Sentenza del 17/09/2015 n. 7409 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - Omessa contabilizzazione di componenti positivi di reddito ex art. 110, comma 7 del TUIR (cd. transfer pricing) - Benchmark - Transactional Net Margin Method (TNMM).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio espresso è che, per dimostrare la conformità al valore normale delle transazioni infragruppo relative a funzioni di agenzia, il metodo TNMM può essere considerato il metodo più appropriato, purché applicato su un benchmark adeguatamente rappresentativo e fondato su imprese comparabili. Il testo fornito non indica gli estremi della sentenza, l'esito concreto del ricorso né se l'accertamento sia stato annullato o confermato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'accertamento per presunta omessa contabilizzazione di componenti positivi di reddito derivanti da operazioni infragruppo. In particolare, l'Amministrazione avrebbe contestato la non conformità al valore normale dei corrispettivi relativi alle funzioni di agenzia svolte dalla società a favore della controllante e di una consociata, ai sensi dell'art. 110, comma 7, del TUIR. Per verificare la correttezza dei prezzi di trasferimento è stato ritenuto appropriato il Transactional Net Margin Method (TNMM), applicato mediante un benchmark costituito da un campione rappresentativo della redditività di imprese comparabili.
Norme richiamate
Art. 110, comma 7, del TUIR
Le operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinate con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza.
La norma impone di verificare le operazioni infragruppo secondo il principio di libera concorrenza, consentendo all'Amministrazione finanziaria di rettificare il reddito quando i corrispettivi divergono dal valore normale.
Massime di principio
- Nelle operazioni infragruppo, la corretta remunerazione deve essere valutata secondo il principio di libera concorrenza e non sulla base dei soli accordi interni al gruppo.
- Il TNMM può essere utilizzato per verificare se la redditività della società che svolge funzioni di agenzia sia coerente con quella di imprese indipendenti comparabili.
- Il benchmark deve essere rappresentativo, coerente con le funzioni svolte, i rischi assunti e gli asset impiegati; un campione non adeguato può indebolire la rettifica di transfer pricing.
- La scelta del metodo di transfer pricing deve essere motivata e deve riflettere il metodo più appropriato in relazione alle caratteristiche concrete della transazione.
- La sola appartenenza a un gruppo non dimostra l'elusione o l'occultamento di ricavi: occorre un'analisi economica documentata della remunerazione arm's length.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 17 set 2015Sentenza del 17/09/2015 n. 608 - Corte di Giustizia CEE
- Sentenza · 17 set 2015Sentenza del 17/09/2015 n. 612 - Corte di Giustizia CEE
- Sentenza · 17 set 2015Sentenza del 17/09/2015 n. 617 - Corte di Giustizia CEE
- Sentenza · 17 set 2015Sentenza del 17/09/2015 n. 937 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 17 set 2015Sentenza del 17/09/2015 n. 938 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 17 set 2015Sentenza del 17/09/2015 n. 939 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →