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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40169/2024 del 31/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Palermo per quattro motivi principali: 1) vizio procedurale e di motivazione per l'uso, senza acquisizione certa in fascicolo, di una sentenza di condanna passata in giudicato di altri coimputati quale prova dell'esistenza dell'associazione; 2) carenza e illogicità della motivazione in relazione alla presunta insussistenza del programma associativo (attività estemporanee, durata limitata, numero esiguo di reati-fine, rapporti riconducibili ad iniziative autonome di Palermo) e alla esclusione della mera indeterminatezza del rapporto sinallagmatico; 3) mancato riconoscimento dell'assenza del dolo associativo: si deduce incompatibilità tra condotte del ricorrente (assoluzioni per alcuni capi, rapporti commerciali di fornitura, comportamento contrattuale con i Gregoli, ruolo gregario, prese di distanza o consigli in contrasto con gli interessi del sodalizio) e la sua qualificazione come associato; 4) vizio di applicazione dell'aggravante di cui all'art.112 cod. pen., ritenuta incompatibile o computata in modo errato rispetto alla contestazione del reato associativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha giudicato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto legittima e sufficientemente motivata la ricostruzione dei giudici di merito circa l'esistenza del sodalizio dedito al narcotraffico e la partecipazione del Benenati, fondata su un compendio probatorio prevalente di intercettazioni, accertamenti bancari, versamenti di denaro, ripartizione di ruoli, partecipazione all'importazione e operazioni di raffinazione della cocaina. La Corte ha precisato che, anche se alcune pronunce pregresse sono state richiamate dai giudici di merito, la decisione non si è basata esclusivamente su di esse ma su una valutazione complessiva delle "facta concludentia". Sul quarto motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato l'assunto difensivo e ha condiviso che l'aggravante contestata era stata valutata correttamente in relazione al capo pertinente e comunque esclusa nella misura irragionevole dalla Corte territoriale. Conseguenza: il rigetto del ricorso conferma la sentenza di merito (con la pena risultante dalla Corte d'appello: sei anni e undici mesi di reclusione e le pene accessorie indicate dalla sentenza di primo grado, con le precisazioni operate in appello).

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990 art. 74

    La Corte ribadisce i requisiti dell'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico: gruppo organizzato con programma criminoso, organizzazione di attività e beni, apporto individuale non episodico; tale norma è stata interpretata richiedendo elementi di stabilità/organizzazione anche se in forme rudimentali

  • D.P.R. 309/1990 art. 73

    Norma sui reati in materia di stupefacenti (reati-fine). La Corte osserva che la commissione di reati-fine è elemento confermativo del programma associativo e che anche un singolo reato-fine può essere sintomatico dell'appartenenza, se la condotta rivela ruolo specifico nell'organizzazione

  • Codice di procedura penale artt. 526 e 238-bis

    Le censure procedurali sull'uso di pronunce altrui devono verificare l'effettiva acquisizione nel fascicolo: la Corte ha tuttavia ritenuto che, anche in presenza di incertezza formale, la sentenza di merito non si sia fondata unicamente su quella pronuncia ma su un ampio compendio probatorio

  • Codice penale art. 112

    Articolo evocato come circostanza aggravante collegata al numero di persone coinvolte; la Corte ha richiamato che l'eventuale aggravante va correttamente collegata al specifico reato e calcolata rispetto alla pena del reato più grave, e ha condiviso l'interpretazione della Corte d'appello circa la sua applicazione/esclusione

Massime di principio

  • Per configurare un'associazione finalizzata al narcotraffico non basta la frequenza o scambi commerciali continuativi: è necessaria una qualche forma di organizzazione o ripartizione di ruoli che denoti stabilità e uno scopo criminoso comune.
  • La prova dell'appartenenza può essere costruita mediante "facta concludentia" (intercettazioni, flussi finanziari, basi logistiche, divisione dei compiti, partecipazione ad importazioni/raffinazioni): anche un singolo episodio significativo può confermare l'appartenenza se mostra un ruolo operativo nell'organizzazione.
  • La mera esistenza di rapporti di fornitura o di relazioni contrattuali non esclude automaticamente la responsabilità associativa quando le altre evidenze dimostrano una comunanza di interessi e una cooperazione funzionale al programma criminoso.
  • Le censure procedurali relative all'utilizzo di sentenze altrui richiedono che sia dimostrata la mancata acquisizione o il concreto pregiudizio: se il giudice fonda il suo convincimento su un compendio probatorio autonomo, l'uso di riferimenti rafforzativi a pronunce esterne non è necessariamente decisivo.
  • Le circostanze aggravanti devono essere applicate e calcolate correttamente rispetto al reato cui si riferiscono; eventuali errori di computo o di collegamento vanno specificamente motivati e, se corretti in grado, non invalidano l'intero impianto probatorio.

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