per complessivi €29.845,95. Deducevano: 1) estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata; 2) omessa declaratoria di prescrizione per alcune mensilità e conseguente mancato accertamento del mancato superamento della soglia di punibilità; 3) errata esclusione della causa di non punibilità di cui all'art.131-bis cod. pen., alla luce della nuova configurazione del reato a formazione progressiva e della pluralità delle omissioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che: l'importo complessivo delle omissioni (€29.845,95) superi la soglia di punibilità annuale di €10.000 introdotta dal d.lgs. n.8/2016, escludendo la degradazione a illecito amministrativo; la normativa più favorevole ai protagonisti (ai sensi dell'art.2 comma 4 cod.pen.) in tema di prescrizione è la previgente e il momento consumativo del reato va calcolato mese per mese (termine posto al 16 del mese successivo), con conseguente decorrenza dei termini di prescrizione tenendo conto della sospensione di 3 mesi prevista per la possibilità di avvalersi della causa di non punibilità; la prima omissione (gennaio 2014) si è prescritta il 16/11/2021, cioè dopo la sentenza di appello, per cui non sussisteva estinzione prima della pronuncia impugnata e le restanti omissioni non erano prescritte; anche eventuali omissioni prescritte devono essere computate ai fini del superamento della soglia di punibilità; la causa di non punibilità ex art.131-bis è inapplicabile quando le omissioni sono reiterate e l'importo complessivo supera rilevantemente la soglia, ossia la tenuità non può essere riconosciuta. Per l'inammissibilità dei ricorsi sono state liquidate le spese e imposto il versamento alla Cassa delle ammende di €3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 3 comma 6 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8

    L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto della violazione.

    Introduce la soglia di punibilità annua di €10.000 trasformando le omissioni inferiori in illecito amministrativo e stabilisce la causa di non punibilità con versamento entro tre mesi; ai fini penali le omissioni vanno aggregate per annualità.

  • art. 2 D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (conv. L. 11 novembre 1983, n. 638)

    Norma che originariamente puniva l'omesso versamento delle ritenute; la sua disciplina, integrata dalla giurisprudenza e dalle modifiche successive, individua il momento consumativo (termine per il versamento) e la sospensione triennale/tre mesi per la causa di non punibilità. Per i fatti anteriori alla riforma va confrontata con la nuova norma per applicare la più favorevole ai sensi dell'art.2 comma 4 cod.pen.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte rileva che è applicabile solo se l'importo omesso supera di poco la soglia di punibilità e non in presenza di omissioni reiterate e di un superamento significativo dell'ammontare che configura la gravità del fatto.

  • art. 157 e art. 161 cod. pen.

    Norme sui termini di prescrizione; la Corte ha calcolato la prescrizione applicando la normativa previgente ritenuta più favorevole, computando il termine a partire dal momento consumativo del reato e tenendo conto delle sospensioni previste dalla disciplina speciale.

  • art. 2 comma 4 cod. pen.

    Principio della retroattività della norma più favorevole: le norme successive più favorevoli vanno applicate ai fatti anteriori, ma qui la Corte ha ritenuto che, ai fini della prescrizione, la normativa previgente risultasse più favorevole e dovesse essere applicata per il calcolo del termine estintivo.

  • art. 2, comma 1-quater del D.L. n. 463/1983

    Prevede la sospensione del corso della prescrizione per tre mesi per consentire al datore di lavoro di avvalersi della causa di non punibilità; la sospensione è rilevante nel calcolo del termine prescrizionale.

Massime di principio

  • Per reati di omesso versamento di ritenute va verificata l'entità complessiva annua: le omissioni mensili vanno sommate per individuare se si supera la soglia di €10.000 annui introdotta dal d.lgs. n.8/2016.
  • Anche le omissioni che sono poi risultate prescritte debbono essere conteggiate ai fini del calcolo della soglia di punibilità (giurisprudenza consolidata).
  • Per il calcolo della prescrizione, in presenza di modifiche normative, occorre confrontare la disciplina nuova e quella previgente e applicare la norma più favorevole al reo; tuttavia il momento consumativo del reato resta rilevante (termine fissato al 16 del mese successivo alla mensilità considerata) e vanno considerate le sospensioni previste dalla legge speciale.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis) è difficilmente riconoscibile quando le omissioni sono reiterate o l'importo complessivo supera in misura significativa la soglia di rilevanza penale; il giudice valuta la gravità tenendo conto dell'ammontare complessivo e della reiterazione.
  • Se una Corte dichiara un ricorso per cassazione inammissibile, ciò preclude la possibilità di ottenere in sede di legittimità la declaratoria di cause di non punibilità o di prescrizione maturate dopo la sentenza di secondo grado.
  • In materia di omessi versamenti contributivi è essenziale documentare con precisione i prospetti contabili mese per mese e, se si invoca la prescrizione o la tenuità, indicare con precisione il momento consumativo e le eventuali cause di sospensione/ripresa del termine prescrizionale.

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