Cassazione Penale, Sentenza n. 40169/2024 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Palermo per quattro motivi principali: 1) vizio procedurale e di motivazione per l'uso, senza acquisizione certa in fascicolo, di una sentenza di condanna passata in giudicato di altri coimputati quale prova dell'esistenza dell'associazione; 2) carenza e illogicità della motivazione in relazione alla presunta insussistenza del programma associativo (attività estemporanee, durata limitata, numero esiguo di reati-fine, rapporti riconducibili ad iniziative autonome di Palermo) e alla esclusione della mera indeterminatezza del rapporto sinallagmatico; 3) mancato riconoscimento dell'assenza del dolo associativo: si deduce incompatibilità tra condotte del ricorrente (assoluzioni per alcuni capi, rapporti commerciali di fornitura, comportamento contrattuale con i Gregoli, ruolo gregario, prese di distanza o consigli in contrasto con gli interessi del sodalizio) e la sua qualificazione come associato; 4) vizio di applicazione dell'aggravante di cui all'art.112 cod. pen., ritenuta incompatibile o computata in modo errato rispetto alla contestazione del reato associativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha giudicato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto legittima e sufficientemente motivata la ricostruzione dei giudici di merito circa l'esistenza del sodalizio dedito al narcotraffico e la partecipazione del Benenati, fondata su un compendio probatorio prevalente di intercettazioni, accertamenti bancari, versamenti di denaro, ripartizione di ruoli, partecipazione all'importazione e operazioni di raffinazione della cocaina. La Corte ha precisato che, anche se alcune pronunce pregresse sono state richiamate dai giudici di merito, la decisione non si è basata esclusivamente su di esse ma su una valutazione complessiva delle "facta concludentia". Sul quarto motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato l'assunto difensivo e ha condiviso che l'aggravante contestata era stata valutata correttamente in relazione al capo pertinente e comunque esclusa nella misura irragionevole dalla Corte territoriale. Conseguenza: il rigetto del ricorso conferma la sentenza di merito (con la pena risultante dalla Corte d'appello: sei anni e undici mesi di reclusione e le pene accessorie indicate dalla sentenza di primo grado, con le precisazioni operate in appello).
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990 art. 74
La Corte ribadisce i requisiti dell'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico: gruppo organizzato con programma criminoso, organizzazione di attività e beni, apporto individuale non episodico; tale norma è stata interpretata richiedendo elementi di stabilità/organizzazione anche se in forme rudimentali
D.P.R. 309/1990 art. 73
Norma sui reati in materia di stupefacenti (reati-fine). La Corte osserva che la commissione di reati-fine è elemento confermativo del programma associativo e che anche un singolo reato-fine può essere sintomatico dell'appartenenza, se la condotta rivela ruolo specifico nell'organizzazione
Codice di procedura penale artt. 526 e 238-bis
Le censure procedurali sull'uso di pronunce altrui devono verificare l'effettiva acquisizione nel fascicolo: la Corte ha tuttavia ritenuto che, anche in presenza di incertezza formale, la sentenza di merito non si sia fondata unicamente su quella pronuncia ma su un ampio compendio probatorio
Codice penale art. 112
Articolo evocato come circostanza aggravante collegata al numero di persone coinvolte; la Corte ha richiamato che l'eventuale aggravante va correttamente collegata al specifico reato e calcolata rispetto alla pena del reato più grave, e ha condiviso l'interpretazione della Corte d'appello circa la sua applicazione/esclusione
Massime di principio
- Per configurare un'associazione finalizzata al narcotraffico non basta la frequenza o scambi commerciali continuativi: è necessaria una qualche forma di organizzazione o ripartizione di ruoli che denoti stabilità e uno scopo criminoso comune.
- La prova dell'appartenenza può essere costruita mediante "facta concludentia" (intercettazioni, flussi finanziari, basi logistiche, divisione dei compiti, partecipazione ad importazioni/raffinazioni): anche un singolo episodio significativo può confermare l'appartenenza se mostra un ruolo operativo nell'organizzazione.
- La mera esistenza di rapporti di fornitura o di relazioni contrattuali non esclude automaticamente la responsabilità associativa quando le altre evidenze dimostrano una comunanza di interessi e una cooperazione funzionale al programma criminoso.
- Le censure procedurali relative all'utilizzo di sentenze altrui richiedono che sia dimostrata la mancata acquisizione o il concreto pregiudizio: se il giudice fonda il suo convincimento su un compendio probatorio autonomo, l'uso di riferimenti rafforzativi a pronunce esterne non è necessariamente decisivo.
- Le circostanze aggravanti devono essere applicate e calcolate correttamente rispetto al reato cui si riferiscono; eventuali errori di computo o di collegamento vanno specificamente motivati e, se corretti in grado, non invalidano l'intero impianto probatorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40158/2024 del 31/10/2024
- Sentenza penale · 31 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40159/2024 del 31/10/2024
- Sentenza penale · 31 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40161/2024 del 31/10/2024
- Sentenza penale · 31 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40162/2024 del 31/10/2024
- Sentenza penale · 31 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40163/2024 del 31/10/2024
- Sentenza penale · 31 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40164/2024 del 31/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →